Cass. pen., sez. VI, 23/06/2026 (ud. 23/06/2026, dep. 9/07/2026), n. 25764 (Pres. Di Stefano, Rel. Di Giovine)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come vada valutata l’idoneità della minaccia ai fini della configurabilità del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bari, accogliendo un appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, dichiarava l’imputato responsabile dei delitti di cui agli artt. 336, comma 1, cod. pen. (capo 1), 341-bis cod. pen. (capo 2), 635, comma 2, n. 1) cod. pen. (capo 3).
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 336 cod. pen., l’idoneità della minaccia posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l’impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato (ex multis, Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014).
I risvolti applicativi
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 336 cod. pen.[1], l’idoneità della minaccia va accertata ex ante, alla luce delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, avuto riguardo alla sua concreta capacità costrittiva, restando irrilevante l’eventuale impossibilità di realizzare il male prospettato, salvo che essa escluda qualsiasi apparenza di serietà della minaccia.
[1]Ai sensi del quale: “Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25764 Anno 2026
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA
Data Udienza: 23/06/2026
Data Deposito: 09/07/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
G. F., nato il … a …
avverso la sentenza del 08/01/2026 della Corte d’appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in oggetto, la Corte d’appello di Bari, accogliendo l’appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, dichiarava l’imputato responsabile dei delitti di cui agli artt. 336, comma 1, cod. pen. (capo 1), 341-bis cod. pen. (capo 2), 635, comma 2, n. 1) cod. pen. (capo 3).
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso F. G., per il tramite dell’Avvocato F. M. C. V., deducendo i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto al delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (capo 1).
Dall’uso del verbo “costringere” nella descrizione dell’art. 336 cod. pen. si evince la necessità di un dolo «spiccato», la minaccia dovendo essere idonea ad ottenere un comportamento attivo o omissivo da parte del pubblico ufficiale.
La sentenza richiamata dalla Corte d’appello (Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, omissis, Rv. 257512) non è pertinente, poiché la dinamica dei fatti in essa descritti non corrisponde sul piano dell’ordine temporale a quanto accaduto nel caso di specie. Infatti, la minaccia, qui, attenne ad un comportamento dell’imputato che precede la condotta del pubblico ufficiale; nel precedente citato, fu posta in essere successivamente.
Peraltro, l’idoneità della violenza o minaccia deve essere valutata alla stregua di una serie di parametri (gravità del male prospettato; apparenza di serietà ed eseguibilità della stessa; la personalità del soggetto attivo, desunta anche da eventuali precedenti penali; condizioni psicologiche del soggetto passivo) (Sez. 6, n. 95 del 10/11/1997, dep. 1998, omissis, Rv. 211122), sulla cui base correttamente il Giudice di primo grado aveva escluso che le minacce incidessero
sullo svolgimento delle funzioni e sul compimento degli atti d’ufficio.
2.2. Errata applicazione della fattispecie di oltraggio e vizio di motivazione.
L’affermazione per cui i detenuti all’interno della stanza erano nell’oggettiva condizione di percepire l’esternazione verbale contrasta con i dati processuali, dall’istruttoria essendo risultato che, per stessa dichiarazione del pubblico ufficiale, nessuno sentiva, poiché i presenti, detenuti, erano intenti nelle loro attività e comunque lontani dal luogo di conversazione tra imputato e agente.
Nella sentenza di primo grado è inoltre precisato che il pubblico ufficiale aveva chiarito a dibattimento che per arrivare dalla cella al corridoio bisognava attraversare due porte-cancelli, di cui uno blindato, sicché non è credibile che altri avesse sentito alcunché.
La motivazione della Corte d’appello è dunque meramente congetturale e la condanna non supera lo standard del “oltre ogni ragionevole dubbio”.
2.3. Errata applicazione del danneggiamento e vizio di motivazione.
Il Giudice di primo grado aveva escluso il danneggiamento, dal momento che un agente di custodia aveva riferito a dibattimento che era bastato riagganciare dei gancetti perché tutto tornasse come prima.
La Corte d’appello ha invece ritenuto che la serratura del cancello fosse stata «divelta o dissaldata» e che si fosse reso «necessario l’intervento di riparazione»,
contrariamente a quanto appena riportato.
3. L’imputato ha presentato una memoria difensiva in cui insiste sugli argomenti sviluppati nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice che riforma la decisione di primo grado è tenuto ad assolvere l’obbligo di motivazione rafforzata, che impone un apparato argomentativo di maggiore forza persuasiva, fondato su un’analisi approfondita e puntuale della sentenza impugnata e su un confronto critico con il correlato ragionamento probatorio, dovendo essere esplicitate le ragioni per cui gli elementi di prova già valutati dal primo giudice assumono una diversa valenza dimostrativa, in quanto non è sufficiente la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti (di recente, Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026, omissis, Rv. 289123).
