L’illegittimità della perquisizione invalida il sequestro?

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Cass. pen., sez. II, 15/09/2026 (ud. 15/09/2026, dep. 23/09/2026), n. 34267 (Pres. Pellegrino, Rel. Coscioni)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’eventuale illegittimità della perquisizione invalidi il conseguente sequestro.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il pubblico ministero convalidava la perquisizione ed il sequestro eseguiti da taluni appartenenti alle forze dell’ordine.

Ebbene, avverso il decreto di convalida di perquisizione e sequestro proponeva riesame il difensore dell’indagato, che veniva però rigettato dal Tribunale di Enna.

Ciò posto, avverso quest’ultima decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 Cost, 192 e 352 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’eventuale illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente all’acquisibilità del bene ed alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (Sez. 5, n. 32009 del 08/03/2018; Sez. 2, n. 15784 del 23/12/2016).

I risvolti applicativi

L’eventuale illegittimità della perquisizione non inficia la validità del conseguente sequestro del corpo di reato o delle cose a questo pertinenti, atteso che il potere di ablazione reale prescinde dalle modalità di reperimento del bene ed è subordinato esclusivamente all’oggettiva sequestrabilità dello stesso, nonché all’assenza di divieti probatori espressi o implicitamente desumibili dal sistema processuale.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 34267

Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

Data Udienza: 15/09/2026

Data Deposito: 23/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C. F. M. M. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 30/04/2026 del TRIBUNALE di ENNA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;

udito il difensore del ricorrente, Avv. G. P., il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.I Carabinieri della Stazione di Pietraperzia, a seguito della segnalazione di una tentata rapina, in data 08/04/2026, fermavano l’autovettura condotta da F. M. M. C. sul presupposto che fosse stata utilizzata per commettere il reato. Il pubblico ministero convalidava la perquisizione ed il sequestro eseguiti nell’occasione; avverso il decreto di convalida di perquisizione e sequestro proponeva riesame il difensore dell’indagato, che veniva rigettato dal Tribunale di Enna con ordinanza del 30 aprile 2026.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di C., eccependo:

2.1. violazione e falsa applicazione degli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., nullità della perquisizione e del sequestro eseguiti senza l’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore, motivazione illogica ed apparente per travisamento della prova. Invero, l’avviso era stato dato all’indagato solo alle 17:42 del 08/04/2026 presso la Stazione dei Carabinieri mentre nessun avviso era stato fornito prima di procedere alla perquisizione delle 13:50, né successivamente prima di procedere al sequestro effettuato alle 15:30 (sempre del 08/04/2026); vi era stato travisamento da parte del Tribunale, che aveva valorizzato il verbale di perquisizione personale che atteneva al solo D. F. G.; né poteva condividersi la fuorviante argomentazione del Tribunale che, all’evidente fine di sanare la nullità assoluta affermava, in palese contrasto con la prova documentale, che all’indagato sarebbe stata comunque garantita tale facoltà, poi meglio formalizzata in caserma dopo le 17 di quello stesso giorno;

2.2. violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 Cost, 192 e 352 cod. proc. pen., essendo stati la perquisizione ed il sequestro eseguiti in assenza dei presupposti ed in violazione di legge; motivazione carente ed in parte manifestamente illogica per errata valutazione della prova: l’unica ipotesi che consente l’intervento eccezionale delle Forze dell’Ordine è quella della flagranza di reato, esclusa dagli stessi agenti di polizia giudiziaria; il Tribunale ha richiamato il principio di diritto secondo cui l’illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, omettendo però di confrontarsi con l’ulteriore motivo della illegittimità del sequestro per mancanza di presupposti e con l’eccepito carattere meramente esplorativo dello stesso, considerato che nessuno degli indumenti sequestrati aveva attinenza con quelli indossati dai rapinatori; né il Tribunale aveva considerato che l’autovettura non poteva essere cosa pertinente al reato, visto il rapporto meramente occasionale con la commissione dell’eventuale rapina; il Tribunale, inoltre, non si era confrontato neppure con il dato documentale che si evinceva dal verbale di sequestro, nel quale si dava atto che l’identificazione dell’autovettura e il sequestro degli indumenti sarebbe avvenuto sulla scorta delle immagini di videosorveglianza di Poste Italiane acquisite per precedente denuncia, immagini che non erano neppure state depositate in sede di riesame; le esigenze cautelari ben avrebbero potuto essere assicurate dalle riprese video e fotografiche, mentre il permanere della misura cautelare arrecava un gravissimo danno al ricorrente, che deteneva l’autovettura sequestrata in forza di contratto di noleggio scadente il 10 giugno 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, dalla documentazione prodotta dal difensore, copia di quella contenuta nel fascicolo processuale, risulta che prima del sequestro eseguito a carico del C. alle ore 18.17, allo stesso erano stati dati gli avvisi di rito alle ore 17.42. Peraltro, il sequestro delle ore 15.30 non era stato eseguito nei confronti di C. (ma solo nei confronti del coindagato D. F. G.) e l’autovettura non era di proprietà dello stesso, visto che la aveva semplicemente noleggiata, per cui non si vede quale interesse concreto ed attuale avesse il C. alla restituzione del bene. E’ vero infatti che “la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l’ammissibilità di ogni impugnazione” (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, omissis, Rv. 289319-01, ove, in motivazione, la Corte ha evidenziato che l’interesse deve riferirsi non all’esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l’ulteriore corso del procedimento, bensì all’eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene), ma è altrettanto vero che l’interesse manifestato in ricorso era semplicemente quello di non incorrere in un inadempimento contrattuale per la mancata restituzione del bene (interesse, non certamente tutelabile in questa sede), inadempimento che non poteva certo essere addossato al ricorrente, visto il provvedimento di sequestro intervenuto.

1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’eventuale illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente all’acquisibilità del bene ed alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (Sez. 5, n. 32009 del 08/03/2018, omissis, Rv. 273641-01; Sez. 2, n. 15784 del 23/12/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 269856-01).

1.3. Si deve infine rilevare che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, omissis, Rv. 226710-01), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, omissis, Rv. 239692-01), e successivamente ribadito in numerose pronunce a sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, omissis, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, omissis, Rv. 248129-01).

1.4. Ciò premesso, non si può ritenere sussistente la denunziata violazione di legge nella motivazione del Tribunale, che ha evidenziato che l’autovettura presentava diversi segni dai quali evincere che era la stessa utilizzata per una precedente tentata rapina presso il medesimo ufficio postale (pag. 3 ordinanza impugnata), oltre al fatto che gli occupanti della vettura avevano tentato di darsi alla fuga; peraltro, i motivi relativi alla sussistenza del periculum e sulla mancanza di motivazione relativamente agli indumenti in sequestro non erano stati proposti in sede di riesame, con conseguente inammissibilità degli stessi; quanto, in particolare, all’autovettura, ai fini del sequestro occorre che la res – ove lasciata nella disponibilità del condannato, potrebbe – in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito nel compimento del reato sia alle modalità di realizzazione dell’illecito medesimo – costituire per quest’ultimo un incentivo a commettere ulteriori reati (vedi sul punto Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280991-01).

Il Tribunale, infine, ha evidenziato che l’autovettura era uguale a quella che già in precedenza aveva tentato di rapinare il medesimo ufficio postale, così evidenziando un nesso strumentale rivelatore della possibilità futura del ripetersi di un’attività punibile.

2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/09/2026

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