Analisi delle modifiche introdotte dalla legge n. 25/2024 agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale

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Premessa

In data odierna, ossia il 15 marzo del 2024, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge, 4 marzo 2024, n. 25 (d’ora in poi: legge n. 25 del 2024) con cui, oltre ad essere stato istituito l’osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico (art. 1), e preveduto che il “Ministro dell’istruzione e del merito promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale” (art. 2), sono state modificate talune disposizioni legislative del codice penale, e segnatamente gli articoli 61, 336 e 341-bis cod. pen..

Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa consistono siffatte modificazioni.

La modifica all’art. 61 del codice penale

L’art. 4 della legge n. 25 del 2024 modifica l’art. 61 del codice penale, che, come è noto, prevede le circostanze aggravanti comuni, nei seguenti termini: “1. All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-octies) e’ aggiunto il seguente: «11-novies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni»”.

Pertanto, per effetto di codesto innesto legislativo, è contemplata una ulteriore aggravante comune “consistente nell’aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola”[1].

Di conseguenza, rileva siffatto elemento accidentale nella misura in cui sia commesso un delitto (e non quindi una contravvenzione), qualunque esso sia, purché sia commesso: a) con violenza o minaccia (basta dunque una sola di queste condotte); b) contro un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola e, nel silenzio della norma, per lo scrivente, a prescindere che uno di questi soggetti stia svolgendo, o meno, le sue funzioni.

Le modifiche all’art. 336 del codice penale

L’art. 5 della legge n. 25 del 2024 interviene sull’art. 336 cod. pen., che, come è notorio, prevede il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, nella susseguente maniera: “1. All’articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma e’ inserito il seguente: «La pena e’ aumentata fino alla meta’ se il fatto e’ commesso dal genitore esercente la responsabilita’ genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola»; b) al secondo comma, le parole: «persone anzidette» sono sostituite dalle seguenti: «persone di cui al primo e al secondo comma»”.

Dunque, alla luce di tali inserimenti normativi, da un lato, si introduce “con riguardo alla suddetta fattispecie di reato – una circostanza aggravante a effetto speciale, aggiungendo all’art. 336 c.p. un secondo comma che prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola”[2], dall’altro, si agisce sul comma secondo di questa norma incriminatrice, la quale “prevede una circostanza attenuante, quando il fatto sia commesso per costringere il pubblico ufficiale o l’incaricato del pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio o servizio”[3], “al fine di coordinare il riferimento contenuto nella vigente formulazione della norma con la modifica apportata dalla lett. a e dunque [specificandosi] che la fattispecie descritta nel comma secondo dell’art. 336 c.p. si applica anche ai dirigenti scolastici e al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola”[4].

La modifica all’art. 341-bis del codice penale

Per quanto concerne l’art. 341-bis del codice penale, che, come è risaputo, prevede il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, l’art. 6 della legge n. 25 del 2024 apporta la seguente modificazione a codesta disposizione legislativa: “1. All’articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo comma e’ inserito il seguente: «La pena e’ aumentata fino alla meta’ se il fatto e’ commesso dal genitore esercente la responsabilita’ genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola»”.

La novella de qua, pertanto, “introduce in tal modo una circostanza aggravante, a effetto speciale, che va ad aggiungersi a quella, non ad effetto speciale, di cui al vigente secondo comma, primo periodo (attribuzione di un fatto determinato) dell’art. 341-bis c.p.”[5] e opera nella misura in cui il fatto sia commesso dal genitore esercente la responsabilita’ genitoriale o dal tutore dell’alunno (e, di conseguenza, solo da costoro) purché la condotta oltraggiosa sia compiuta contro un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola e, nel silenzio della norma, ad avviso di chi scrive, a prescindere se questi stiano svolgendo, o meno, le loro funzioni.

[1] Servizio studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, Dossier n. 246 – Progetto di legge n. 171/1 del 27 febbraio 2024, In senato.it, p. 9.

[2] Ibidem, p. 10.

[3] Ibidem, p. 11.

[4] Ibidem, p. 12.

[5] Ibidem, p. 12.

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