2. A tale regula iuris si è attenuta la Corte d’appello in relazione all’affermazione della responsabilità dell’imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
Nella sentenza impugnata è stato considerato accertato il proferimento dell’espressione, di inequivoco tenore minaccioso, «Apri qua … Qua comando io … Tanto sei di Bari e prima o poi ti devo incontrare e tagliare la testa», con contestuale reiterata percussione, al medesimo scopo intimidatorio, di un pezzo della branda contro il cancello di chiusura della camera di detenzione.
E si è ritenuto, in termini condivisibili, che tali condotte fossero intenzionalmente dirette a costringere il pubblico ufficiale a consentire all’imputato di uscire dalla cella per condividere il caffè con altri detenuti, in violazione delle cautele imposte dalla emergenza Covid: il contesto in cui le minacce furono pronunciate nemmeno lasciando adito a dubbi sulla loro “serietà”.
In modo corretto, dunque, i Giudici di secondo grado hanno reputato che fosse stato integrato – sul piano oggettivo e soggettivo – il tipo dell’art 336 cod. pen.
In proposito, deve soltanto precisarsi che, secondo il pacifico insegnamento di questa Corte, ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 336 cod. pen., l’idoneità della minaccia posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l’impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato (ex multis, Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, omissis, Rv. 260324).
Sicché, la sentenza di appello ha posto sul punto rimedio all’errore in cui era incorso il Tribunale, là dove aveva fondato l’assoluzione sulla constatazione che, come riferito dall’agente di polizia giudiziaria, le minacce proferite dall’imputato non incisero in alcun modo sullo svolgimento delle sue funzioni e sul compimento degli atti di ufficio: aspetto che, come poc’anzi rilevato, resta silente ai fini della integrazione del reato.
3. L’obbligo di motivazione rafforzata non risulta invece rispettato in rapporto al delitto di oltraggio, di cui all’art. 341-bis cod. pen.
La Corte d’appello ha ritenuto sufficiente che l’espressione oltraggiosa fosse stata pronunciata alla presenza fisica di altri detenuti all’interno della medesima stanza, per ciò stesso nella oggettiva condizione di percepire l’esternazione verbale.
Ma tale motivazione, assertiva, non è condivisibile nella sua assolutezza.
3.1. Sul punto, sia utile ricordare come la reintroduzione del delitto di oltraggio, nel 2009, sia stata accompagnata da una riscrittura del fatto tipico che, nella versione oggi vigente, richiede, quale elemento costitutivo, che l’offesa sia pronunciata «in luogo pubblico o aperto al pubblico» e «in per presenza di più persone» (elemento, nella vecchia formulazione, meramente circostanziale).
Tali novazioni mirarono a riconformare l’offesa del delitto, il cui bersaglio fu peraltro espressamente individuato – già nel testo della fattispecie – nell’«onore» della persona, oltre che nel «prestigio» della funzione da essa rivestita: bene – quest’ultimo, e cioè il prestigio – ritenuto sprovvisto di diretta copertura costituzionale e, come tale, non più meritevole, di per sé considerato, di tutela penale.
3.2. Ribadito che l’offesa deve riguardare congiuntamente i due interessi (l’onore «ed» il prestigio del pubblico ufficiale), la rivisitazione del tipo delittuoso in una chiave «personalistica», de-formalizzante e costituzionalmente orientata non poteva rimanere priva di effetti sul piano ermeneutico.
Essa ha, per contro, stimolato una migliore “focalizzazione” della ratio del delitto di oltraggio che, come evidenziato quantomeno a partire da Sez. 6, n. 19010 del 28/3/2017, omissis, Rv. 269828 (ma, tra le tante, v. anche Sez. 6, n. 15440 del 17/3/2016, omissis, Rv. 266546, e, di recente, in motivazione,
Sez. 6, n. 3079 del 04/12/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 287506), intanto “si accontenta” del fatto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, in quanto tale potenzialità – si afferma testualmente – costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per l’amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie.
Se, quindi, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all’art. 341-bis cod. pen. è necessaria la prova della presenza di più persone e [solo] ove risulti accertata tale circostanza si ritiene sufficiente a far ritenere integrato il reato la mera possibilità della percezione dell’offesa da parte dei presenti (ex multis, Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, omissis, Rv. 273466), tale possibilità – nel caso di specie – era però stata motivatamente e persuasivamente esclusa in primo grado.
