Accertamento tasso alcolemico: quando non serve l’avviso al difensore?

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Cass. pen., sez. IV, 30/09/2026 (ud. 30/09/2026, dep. 28/10/2026), n. 37808 (Pres. Serrao, Rel. Marzo)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando non sussiste l’obbligo di dare l’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Venezia confermava una sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’erronea applicazione della legge per il mancato accoglimento dell’eccezione di inutilizzabilità degli atti processuali per mancato avviso al suo assistito di farsi assistere da un difensore di fiducia in occasione del prelievo ematico.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’unico caso in cui non sussiste l’obbligo di dare l’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia è quello in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto, in modo autonomo, di procedere per l’accertamento del tasso alcolemico e la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi (Sez. 4, n. 13595 del 25/03/2025; Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020).

I risvolti applicativi

L’obbligo di preavviso del diritto all’assistenza difensiva non sussiste esclusivamente qualora l’accertamento del tasso alcolemico sia effettuato dai sanitari in via autonoma nell’ambito di protocolli di cura, e la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione medica dei relativi risultati.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4 Num. 37808 Anno 2026

Presidente: SERRAO EUGENIA

Relatore: MARZO MARIA CONCETTA

Data Udienza: 30/09/2026

Data Deposito: 28/10/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

C. M. nato a … il …

avverso la sentenza del 11/12/2025 della Corte d’appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Concetta Marzo;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Francesca Ceroni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

letta la memoria depositata nell’interesse dell’imputato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del11 dicembre 2025, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso il 2 dicembre 2024, con la quale C. M. era stato ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale, commesso il …, a ….

La Corte territoriale ha desunto la prova dell’alcolemia sopra la soglia consentita dal referto del pronto soccorso, ritenendo che la verifica alcolemica ivi contenuta, utilizzata come prova della commissione del contestato reato, fosse stata richiesta dai sanitari per motivi terapeutici. Non trattandosi di accertamento compiuto a fini investigativi, ha ritenuto non necessario l’avviso della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia, di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge per il mancato accoglimento dell’eccezione di inutilizzabilità degli atti processuali per mancato avviso al C. di farsi assistere da un difensore di fiducia in occasione del prelievo ematico.

La difesa assume che il prelievo sia stato eseguito presso il nosocomio ove il C. fu trasportato in ambulanza subito dopo l’incidente, non già in base a ordinari protocolli sanitari, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, e, dunque, per fini investigativi e non per motivi terapeutici.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza, ritenuta assente, illogica e contraddittoria, sostenendo che la Corte territoriale non si sia confrontata con le specifiche deduzioni difensive, tra cui quella secondo cui il protocollo sanitario, nel caso in esame, non prevedeva la misurazione dell’alcolemia e quella secondo cui l’annotazione contenuta nel verbale di pronto soccorso, ove si legge «Esegue raccolta campioni come da richiesta delle FF e attivazione catena di custodia previo consenso del paziente», dimostrava che la richiesta di accertamento alcolemico provenisse dalla polizia giudiziaria e non dai sanitari.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria dell’8 settembre 2026, depositata nell’interesse del C., il difensore ha reiterato la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo l’orientamento ormai prevalente di questa Corte di legittimità la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini diagnostici (ex multis, Sez. 4, n. 5891 del 25/01/2023, omissis, non mass.; Sez. 4, n. 16699 del 14/04/2021, omissis, non mass.; Sez. 4, n. 11458 del 12/02/2021, omissis, non mass.).

La ratio alla base dell’obbligo di dare l’avviso è collegata alla funzione dell’atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria, prescindendo dalla tipologia dell’accertamento esperito. Sicché, come è stato precisato in successive pronunce, l’unico caso in cui non sussiste l’obbligo di dare l’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia è quello in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto, in modo autonomo, di procedere per l’accertamento del tasso alcolemico e la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi (Sez. 4, n. 13595 del 25/03/2025, omissis, non mass; Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, omissis, Rv. 278676 — 02).

