Cass. pen., sez. II, 3/10/2024 (ud. 3/10/2024, dep. 28/11/2024), n. 43669 (Pres. Agostinacchio, Rel. Aielli)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava chi è l’organizzatore di un’associazione per delinquere.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del riesame di Napoli confermava la misura cautelare della custodia in carcere, disposta con provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale, nei confronti di una persona indagata del delitto di cui all’art. 416 c.p. per avere partecipato, con il ruolo di organizzatore, in un’associazione per delinquere.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato che osservava come il Tribunale avrebbe riconosciuto al ricorrente la qualifica di organizzatore contravvenendo agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, non emergendo dal materiale indiziario che egli, nell’espletamento del ruolo di telefonista all’interno dell’associazione, fosse dotato di autonomia operativa ricoprendo, piuttosto, un ruolo meramente esecutivo.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la qualifica di organizzatore spetta all’affiliato che, sia pure nell’ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell’attività degli altri aderenti ovvero l’impiego razionale delle strutture e delle risorse associative o di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso (in tal senso vedasi Sez. 5, n. 37370 del 7/6/2011; Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018).
I risvolti applicativi
In materia di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a chi, pur operando sotto le direttive dei capi, coordina autonomamente l’attività degli altri membri, gestisce le risorse o reperisce i mezzi necessari per attuare il programma criminoso.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43669 Anno 2024
Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI
Relatore: AIELLI LUCIA
Data Udienza: 03/10/2024
Data Deposito: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
B. T. R. nato a … il …
avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli in data 25/6/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Gaspare Sturzo ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, disposta con provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale il 22/5/2024, nei confronti di B. T. R., indagato del delitto di cui all’art. 416 c.p. per avere partecipato, con il ruolo di organizzatore, ad un’associazione per delinquere con base operativa in Napoli, composta da U. G., U. E., U. A. e da altri sodali, dedita alla commissione di truffe ed estorsioni in varie zone del territorio nazionale, in particolare in Roma e nel Lazio, in danno di persone anziane.
2.Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’indagato il quale, in premessa, ribadisce che le censure attengono alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. in relazione alla qualità di organizzatore del sodalizio criminale a lui contestata, posto che il Tribunale avrebbe riconosciuto al ricorrente detta posizione qualificata contravvenendo agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, non emergendo dal materiale indiziario che egli, nell’espletamento del ruolo di telefonista all’interno dell’associazione, fosse dotato di autonomia operativa ricoprendo, piuttosto, un ruolo meramente esecutivo.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari per il venir meno del pericolo di reiterazione del reato posto che l’associazione sarebbe cessata nel 2023 e, quanto ai reati fine, che l’ordinanza è stata annullata mentre il richiamo ai precedenti penali dell’indagato sarebbe errato poiché si fa riferimento ad un arresto del 13/3/2027 che ancora non è avvenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perchè basato su motivi generici che non si confrontano con la motivazione corretta ed esaustiva della ordinanza impugnata, ma reiterano gli argomenti già prospettati al giudice del merito.
2.Quanto alla censura concernente la gravità indiziaria, incentrata sulla sussistenza del ruolo di organizzatore, il Tribunale del Riesame ha efficacemente ricordato le peculiari competenze del B., il quale non solo svolgeva l’attività di telefonista e si occupava di selezionare la vittima prescelta, ma aveva funzioni sovraordinate all’interno del gruppo, funzionali all’esistenza stessa dell’associazione (organizzava le trasferte, riforniva le schede telefoniche, provvedeva alla corresponsione di contributi economici ai trasfertisti), attività che egli esercitava godendo di ampi margini di autonomia, come pertinentemente sottolineato dal riesame a pag. 4 dell’ordinanza impugnata.
