Confisca ex art. 240-bis cod. pen.: estensione della presunzione di illecita accumulazione patrimoniale ai beni del coniuge e dei figli.

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Cass. pen., sez. I, 4/10/2024 (ud. 4/10/2024, dep. 13/11/2024), n. 41872 (Pres. De Marzo, Rel. Zoncu)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen.[1].

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Catanzaro, nella qualità di giudice di rinvio, disponeva la confisca a carico di una persona condannata per il delitto di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’erronea applicazione degli artt. 104 disp. att. cod. proc. pen., 12 sexies L. 356/1992, ora 240 bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in rapporto alle doglianze rappresentate dai motivi di appello.

In particolare, tra le argomentazioni sostenute in tale doglianza, il ricorrente sosteneva come, in riferimento all’operatività della confisca ex art. 240 bis cod. pen. disposta nei confronti del terzo estraneo alla commissione dei reati, gravasse sull’accusa l’onere di provare l’esistenza di una discordanza fra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene visto che il sequestro preventivo per equivalente non è di regola consentito nei confronti di una persona estranea al reato, se non nel caso in cui sia fornita rigorosa prova che il reo abbia la disponibilità dei detti beni dal momento che, mentre il soggetto condannato per determinati delitti subisce la perdita dei cespiti patrimoniali in forza di una presunzione di accumulazione illecita, nei confronti del soggetto interposto non sussiste tale presunzione e quindi l’accertamento della interposizione fittizia deve essere condotto in maniera rigorosa, anche per indizi.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l’attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell’intestazione (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022).

I risvolti applicativi

In materia di confisca ex art. 240-bis cod. pen., la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale si applica non solo ai beni del condannato, ma anche a quelli intestati a coniuge e figli, qualora la discrepanza tra il loro patrimonio e l’attività lavorativa svolta, in relazione ad altre circostanze, faccia ritenere che l’intestazione sia fittizia.

[1]Ai sensi del quale: “Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, nonché dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, secondo comma, numero 1, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall’articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi. Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 41872 Anno 2024

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE

Relatore: ZONCU MARIA GRECA

Data Udienza: 04/10/2024

Data Deposito: 13/11/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T. F. nato a … il …

avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Stefano Tocci

che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza emessa in data 8 novembre 2023 la Corte di Appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio della Corte di cassazione con sentenza 12178/2019, disponeva la confisca a carico di T. F. – condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen. – della quota parte intestata a G. A. di un terreno edificabile nel Comune di Lamezia Terme e di cui al decreto di sequestro prevenivo emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 17 settembre 2014, nonché di un fabbricato intestato a G. A. in … di cui al medesimo decreto di sequestro, di un ciclomotore … e di un orologio di lusso.

2. Avverso detta sentenza T. F., a mezzo del difensore di fiducia, proponeva ricorso che articolava su due motivi.

2.1 Con il primo motivo lamentava l’erronea applicazione degli artt. 104 disp. att. cod. proc. pen., 12 sexies L. 356/1992, ora 240 bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in rapporto alle doglianze rappresentate dai motivi di appello.

Il ricorrente faceva presente che il decreto di citazione avanti alla Corte di Appello di Catanzaro non era stato notificato a G. A., intestataria dei beni di cui al decreto di sequestro preventivo nonostante il disposto del comma 1 quinquies dell’art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. che impone la citazione nel processo di cognizione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro e ciò avrebbe determinato l’illegittimità della sentenza.

Riteneva, poi, che una più appropriata valutazione della situazione patrimoniale di G. A. avrebbe portato ad evidenziare come le somme impiegate per l’acquisto degli immobili oggetto dei provvedimenti ablatori fossero proporzionate ai redditi di cui la famiglia T. poteva disporre.

Quanto, poi, alla operatività della confisca ex art. 240 bis cod. pen. disposta nei confronti del terzo estraneo alla commissione dei reati, rilevava come gravasse sull’accusa l’onere di provare l’esistenza di una discordanza fra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene.

Il sequestro preventivo per equivalente, infatti, non è di regola consentito nei confronti di una persona estranea al reato, se non nel caso in cui sia fornita rigorosa prova che il reo abbia la disponibilità dei detti beni.

Mentre, infatti, il soggetto condannato per determinati delitti subisce la perdita dei cespiti patrimoniali in forza di una presunzione di accumulazione illecita, nei confronti del soggetto interposto non sussiste tale presunzione e quindi l’accertamento della interposizione fittizia deve essere condotto in maniera rigorosa, anche per indizi.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepiva l’insussistenza della sproporzione fra il valore della moto e il valore dell’orologio, da un lato, e i redditi dichiarati.

Circa la moto, faceva presente che poteva ben essere un bene strumentale all’attività di noleggio di autovetture della società A. C. S. cui risultava intestato.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci concludeva per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso si appalesa infondato in quanto il ricorrente ritiene applicabile al giudizio di rinvio la disciplina introdotta con il D. Igs. 21/2018 che ha imposto la citazione nel processo di cognizione dei terzi titolari dei diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro.

Tale norma, di natura squisitamente processuale, non può ritenersi applicabile solo alle ultime fasi del giudizio di cognizione, che è invece iniziato ben prima dell’entrata in vigore della norma.