3. Risulta necessario verificare, dunque, dall’esame della sentenza impugnata, se corrisponda al vero la circostanza di fatto su cui la difesa poggia la propria censura, ossia se gli esami ematici in questione, considerati dal giudice ai fini della prova dello stato di ebbrezza, siano stati compiuti su richiesta della

polizia giudiziaria al fine di controllare l’avvenuta assunzione da parte dell’imputato di bevande alcoliche.

3.1. Rispondendo alla doglianza sul punto, la sentenza impugnata, a pagina 6, precisa che: «[…] rimane il fatto che la prova dell’alcolemia sopra soglia è attestata dal referto del pronto soccorso. In esso infatti vengono riportati una serie di esami ematici e strumentali, prescritti dal sanitario all’atto dell’accesso del C. in risposta al seguente quesito diagnostico di cui al certificato d’ingresso “…”. Emerge infatti essere stata richiesta specificamente, tra i numerosi test ematici prescritti, anche la verifica dell’alcolemia, indiscutibilmente per motivi terapeutici, nell’ambito del protocollo sanitario, e non già investigativi. Ed invero, una volta giunta la richiesta della PG, il test ematico specifico è stato reiterato ai soli fini investigativi. Dal prelievo effettuato per motivi sanitari, eseguito prima delle 20.25 e quindi in orario ancor più prossimo all’ultima condotta di guida, risulta un tasso alcolemico pari a 2,95 g/l, come riportato in cartella clinica, tale da confortare pienamente l’ipotesi accusatoria, del tutto coerente con la condotta di guida – fuoriuscita autonoma in tratto rettilineo, con asfalto asciutto – e con le condizioni di eloquio impastato attestato dal sanitario all’accesso del pronto soccorso».

La sentenza, dunque, fa chiarezza sul punto, precisando che il test ematico è stato effettuato due volte, la prima, in orario prossimo all’ultima condotta di guida, su scelta dei sanitari a fini terapeutici, e il secondo, successivamente, su richiesta della polizia giudiziaria, a fini investigativi. Conseguentemente ha ritenuto utilizzabili gli esiti di cui al primo accertamento del livello alcolemico,

che, eseguito dai sanitari per motivi terapeutici, non si qualificava come accertamento urgente non ripetibile ex art. 354 cod. proc. pen. e, quindi, non necessitava dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

3.2. Dall’esame degli atti – necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, omissis, Rv. 220092) – risultano i due test alcolemici indicati dalla sentenza impugnata e risulta che il primo test è stato richiesto autonomamente dal medico di pronto soccorso, congiuntamente ad altri esami di laboratorio, a fini terapeutici.

Dagli atti, invero, emerge una prima richiesta del test alcolemico, in data 17 ottobre 2021, alle ore 20:25, da parte del medico di pronto soccorso, dottoressa B., il cui esito risulta pervenuto alle successive ore 21:01, indicando un valore alcolemico pari a 2,95 g/l, riportato nella cartella clinica di pronto soccorso. Emerge, inoltre, che successivamente, alle ore 21:07:22, è stata eseguita la raccolta di campioni «come da richiesta delle FF», certificata dalla medesima dottoressa, e che i campioni così raccolti sono poi stati analizzati dal laboratorio di tossicologia clinica e forense della … della Regione …, il cui esito risulta certificato nel referto del 28 ottobre 2011, indicando un valore pari a 1,95 g/l.

3.3. Per quanto esposto, il primo motivo di ricorso, non confrontandosi compiutamente con la motivazione della sentenza, risulta aspecifico.

4. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione, è inammissibile in quanto generico, versato in fatto e finalizzato a investire la Corte di legittimità di una valutazione di merito in relazione alle circostanze fattuali indicate, sconfinando dal perimetro del vizio deducibile, considerato, peraltro, che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto che rilevano nel caso in esame e si è confrontata con le argomentazioni difensive, con una motivazione da ritenersi adeguata e priva di incongruenze.

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/09/2026

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