Aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso: quando ricorre?

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Cass. pen., sez. VI, 09/07/2024 (ud. 09/07/2024, dep. 08/08/2024), n. 32366 (Pres. De Amicis, Rel. Criscuolo)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è configurabile la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen..

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Messina confermava un’ordinanza emessa dal G.i.p. del medesimo Tribunale, applicativa della misura custodiale per cinque estorsioni aggravate dal metodo mafioso.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria della circostanza aggravante del metodo mafioso, non emergendo, a suo avviso, l’uso di detto metodo, né la configurabilità delle estorsioni, ravvisandosi nelle condotte contestate il meno grave reato di invasione di terreno e danneggiamento degli stessi.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il motivo suesposto era reputato infondato dato che gli Ermellini reputavano come i giudici di merito avessero fatto una corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica- come nella specie-, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività (Fattispecie relativa al delitto di usura, in cui la Corte ha affermato che la notoria appartenenza del correo a un clan camorristico storico, la spregiudicatezza delle richieste usurarie provenienti dagli indagati e l’utilizzo di espressioni tipiche dell’agire mafioso consentissero di ritenere integrato “il metodo mafioso”, Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023), citandosi a tal proposito un ulteriore indirizzo interpretativo secondo il quale è configurabile la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, quand’anche quest’ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (Sez.1, n. 38770 del 22/06/2022).

I risvolti applicativi

Per configurare l’aggravante dell’uso del metodo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente che l’agente faccia riferimento implicito al potere mafioso in un’area dove tale potere è ben noto.

In particolare, l’aggravante de qua si applica se le modalità del reato, evocando la forza intimidatrice mafiosa, anche se non direttamente indirizzate alle vittime, siano in grado di facilitare la commissione del crimine.

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