Va infatti ribadito che la posizione di vertice del soggetto che appartiene ad un’associazione criminale non è esclusa dal fatto che la stessa si sviluppa in un determinato settore nel quale si articola l’associazione o il soggetto possa essere sostituito da più soggetti impegnati reciprocamente. La giurisprudenza ha affermato che organizzatore è chi coordina l’attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture nelle quali il sodalizio si articola, precisando che tale ruolo non richiede che esso sia necessariamente svolto con rifermento all’associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente, allorquando il sodalizio criminoso risulti ramificato, il coordinamento anche delle sole articolazioni territoriali attraverso le quali l’associazione criminale è strutturata e si diparte, trattandosi di un ruolo interscambiabile, nel senso che non risale esclusivamente a un momento cronologico anteriore alla formazione dell’associazione tanto da dover coincidere necessariamente con tale momento, e plurale, nei senso che anche eventualmente più soggetti, in relazione alla struttura dell’associazione, possono svolgere attività di programmazione e pianificazione delle attività criminali.
Pacifico, in altri termini, è che la condotta di organizzazione, come titolo autonomo di reato, differisca, quindi, dalla condotta di partecipazione perché, mentre quest’ultima si concreta in una generica adesione ad un organismo già costituito e strutturato da altri e del quale, entrandone a far parte, l’associato si limita ad accettare scopi e programmi, la prima richiede un’attività di coordinamento strutturale con l’attribuzione di compiti di programmazione e di pianificazione che non sono limitati alla sola fase genetica di costituzione del vincolo associativo e, quindi, non si esauriscono con l’avvio dell’impresa criminosa, ma che devono assistere l’associazione per tutta la durata (cfr. sul punto Sez. 1, n. 12812 del 25/02/2011, Rv. 249853). Ancora di recente, condivisibilmente, si è affermato che la qualifica di organizzatore in un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi coordina l’attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo peraltro necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all’associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente il coordinamento di una sua articolazione territoriale (così Sez. 3, n. 40348 del 6/7/2016, Rv. 267761 in un caso in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualifica, ravvisata dal giudice di merito nei confronti dell’organizzatore dello snodo italiano di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, svolto attraverso lo stabile e controllato invio di corrieri dal Sudamerica).
Con riferimento alla associazione per l’associazione per delinquere “semplice” di cui all’art. 416 cod. pen. si è consolidato il dictum secondo cui la qualifica di organizzatore spetta all’affiliato che, sia pure nell’ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell’attività degli altri aderenti ovvero l’impiego razionale delle strutture e delle risorse associative o di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso (in tal senso vedasi Sez. 5, n. 37370 del 7/6/2011, Rv. 250491; Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, Rv. 254317; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816).
Conclusivamente, risulta quindi che l’ordinanza impugnata così come il provvedimento genetico che ne costituisce il presupposto, è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria a carico dell’odierno ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 416 c.p. ed al ruolo apicale ricoperto, potendo affermare che il Tribunale ha vagliato la gravità indiziaria sulla base degli elementi logici e narrativi contenuti in atti valorizzando logicamente intercettazioni telefoniche.
3. Quanto, poi, alla sussistenza delle esigenze cautelari, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale si è attenuto ai principi affermati in sede di legittimità motivando esaurientemente sul pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato avuto riguardo tanto alla data di consumazione del reato associativo (2023) che al perdurare del sodalizio criminale nonostante l’intervenuto arresto di U. G., ma anche in relazione alla gravità e pluralità dei reati fine (le truffe poste in essere in danno di persone fragili) ed alla personalità dell’indagato gravato da precedenti giudiziari (una condanna in primo grado per detenzione e porto di arma, laddove il riferimento alla data dell’arresto 13/3/2027 appare, evidentemente, un refuso).
Il Tribunale ha poi ben spiegato le ragioni per le quali misure meno afflittive risulterebbero non adeguate a garantire la collettività dal pericolo di reiterazione del reato, così adempiendo in maniera esaustiva e giuridicamente corretta all’onere motivazionale (cfr. pagg.5 e 6 dell’ordinanza impugnata).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui 94 comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 3/10/2024.






