Cass. pen., sez. I, 1/10/2025 (ud. 1/10/2025, dep. 13/11/2025), n. 37108 (Pres. Siani, Rel. Grieco)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava chi debba avviare il procedimento per il lavoro di pubblica utilità a seguito della sostituzione della pena principale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva la revoca della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità per la durata di ventotto giorni applicata con sentenza, ripristinando contestualmente la pena originariamente inflitta di giorni venti di arresto e 2000 euro di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva inosservanza o erronea applicazione dell’art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell’art. 54 del decreto legislativo del 28 agosto 2000 n. 274 (Disposizioni sulla competenza del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della l.24 novembre 1999, n. 468) con riferimento agli artt. 655 e 661 cod. proc. pen., e alle norme del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000).
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell’autorità giudiziaria – e non del condannato – l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata, con la conseguenza che va annullata l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione ha ripristinato la pena principale, sul presupposto dell’inerzia del condannato, che non aveva mai comunicato all’ente individuato in sentenza la sanzione sostitutiva inflittagli (Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016).
I risvolti applicativi
L’avvio del procedimento per il lavoro di pubblica utilità compete all’autorità giudiziaria e non al condannato, per cui l’ordinanza, che ripristina la pena principale per presunta inerzia del condannato, deve essere annullata.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37108 Anno 2025
Presidente: SIANI VINCENZO
Relatore: GRIECO TERESA
Data Udienza: 01/10/2025
Data Deposito: 13/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
FRANCESCO CENTOFANTI
DANIELE CAPPUCCIO
ALESSANDRO CENTONZE
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
F. G. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di Oristano
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha disposto la revoca della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità per la durata di ventotto giorni nei confronti di F. G. applicata con sentenza n. 162/2021 ed ha ripristinato la pena originariamente inflitta di giorni venti di arresto e 2000 euro di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione F. G., a mezzo del difensore di fiducia, avv. B. G., deducendo, con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell’art. 54 del decreto legislativo del 28 agosto 2000 n. 274 (Disposizioni sulla competenza del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della l.24 novembre 1999, n. 468) con riferimento agli artt. 655 e 661 cod. proc. pen., e alle norme del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000).
In particolare, la difesa ha dedotto che la mancata attivazione del ricorrente presso l’Uepe al fine di dare inizio ai lavori di pubblica utilità e la mancata sollecitazione dell’autorizzazione alla modifica dell’ente non possono essere ritenuti comportamenti sufficienti per disporre la revoca della sanzione sostitutiva.
A tal riguardo, la difesa ha evidenziato di aver indicato, tramite Pec inviata il 11 ottobre 2021 all’ufficio esecuzioni della Procura di Oristano, il nuovo ente individuato nell’associazione di volontariato “…” che in data 6 ottobre 2021aveva dato la disponibilità.
Inoltre, nel ricorso si è rilevato che dalle disposizioni sopra richiamate discende che l’ente presso cui l’attività deve essere prestata deve prevedere uno specifico calendario recante l’indicazione dei giorni e degli orari in cui il lavoro debba essere svolto e che l’autorità giudiziaria deve sollecitare il condannato affinché prenda contatto con l’ente, e soltanto dopo che il condannato abbia avuto specifica comunicazione può scattare in caso di inadempimento la procedura per la revoca della sanzione sostitutiva.
Pertanto ad avviso della difesa, spetterebbe al Pubblico Ministero dare impulso alla procedura, ciò evincendosi sia dalla disposizione di carattere generale di cui all’art. 655 cod. proc. pen., sia dall’art. 5 del DM 26 marzo 2001, spettando al Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 44 d. lgs n. 274 del 2000, che disciplina le modalità di modifica di esecuzione anche del lavoro di pubblica utilità, non potendosi attribuire all’obbligato l’onere di dare inizio all’esecuzione.
Il giudice avrebbe dunque dovuto verificare se alla sentenza di condanna fosse stata data esecuzione dal Pubblico Ministero o dall’UEPE, convocando il condannato e stabilendo in concreto la data di inizio del lavoro sostitutivo.
