Cass. pen., sez. III, 18/12/2025 (ud. 18/12/2025, dep. 29/12/2025), n. 41525 (Pres. Ramacci, Rel. Scarcella)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il giudice di merito possa respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bologna confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza che, a sua volta, aveva condannato l’imputato in quanto ritenuto responsabile del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di violazione di legge sostanziale e correlato vizio di manifesta illogicità e/o insufficienza della motivazione con cui la Corte territoriale aveva negato la sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità (LPU), reputando la misura “non idonea alla rieducazione”.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025).
I risvolti applicativi
Il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva esclusivamente per la presenza di precedenti condanne, poiché l’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere interpretato in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che stabilisce come condizioni ostative solo circostanze relative al reato in giudizio, e non, invece, i precedenti penali.







