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Conseguenze della mancanza indicazione di un termine per l’adempimento dell’obbligo risarcitorio nella sospensione condizionale della pena

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Cass. pen., sez. I, 29/03/2024 (ud. 29/03/2024, dep. 30/04/2024), n. 17479 (Pres. Siani, Rel. Poscia)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine, entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, non venga stabilito.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa dalla medesima Corte territoriale, a causa del mancato adempimento da parte del condannato dell’obbligo risarcitorio (relativo alla provvisionale di euro 70.950,00) cui era stata condizionata detta sospensione.

Ciò posto, avverso questa decisione la difesa ricorreva per Cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione ed erronea applicazione degli artt.163 e 165 cod. pen. poiché la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle condizioni economiche dell’assistito che non gli consentivano un adempimento pure parziale e che, quindi, la revoca del beneficio era stata disposta pur a fronte della provata impossibilità dell’adempimento.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva come l’ordinanza impugnata dovesse essere annullata.

In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello della esecuzione – rilevavano che, qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen., rispettivamente, per i delitti e per le contravvenzioni (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022).

Orbene, alla stregua di tale quadro ermeneutico, per i giudici di piazza Cavour, il giudice dell’esecuzione, pur mancando nella sentenza irrevocabile di condanna la fissazione del termine di cui all’art. 165, sesto comma, cod. pen., nell’accogliere l’istanza di revoca avanzata dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Roma, aveva ritenuto l’odierno ricorrente inadempiente, senza però argomentare rispetto alla assenza di un termine per adempiere stabilito dal giudice della cognizione e senza spiegare se tale termine fosse stato stabilito in sede di esecuzione a norma del citato art. 165 o, in mancanza, se fossero già decorsi cinque anni dalla data di irrevocabilità, come previsto dall’art. 163 cod. pen. nella ipotesi di delitti, dato che, sulla base di quanto statuito dalle Sezioni Unite con la decisione sopra riportata, se il giudice della cognizione avesse omesso di stabilire il termine per adempiere, il Pubblico ministero avrebbe dovuto previamente investire il giudice dell’esecuzione della fissazione di detto termine prima di poter chiedere la revoca della sospensione condizionale della pena (qualora non sia già decorso il termine di cinque o due anni ex art. 163 cod. pen.), mentre il giudice dell’esecuzione, nel contraddittorio delle parti, avrebbe dovuto stabilire, se richiesto, il termine di cui all’art. 165, sesto comma, cod. pen. o accertare se il termine di cui al citato art. 163 cod. pen. si fosse maturato.

Per queste ragioni, quindi, l’ordinanza impugnata era annullata con rinvio alla Corte territoriale capitolina, in funzione di giudice dell’esecuzione, per nuovo giudizio che – in piena autonomia decisionale – avrebbe dovuto colmare le lacune motivazionali sopra evidenziate.

I risvolti applicativi

Nel caso di sospensione condizionale della pena senza un termine stabilito per adempiere a un obbligo risarcitorio, questo coincide con i termini di cinque o due anni previsti per delitti e contravvenzioni dall’art. 163 del codice penale.

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