Infine, nel ricorso si è osservato che venuta mena la disponibilità dell’associazione indicata in sentenza, il condannato ne aveva individuato un’altra associazione richiedendo l’autorizzazione alla modifica all’autorità giudiziaria e solo successivamente avrebbe dato impulso al procedimento.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito evidenziate.
2. Il Giudice dell’esecuzione a fondamento del provvedimento di revoca ha osservato che il ricorrente non si era attivato per prendere contatti con l’Uepe per dare inizio ai lavori di pubblica utilità, né, ricevuta la disponibilità del nuovo ente individuato a seguito della indisponibilità di quello indicato nella sentenza, aveva sollecitato l’autorizzazione alla modifica formulando la relativa richiesta al giudice dell’esecuzione.
Nel provvedimento censurato, in particolare, si è dato conto di un atteggiamento poco affidabile e irresponsabile del ricorrente per aver lasciato decorrere tre anni da quando era stato adottato l’ordine di esecuzione concernente la sentenza di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, che aveva individuato nella Polisportiva … l’ente presso cui il condannato avrebbe dovuto svolgere il lavoro di pubblica utilità.
3. La decisione censurata ha dato per scontato che il ricorrente, obbligato allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, dovesse egli stesso attivarsi per prendere contatti con l’UEPE e, comunque, con il giudice dell’esecuzione dopo la intervenuta revoca della disponibilità dell’ente indicato in sentenza.
Così argomentando, il Giudice dell’esecuzione non si è attenuto al condiviso principio giurisprudenziale – sviluppatosi prima dell’entrata in vigore della disciplina di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha generalizzato il lavoro di pubblica utilità, quale pena sostitutiva delle pene detentive brevi, ora previste dall’art. 20- bis cod. pen. – secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell’autorità giudiziaria – e non del condannato – l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata (Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 281189 – 01). E nella stessa direzione, si è affermato, sempre in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, che ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell’autorità giudiziaria – e non del condannato – l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata, con la conseguenza che la Corte ha annullato l’ordinanza, con cui il giudice dell’esecuzione aveva ripristinato la pena principale, sul presupposto dell’inerzia del condannato, che non aveva mai comunicato all’ente individuato in sentenza la sanzione sostitutiva inflittagli. (Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, omissis, Rv. 266618 – 01).
Alla luce pertanto di tale consolidato orientamento è dunque fondata la censura del ricorrente, avendo il giudice dell’esecuzione omesso di considerare che l’inadempimento legittimante la revoca della pena sostitutiva è configurabile soltanto lì dove vi sia stato un avvio di ufficio del procedimento finalizzato allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Pertanto, per ritenere sussistente l’inadempimento dell’obbligato, il Giudice avrebbe dovuto verificare anzitutto accertare che l’organo deputato a promuovere la concreta esecuzione del lavoro di pubblica utilità avesse dato impulso alla relativa fase; ciò che nella fattispecie non sembra essere accaduto.
4. Quanto all’individuazione dell’organo giudiziario a cui spettava dare impulso all’esecuzione, nel regime ante d.lgs n. 150 del 2022, va rilevato, che in una fattispecie essenzialmente analoga a quella in esame, Sez. I n. 34436 del 22 maggio 2024, omissis, non mass., ha rilevato che sebbene nei precedenti sopra citati si faccia riferimento al Pubblico ministero, quale organo propulsore della fase esecutiva, il quadro normativo, in specie l’art 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, depone nel senso di assegnare al giudice che ha emesso la sentenza di condanna e disposto la sostituzione un ruolo primario anche in relazione a tale fase.
In particolare, l’arresto citato ha tratto tale conclusione rilevando che la disciplina del lavoro di pubblica utilità, demandata a un decreto ministeriale dall’art. 54, comma 5, d.lgs. n. 274 del 2000, stabilisce che con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l’amministrazione, l’ente o l’organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta, a tal fine avendo titolo ad avvalersi dell’elenco degli enti convenzionati, così come dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato quando formulano le richieste di cui all’art. 33, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000 (art. 3 d.m. 21 Maggio 2001); (Sez. 4, n. 36779 del 03/12/2020, omissis, Rv. 280085 – 01).
