Come va interpretata la clausola di riserva del primo comma dell’art. 168 c.p. in relazione all’ultimo comma dell’art. 164 c.p.?

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Cass. pen., sez. II, 7/11/2025 (ud. 7/11/2025, dep. 27/11/2025), n. 38515 (Pres. Rocchi, Rel. Aliffi)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come va interpretata la clausola di riserva contenuta nel primo comma dell’art. 168 cod. pen.[1], che fa salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen.[2].

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma rigettava un’istanza – avanzata dal Procuratore generale – di revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso a un imputato con una sentenza emessa dalla medesima Corte territoriale capitolina.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica della Corte di Appello di Roma il quale, con un unico motivo, deduceva vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la clausola di riserva contenuta nel primo comma dell’art. 168 cod. pen., che fa salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., va interpretata nel senso che, in caso di nuova condanna, la revoca della sospensione condizionale è sempre disposta, tranne che nel caso in cui il giudice di cognizione, unico legittimato a compiere la valutazione di meritevolezza del beneficio ritenga di reiterare il beneficio in relazione a una pena che, sommata a quella precedentemente inflitta, si mantenga entro il limite dei due anni, come prescritto dall’art. 163 cod. pen. (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021; Sez. 1, n. 36205 del 2023; Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015; Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009).

I risvolti applicativi

La clausola di riserva del primo comma dell’art. 168 c.p. va interpretata nel senso che, in caso di nuova condanna, la revoca della sospensione condizionale è automatica, salvo che il giudice di cognizione, valutata la meritevolezza del beneficio, disponga la sua reiterazione, purché la pena complessiva non ecceda il limite biennale previsto dall’art. 163 c.p..

[1]Ai sensi del quale: “Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1. commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2. riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’articolo 163”.

[2]Secondo cui: “Tuttavia il giudice nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163”.

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