La morte dell’imputato comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza?

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Cass. pen., sez. II, 15/09/2026 (ud. 15/09/2026, dep. 23/09/2026), n. 34265 (Pres. Pellegrino, Rel. Coscioni)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la morte dell’imputato imponga l’annullamento senza rinvio della sentenza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Palermo confermava una sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva ritenuto l’imputato responsabile del delitto di cui all’art. 640 cod. pen..

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, una volta rappresentato che l’imputato era deceduto, chiedeva quindi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la morte dell’imputato impone l’annullamento senza rinvio della sentenza, per estinzione del reato, con l’enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando, come nel caso di specie, non risulti dal testo del provvedimento impugnato l’evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione (Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010; Sez. 4, n. 36524 del 26/06/2008).

I risvolti applicativi

Il decesso dell’imputato comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato, con la specifica indicazione della causa estintiva nel dispositivo, determinando l’esaurimento del rapporto processuale e precludendo qualsivoglia pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.[1], a maggior ragione qualora non emerga dall’evidenza del testo del provvedimento impugnato alcuna delle fattispecie liberatorie previste dalla citata disposizione.

[1]Ai sensi del quale: “Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”.

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