E ha altresì rilevato che è nell’ambito di tale statuto normativo che si è consolidato l’indirizzo giurisprudenziale teso a escludere che la mancata indicazione dell’ente, territoriale o associativo, ovvero la mancata predisposizione di un programma di svolgimento da parte del richiedente il lavoro di pubblica utilità, possa rappresentare motivo di esclusione dal beneficio, dal momento che il sistema in esame è basato, in linea generale, sul potere officioso del giudice.
La spettanza del potere di impulso in questione al giudice della cognizione è stata, altresì, rilevata sulla base del principio secondo cui ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l’imputato indichi l’istituzione presso cui intende svolgere l’attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il già menzionato beneficio (Sez. 4, n. 53327 del 15/11/2016, omissis, Rv. 268693 – 01).
Si è anche evidenziato, con riguardo alla fase esecutiva, che l’individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente, giudice che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l’applicazione della sanzione sostitutiva ovvero può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto a indicare l’ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata (Sez. 1, n. 35855 del 18/06/2015, omissis, Rv. 264546 – 01).
Ed ancora, come rilevato dalla pronuncia richiamata (Sez. I n. 34436 del 22 maggio 2024, omissis, non mass.), indici normativi comprovanti il ruolo del giudice della cognizione anche relativamente alla fase esecutiva si ricavano dalla circostanza che nel sistema riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è stata espressamente disciplinata nel senso che essa — a differenza della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, la cui esecuzione è affidata al pubblico ministero (art. 661, comma 1, cod. proc. pen.), al pari della pena pecuniaria sostitutiva (artt. 661, comma 2, e 660 cod. proc. pen.) – è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen.).
5. Tutto ciò premesso, e a prescindere dalla individuazione dell’organo giudiziario che nel caso in esame avrebbe dovuto promuovere la fase esecutiva, nella fattispecie risulta sussistente il vizio di motivazione, non avendo il giudice dell’esecuzione dato conto delle ragioni del provvedimento censurato nonostante alcun programma risultava ancora stilato, né con l’ ente originariamente individuato in sentenza nella Polisportiva …, né evidentemente, con il nuovo ente Associazione …, ancorché la sentenza prescrivesse al ricorrente di presentarsi entro il termine di 60 giorni dalla notifica
dell’ordine di esecuzione presso l’ente designato, che aveva revocato la propria disponibilità prima ancora dello scadere del detto termine.
In relazione a tale ultimo aspetto, inoltre, a prescindere dalla insussistenza della ricevuta di consegna all’indirizzo Pec dell’Ufficio di Procura della richiesta del ricorrente di modifica dell’associazione, il provvedimento censurato non ha poi fornito le ragioni per le quali la sopravvenuta indisponibilità dell’ente designato in sentenza debba ripercuotersi sul condannato e ciò, ancor più considerato che la sentenza di condanna applicativa del lavoro sostitutivo chiaramente disponeva che nel caso di modifiche al piano di svolgimento del lavoro da concordarsi con la Polisportiva, lo stesso ente avrebbe dovuto comunicare alla cancelleria del giudice, al pubblico ministero e all’UEPE – e non anche al condannato – l’intervenuta sopravvenienza.
Statuizione, quest’ultima, nella quale deve ragionevolmente ricomprendersi anche l’ipotesi del venir meno della disponibilità dell’ente, circostanza che può consentire di dare impulso al procedimento esecutivo con un nuovo ente, soltanto se essa venga comunicata al giudice procedente.
6. Alla luce delle esposte considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Oristano, affinché proceda a nuovo giudizio al fine di accertare se, nel caso di specie, sia maturato l’inadempimento del ricorrente ai fini della revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Oristano.
Così è deciso, 01/10/2025






