Cass. pen., sez. IV, 1/10/2025 (ud. 1/10/2025, dep. 30/10/2025), n. 35426 (Pres. Di Salvo, Rel. D’Auria)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in cosa consiste la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen..
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Taranto dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per difetto della condizione di procedibilità, essendo stata esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, il quale, con un unico motivo, deduceva violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013).
L’aggravante in questione, dunque, per la Corte, sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023; Sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023), essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull’accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali (Sez. 4, n. 5687 del 10/01/2024).
I risvolti applicativi
La ‘cosa destinata al pubblico servizio’, di cui all’art. 625, co. 1, n. 7, c.p., è quella adibita a un servizio accessibile e utilizzabile dal pubblico.