3.3. La sentenza del Tribunale aveva infatti riferito come l’agente di polizia giudiziaria raggiunto dall’espressione ingiuriosa del ricorrente, in sede di esame, avesse chiarito che, al momento in cui la frase fu pronunciata, nessuno dei terzi presenti aveva sentito, in quanto gli altri detenuti erano intenti nelle loro attività all’interno della cella o comunque lontano dal luogo di conversazione tra l’imputato
e l’agente stesso.
Tale affermazione non risulta in alcun modo contraddetta dalla Corte di appello la quale, limitandosi ad evocare la presenza di detenuti nella cella, rispetta solo in apparenza la richiamata giurisprudenza di questa Corte, ma nella sostanza opera un surrettizio ritorno alla ratio del delitto di oltraggio nella versione originaria ed ormai abrogata, perseguendo la mera lesione del prestigio della Pubblica Amministrazione, sulla scorta di un ragionamento formalistico che “sovrainterpreta” l’ambito applicativo della fattispecie.
E disconosce oltretutto il risalente e consolidato insegnamento costituzionale che, in materia di offensività del reato, ammette la legittimità delle fattispecie di pericolo astratto: a condizione, però, che tale pericolo non trasmodi in una presunzione assoluta e non vincibile; a condizione, per meglio dire, che l’interprete non ricomprenda nell’area della tipicità penale ipotesi in cui risulti la prova della
mancata verificazione dell’offesa.
Mutuando le parole di una recente pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 10 del 2026), occorre cioè che il giudice assicuri «che non siano assoggettate a sanzione penale condotte in concreto del tutto inidonee a cagionare un pericolo ai beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice» (sub § 15.3.2).
3.4. Conclusione compendiabile nel principio per cui, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all’art. 341-bis cod. pen., la prova della presenza di più persone è sufficiente a far ritenere integrato il reato a meno che risulti esclusa la possibilità della percezione dell’offesa da parte dei presenti.
3.5. Con tali precisazioni, il secondo motivo di ricorso va ritenuto, dunque, fondato.
4. Fondato è anche il terzo motivo, concernente la responsabilità del ricorrente per il danneggiamento della serratura, avendo la sentenza di secondo grado rispettato lo standard motivazionale ad essa imposto nel caso di ribaltamento della pronuncia assolutoria.
4.1. Secondo la Corte d’appello, il teste aveva rappresentato che la serratura del cancello di accesso alla cella di pertinenza del detenuto fosse stata «divelta ovvero dissaldata» e che si fosse reso «necessario un intervento di riparazione», sicché, alla luce dell’inservibilità del bene, quand’anche temporanea, doveva ritenersi che ne fosse stata compromessa la integrità fisica.
4.2. Ma, così argomentando, si è trincerata dietro le parole del teste, trascurando come il Giudice di primo grado avesse escluso la configurabilità del reato sulla base di una ben più robusta lettura della fattispecie dell’art. 635 cod. pen., anch’essa teleologicamente orientata in senso costituzionale, e del fatto.
Il Tribunale aveva, infatti negato che l’inservibilità o un’apprezzabile diminuzione del valore del bene si fosse inverata nel caso in oggetto, avendo il teste riferito che la serratura «era stata subito riparata in quanto riparabile attraverso l’addetto della MOF» «perché, diciamo, sono dei gancetti, è un po’ delicata come serratura; sono dei gancetti, e quindi c’è stato questo addetto della MOF che ha riparato tutto». E, in definitiva, motivatamente desunto dalle frasi riportate che, al di là dei termini («divelto» e «dissaldato») usati dal teste, il bene non fosse stato né distrutto né disperso né deteriorato, secondo il significato ontologico del termine, ma solo asportato dalla sua naturale postazione e subito ripristinato nell’uso.
Argomentazione cui nulla oppone il Giudice di secondo grado.
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento ai capi 2) e 3). L’annullamento va disposto senza rinvio, non residuando spazio per alcun ulteriore accertamento.
Il reato più grave era individuato nella resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 1) e per esso erano irrogati sei mesi di reclusione.
Non residuando spazi di discrezionalità, questa Corte può, dunque, eliminare gli aumenti per la continuazione con le due ipotesi caducate e provvedere essa stessa alla rideterminazione della pena, che va fissata in tale misura.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 2 e 3.
Rigetta il ricorso nel resto e ridetermina la pena in mesi sei di reclusione.
Così deciso il 23/06/2026






