Come influisce la recidiva sul termine prescrizionale minimo del reato?

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Cass. pen., sez. VI, 22/01/2025 (ud. 22/01/2025, dep. 30/01/2025), n. 3898 (Pres. Aprile, Rel. Pacilli)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in che modo la recidiva reiterata incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Siracusa dichiarava estinto il reato di cui all’art. 385 cod. pen. per intervenuta prescrizione, essendo decorsi sei anni dalla commissione dei fatti contestati.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siracusa, deducendo la violazione di legge, non essendo stata considerata la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale, contestata all’imputato ed emergente dal certificato penale.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen.[1] e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione dell’entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.[2] (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016).

I risvolti applicativi

La recidiva reiterata influisce sul termine prescrizionale minimo del reato, come previsto dall’art. 157, comma 2, cod. pen., e, in presenza di atti interruttivi, estende anche il termine massimo, secondo quanto disposto dall’art. 161, comma 2, cod. pen..

[1]Ai sensi del quale: “Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante”.

[2]Secondo cui: “Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105”.

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