Come va valutato il carattere dell’offesa nella causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto?

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Cass. pen., sez. II, 30/10/2025 (ud. 30/10/2025, dep. 27/11/2025), n. 38507 (Pres. Pellegrino, Rel. Cardamone)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come va valutato il carattere dell’offesa nella causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l’imputato da uno dei delitti di evasione a lui contestato, perché il fatto non costituisce reato, e rideterminava la pena per il residuo reato in otto mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto, il giudizio sul carattere dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo invece sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018).

I risvolti applicativi

Nel giudizio sulla causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto, la valutazione del carattere dell’offesa deve riferirsi ai criteri dell’art. 133, primo comma, c.p.[1], risultando sufficiente l’indicazione degli elementi ritenuti rilevanti, in guisa tale che è pertanto adeguata la motivazione che evidenzi l’assenza di almeno uno dei presupposti dell’art. 131-bis c.p..

[1]Ai sensi del quale: “Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 38507 Anno 2025

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: CARDAMONE DANIELA

Data Udienza: 30/10/2025

Data Deposito: 27/11/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S. L., nato a … il giorno …

rappresentato ed assistito dall’avv. … – di fiducia avverso la sentenza in data 29/05/2025 della Corte di Appello di Torino  udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;

letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L. S. è stato rinviato a giudizio per i delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 385 cod. pen., in quanto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, essendo detenuto ai sensi dell’art. 47-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 presso l’abitazione sita in …, Via …, in forza di provvedimento n. … R.G. del Magistrato di Sorveglianza, si allontanava dalla stessa senza autorizzazione nelle date del 15 e 19 maggio 2017, fatto aggravato dalla recidiva reiterata e infraquinquennale.

Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 3 maggio 2021, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava l’imputato colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di otto mesi e dieci giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l’imputato dal delitto di evasione commesso il 19 maggio 2017, perché il fatto non costituisce reato, e rideterminava la pena per il residuo reato in otto mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata.

Il difensore, nell’interesse dell’imputato, presentava ricorso avverso tale sentenza e ne chiedeva l’annullamento.

Con un unico motivo il difensore deduceva congiuntamente l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. In particolare, il ricorrente deduceva che la Corte di appello aveva escluso l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto aveva ritenuto sussistente la valenza ostativa dell’abitualità del comportamento. Il difensore, tuttavia, rilevava che erano contestati solo due delitti di evasione e che la Corte di appello aveva assolto l’imputato dal secondo (quello asseritamente commesso in data 19 maggio 2017) perché il fatto non costituisce reato.

La Sesta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 22813/24 del 30 aprile 2024, facendo applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, omissis, Rv. 266591 – 01), ha annullato la sentenza della Corte di appello di Torino ritenendo che, posto che i delitti di evasione contestati erano solo due (e non tre) e che per uno di questi era intervenuta l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato, la causa di non punibilità era stata negata sulla base di una motivazione giuridicamente errata.

Con la sentenza impugnata del 29 maggio 2025 la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio, nuovamente escludeva la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., per ragioni diverse da quelle che erano state indicate nella sentenza annullata con rinvio dalla Sesta Sezione di questa Corte. In particolare, la Corte di appello escludeva la particolare tenuità del fatto in ragione della sua rilevante gravità, desumibile da circostanze concrete, quali il fatto che, l’imputato aveva il permesso di allontanarsi dal luogo di detenzione

domiciliare ogni giorno dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00 e non aveva fornito spiegazioni in ordine alle motivazioni ed alla durata dell’allontanamento dall’abitazione non essendo, quindi, possibile sapere se avesse fatto rientro a casa alle 13:00 e poi fosse uscito per un breve momento o se fosse uscito alle 11:00 senza più rientrare a casa, dove alle ore 17:30 non era ancora rientrato. Tali circostanze – senza considerare il fatto che, al momento del controllo, gli operanti si apprestavano a notificargli un provvedimento di revoca di alcuno dei benefici a lui riconosciuti – complessivamente considerate, erano indicative della «completa indifferenza al rispetto del regime di detenzione domiciliare cui il prevenuto era sottoposto» e della «totale mancanza di rispetto per le prescrizioni connesse al regime detentivo cui era sottoposto», ben più gravi tenuto conto che egli aveva il permesso di allontanarsi dall’abitazione dove era ristretto «per ben quattro ore al giorno» e impedivano di riconoscere la particolare tenuità del fatto (pagg. 3-4 della sentenza impugnata).