Non avrebbe alcun senso fare partecipare il terzo solo alle fasi conclusive del giudizio, come vorrebbe il ricorrente, perché, non avendo partecipato alle fasi precedenti di cognizione, alla fase dibattimentale di primo grado, ad esempio, sarebbe irrimediabilmente pregiudicato nel diritto di agire e contraddire in giudizio a tutela dei suoi diritti.

Nel momento in cui si radicò il giudizio la norma, infatti, non era in vigore e dunque ovviamente il terzo non venne citato; né venne citato per le fasi successive; né la norma processuale può essere fatta retroagire, in assenza di disciplina transitoria: conclusivamente, la citazione del terzo, non comparso nelle precedenti fasi del giudizio, da un lato non è consentita, non potendo la disposizione processuale operare retroattivamente e, dall’altro, la partecipazione

alla sola fase di rinvio non avrebbe alcuna utilità per la tutela del suo diritto.

D’altra parte, a prescindere da ogni rilievo sulla sussistenza dell’interesse del T. a dedurre la mancata osservanza di una disciplina prevista a tutela del terzo, resta la considerazione che quest’ultimo, anche prima dell’innovazione normativa della quale s’è detto, poteva disporre di altri rimedi per far valere le proprie ragioni.

1.2 Questa Corte nel giudizio rescindente rilevava la carenza motivazionale in cui era incorsa la Corte di Appello che aveva disposto la confisca di quanto sequestrato a T. F. senza alcuna ulteriore specificazione.

La Corte di Appello di Catanzaro nel giudizio rescissorio colmava la rilevata lacuna motivazionale, premettendo che T. era stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa.

Era stato dunque disposto sequestro preventivo prodromico alla confisca ex art. 12 sexies di. 206 del 1992, conv. con I. 356/1992 di alcuni beni intestati a T., alla moglie G. e a una terza persona, tale C..

Posto che certamente la confisca allargata è applicabile ai soggetti condannati per detto reato, la Corte ne verificava la esistenza dei presupposti, costituiti dall’esistenza di una sproporzione tra reddito dichiarato e valore del bene e dal rispetto della ragionevolezza temporale.

Disponeva, quindi, la confisca dell’… rilevando come la intestazione alla A. C. S. fosse solo una semplice interposizione, posto che la società era del T. e che, in ogni caso, in ragione del reddito dell’uomo, il valore del bene era non proporzionato; analogamente dicasi per l’orologio di lusso il cui valore non appariva compatibile con la modestia del reddito percepito.

Quanto, poi, ai beni della G., la Corte rilevava la assoluta modestia dei redditi della donna che non aveva dichiarato alcun reddito fino al 2005, per poi dichiarare redditi esigui che non consentivano di ritenerla in grado di acquisire nel 2007 quota parte dell’immobile, né di altro immobile nel 2009: entrambi detti esborsi appaiono incompatibili con le sue finanze.

Tali acquisti – invero – apparivano del tutto sospetti proprio perché in quel periodo, a partire del 2007, T. risultava vicino al clan G..

1.3 È dunque evidente che, da un lato, rispetto al T. ha operato la presunzione di illiceità degli acquisti, stante il titolo di reato per cui il medesimo è stato condannato e, nonostante ciò, la Corte ha comunque integrato la motivazione, rapportando il valore di tali beni, cioè la moto e l’orologio, alla entità del reddito.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la presunzione di illegittima provenienza di risorse patrimoniali accumulate da un soggetto condannato per il reato di cui all’art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992 deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali sia che provengano dall’attività economica svolta, benché non evidenziate, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che è onere dell’interessato dimostrare che i beni sequestrati sono stati acquistati con il provento di attività economiche non denunciate al fisco. (Sez. 2, n. 49498 del 11/11/2014, Rv. 261046).

È evidente che, in assenza di puntuali contrarie deduzioni agganciate agli elementi acquisiti„ la presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali, fondata sugli univoci dati probatori, è rimasta insuperata; il ricorrente, rispetto a tale quadro, ha riproposto le medesime doglianze già esaminate nei giudizi di merito, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione, come integrata dal giudice del rinvio.

1.4 Per contro, invece, ai fini dell’operatività della confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen. nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da detta norma, grava sull’accusa l’onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gravità, precisione e concordanza, l’esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione è prevista dall’art. 240-bis cod. pen. solo nei confronti dell’imputato (Sez. 2, n. 37880 del 15/06/2023 Rv. 285028)

Nel caso in esame, però, il terzo non è terzo estraneo, come sostenuto dal ricorrente, in quanto si tratta della moglie del condannato per uno dei reati per cui vale la presunzione di illecito accumulo, rispetto alla quale opera la medesima presunzione.

Come statuito da questa Corte, infatti, in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l’attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell’intestazione (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Rv. 283177).

La presunzione relativa circa l’illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all’art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge del 7 agosto 1992, n. 356, opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, ma identicamente è a dirsi per i figli, qualora la  sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge, o dei figli, e l’attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell’intestazione (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, omissis, Rv. 258790-01).

1.5 Anche il secondo profilo di doglianza è del tutto infondato, sia perché, come visto, anche rispetto alla G. opera la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, sia perché, ad ogni buon conto, il provvedimento impugnato ha posto razionalmente in correlazione l’accertata sproporzione fra il valore dei beni intestati alla G. e il suo esiguo reddito, rilevando come la intestazione dei medesimi beni alla donna risalisse proprio al periodo in cui il marito era vicino al clan.

2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 4 ottobre 2024.

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