Che significato deve conferirsi all’art. 13, co. 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000?

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Cass. pen., sez. III, 16/12/2025 (ud. 16/12/2025, dep. 29/12/2025), n. 41528 (Pres. Liberati, Rel. Galanti)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come va interpretato l’articolo 13, comma 3-bis, D.lgs. n. 74 del 2000 che, com’è noto, così dispone: “I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi”.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, condannava l’imputato alla pena di nove mesi di reclusione per i delitti ex art. 10-ter D.lgs. n. 74 del 2000 rideterminava la pena in mesi sei di reclusione.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relaziona agli artt. 10-ter e 13-bis D.Lgs. 74/2000.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, erano richiamate le seguenti considerazioni giuridiche: “Il Collegio rammenta che, per consolidato orientamento di questa Corte, occorre che la crisi di liquidità sia determinata da un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, secondo la diligenza dell'”agente modello” di settore, che esula dal dominio finalistico dell’agente e presuppone che egli non vi abbia in alcun modo dato causa (o concausa), sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento. Si è ad esempio affermato (Sez. 3, n. 30626 del 13/10/2020, omissis, n.m.) che “al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, occorre l’allegazione e la prova della non addebitabilità all’imputato della crisi economica che ha investito l’impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, omissis, Rv. 259190; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, omissis, Rv. 263128; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015,omissis, Rv. 265262)”. Per escludere la volontarietà della condotta è, dunque, necessaria la dimostrazione della riconducibilità dell’inadempimento alla obbligazione verso l’Erario a fatti non imputabili all’imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, omissis, Rv. 263128; conf. Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, omissis; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, omissis, Rv. 258055; Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014)”, posto che, altrimenti, la crisi di liquidità costituisce elemento che “rientra nell’ordinario rischio di impresa e che non può certamente comportare l’inadempimento dell’obbligazione fiscale contratta con l’erario” (v., ex multis, Sez. 3, n. 2613 del 2/12/2022, dep. 2023, omissis, n.m.; Sez. 3, 13/11/2018, n.12906, omissis, Rv. 276546, non massimata sul punto). Inoltre, si è affermato, come rammentato dalla stessa sentenza impugnata, che è necessario che siano assolti precisi “oneri di allegazione” da parte dell’imputato, “che devono investire non solo l’aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l’azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto” (Sez. 3, n. 46237 del 18/10/2022, omissis, n.m., che ribadisce i principi già espressi da Sez. 3, n. 11035 del 9/11/2017, dep. 2018, omissis, n.m.).”.

I risvolti applicativi

La crisi di liquidità non può essere considerata un motivo giustificativo per l’inadempimento dell’obbligazione fiscale se essa non è determinata da un evento imponderabile, imprevisto e imprevedibile, secondo il criterio dell’agente modello di settore.

In altre parole, l’imprenditore deve dimostrare che la crisi economica non sia addebitabile a cause che egli avrebbe potuto controllare o prevenire, e che le difficoltà finanziarie siano conseguenza di fattori esterni, al di fuori della sua volontà, tenuto conto altresì del fatto che è pure necessario che l’inadempimento sia ricollegabile a fatti non imputabili all’imprenditore e che egli non abbia potuto porvi rimedio tempestivamente, non avendo alcun controllo sulle cause che hanno determinato la crisi.

Per escludere la volontarietà della condotta, l’imprenditore deve pertanto allegare adeguatamente la non imputabilità della crisi economica e dimostrare l’impossibilità di fronteggiarla con misure idonee e tempestive, fermo restando però che, qualora la crisi di liquidità rientri nel normale rischio d’impresa, codesta crisi non giustifica il mancato adempimento dell’obbligazione fiscale, in quanto tale inadempimento sarebbe da considerarsi imputabile all’imprenditore stesso.

Ad ogni modo, incombe comunque a carico dell’imputato l’onere di allegare e provare in modo preciso che la crisi economica non solo sia stata improvvisa e non imputabile a sua responsabilità, ma anche che egli non abbia potuto adottare soluzioni efficaci per superare tale situazione.

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