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo congiuntamente l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Nella fattispecie, si deduce che, esclusa l’evasione del 19 maggio 2017 per la quale lo S. era stato assolto, la sola evasione del 15 maggio 2017 non poteva, di per sé considerata, rilevare agli effetti del riconoscimento della abitualità del reato; peraltro, tale evasione non sarebbe caratterizzata da una particolare ed allarmante pericolosità sociale né si inquadrerebbe in una serie di condotte plurime e reiterate idonee a dimostrare una serialità di comportamenti di evasione da parte dell’imputato. La condotta contestata, dunque, singola ed occasionale, si caratterizzerebbe per una minima offensività tale da non risultare di particolare allarme sociale. Infine, rileva il difensore, la Corte di appello di Torino, con la prima sentenza impugnata, aveva riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche, da ciò desumendosi che i giudici avevano valutato il fatto, nel suo complesso, di lieve entità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.

2. La Corte di appello di Torino, giudicando in sede di rinvio, ha nuovamente negato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sulla base di elementi diversi da quello dell’abitualità del comportamento dell’imputato, che era stato oggetto di censura con la sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte, che aveva ritenuto la motivazione giuridicamente errata sul punto, fondando la propria motivazione su un altro dei requisiti indicati dall’art. 131-bis cod. pen. ovvero quello della grave modalità della condotta.

Legittimamente la Corte di appello ha fondato la propria decisione su elementi diversi da quelli già ritenuti carenti da questa Corte in quanto la giurisprudenza di legittimità, in tema di annullamento per vizio di motivazione, ha riconosciuto che il giudice di rinvio mantiene, nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere – anche sulla base di elementi probatori prima trascurati – il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l’unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte e con l’obbligo di conformarsi all’interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alla questione di diritto (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, omissis, Rv. 259811 – 01; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, omissis, Rv. 248413 – 01).

In tema di causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto, va ricordato che, il giudizio sul carattere dell’offesa, dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo invece sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, omissis, Rv. 274647 – 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, omissis, Rv. 273678 – 01).

A norma dell’art. 131-bis, primo comma, cod. pen., la punibilità è esclusa – oltre che quando il comportamento non è abituale – anche quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutati ai sensi dell’articolo 133, primo comma, cod. pen., l’offesa è di particolare tenuità. Ne consegue che è giuridicamente corretta la motivazione della Corte di appello che ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della sua rilevante gravità, desumibile da circostanze concrete che, complessivamente considerate, essendo indicative della «completa indifferenza al rispetto del regime di detenzione domiciliare cui il prevenuto era sottoposto» e della «totale mancanza di rispetto per le prescrizioni connesse al regime detentivo cui era sottoposto», ben più gravi tenuto conto che egli aveva il permesso di allontanarsi dall’abitazione dove era ristretto «per ben quattro ore al giorno», impedivano di ritenere il fatto particolarmente tenue.

Per quanto riguarda la circostanza che la Corte di appello di Torino, con la prima sentenza emessa, avesse concesso le circostanze attenuanti generiche all’imputato, così giudicando la condotta di lieve entità, la quale dunque poteva rientrare nella fattispecie di cui all’art. 131-bis cod. pen., si osserva che questa Corte ha chiarito che non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, omissis, Rv. 279112 – 01), con conseguente manifesta infondatezza anche di questo ulteriore profilo di doglianza.

3. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 ottobre 2025

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