Chi può essere considerato capo nell’associazione per delinquere?

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Cass. pen., sez. V, 30/10/2024 (ud. 30/10/2024, dep. 19/12/2024), n. 46989 (Pres. Pezzullo, Rel. Cavallone)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava chi può considerarsi capo nel reato di associazione per delinquere.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Napoli confermava un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale nei confronti di una persona accusata di avere ricoperto il ruolo di organizzatore all’interno di una consorteria criminosa.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizi motivazionali e violazione degli articoli 192, 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., contestandosi il ruolo attribuito all’impugnante.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui «nel reato di associazione per delinquere “capo” è non solo il vertice dell’organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati» (ex multis Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021).

I risvolti applicativi

Nel reato di associazione per delinquere, il “capo” non è solo il vertice dell’organizzazione, ma anche colui che riveste ruoli direttivi e decisionali nelle attività quotidiane del gruppo criminale.

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