Cosa costituisce forza maggiore?

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Cass. pen., sez. VI, 9/09/2026 (ud. 9/09/2026, dep. 24/09/2026), n. 34419 (Pres. Aprile, Rel. Di Nicola Travaglini)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa integra il fatto costituente forza maggiore.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello de L’Aquila rigettava una richiesta di restituzione in termini avanzata dal difensore dell’imputato dando atto che non fosse stato fornito alcun riscontro probatorio in ordine all’errata informazione ricevuta dalla cancelleria del Tribunale di Pescara circa l’omesso deposito della sentenza nei termini di rito, così non potendosi configurare la causa di forza maggiore e anche in ragione della condotta quantomeno colposa del difensore che aveva omesso di verificare nei giorni successivi l’avvenuto deposito della sentenza.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione la difesa, la quale chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione di legge, in relazione all’art. 175 cod. proc. pen., in quanto costituisce prova la sola dichiarazione del difensore in ordine a fatti obiettivi di cui abbia diretta conoscenza, come nella specie, e non ravvisandosi alcuna condotta colposa dell’avvocato che si era recato due volte in cancelleria successivamente lo spirare del termine per il deposito.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale che integra fatto costituente forza maggiore, tale da giustificare la restituzione nel termine per l’impugnazione, l’errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l’omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito purché, però, l’istante assolva all’onere di provare rigorosamente, cioè mediante attestazione di

cancelleria o altro atto o fatto certo, il verificarsi della circostanza ostativa il tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, non bastando la dichiarazione proveniente dal difensore interessato (tra le tante, Sez. 2, 17708 del 31/01/2022).

Difatti, nel caso in esame, ad avviso degli Ermellini, come correttamente argomentato dal provvedimento impugnato, l’istante si era invece limitato a menzionare le dichiarazioni verbalmente ricevute presso la cancelleria del Tribunale di Pescara senza allegare elementi documentali idonei a consentire la verifica della tempestività della richiesta di rimessioni in termini.

I risvolti applicativi

L’errata informazione fornita dalla cancelleria in merito al mancato deposito della sentenza nei termini di rito costituisce forza maggiore idonea a legittimare la restituzione nel termine per l’impugnazione, a condizione che l’istante assolva al rigoroso onere probatorio del fatto ostativo mediante attestazione della medesima cancelleria o altro atto o fatto certo, escludendo l’idoneità a tal fine delle sole dichiarazioni provenienti dal difensore interessato.

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