Reato continuato: quando l’accertamento del medesimo disegno criminoso è incensurabile in sede di legittimità?

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Cass. pen., sez. V, 11/09/2026 (ud. 11/09/2026, dep. 24/09/2026), n. 34451 (Pres. Catena, Rel. Scordamaglia)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso è insindacabile in sede di legittimità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, decidendo, in funzione di giudice dell’esecuzione del rinvio, su una richiesta di applicazione del beneficio della continuazione in executiivis fra i fatti giudicati con diverse sentenze, rigettava la richiesta indicata.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore del richiedente il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. in relazione alla corretta applicazione dei criteri di individuazione del medesimo disegno criminoso.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del predetto sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025; Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018).

I risvolti applicativi

In materia di reato continuato, la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, il quale è sottratto al sindacato di legittimità ove la relativa motivazione risulti congrua, logica e priva di travisamenti fattuali.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 34451

Anno 2026

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

Data Udienza: 11/09/2026

Data Deposito: 24/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

P. F. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 07/05/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi

Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;

lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data luglio 2026 dal Sostituto Procuratore Generale Maria Luisa Miranda, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, decidendo, in funzione di giudice dell’esecuzione del rinvio, sulla richiesta, avanzata nell’interesse di F. P., di applicazione del beneficio della continuazione in executiivis fra i fatti giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in data 20 giugno 2018 e dalla Corte di Appello di Lecce in data 1 febbraio 2021, ha rigettato la richiesta indicata.

In ottemperanza al mandato ricevuto da questa Corte, che, annullando, con la sentenza Sez. 1 n. 1616 del 2026, precedente ordinanza che quel beneficio aveva riconosciuto, aveva imposto al giudice del rinvio di spiegare perché reati assai disomogenei – segnatamente, il reato di riciclaggio commesso in Manduria il 9 novembre 2011 e i reati di estorsione e di furto commessi in Manduria dal 21 al 26 ottobre 2011 – avessero «una matrice ideativa comune, al di là della contiguità temporale e dell’identità di beni oggetto dei reati», ritenute «caratteristiche fattuali che, di per sé sole, non hanno significato sotto il profilo dimostrativo della unitarietà del progetto criminoso, ben potendo essere semplicemente espressione di una proclività a delinquere», posto che «l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato», ha dato conto di come si trattasse di «fatti del tutto disomogenei nelle modalità esecutive come pure nel contesto ideativo», di modo che si doveva riconoscere «l’assenza tra le due determinazioni delittuose di un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto».

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di F. P., affidando l’impugnativa a due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

– Con il primo motivo ha denunciato il vizio di motivazione da omesso esame di elementi fattuali decisivi risultanti dal testo del provvedimento impugnato: segnatamente, di quelli relativi alla coincidenza delle vittime dei reati, tutte appartenenti al medesimo nucleo familiare, e alla stretta sequenza cronologica esistente tra il furto, l’estorsione e il riciclaggio, tutti commessi nell’arco di soli ventidue giorni nel medesimo contesto territoriale (…). Tali decisive omissioni sarebbero tali da avere determinato radicali illogicità o aporie argomentative in seno al provvedimento impugnato, sia con riguardo all’esistenza di una evidente pianificazione tra il furto dell’autovettura in danno di Cosimo M. e il riciclaggio operato sulla stessa autovettura apponendovi la targa intestata alla coniuge, sia con riguardo all’irrilevanza delle modalità di realizzazione, mono o plurisoggettiva, dei reati medesimi.

– Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. in relazione alla corretta applicazione dei criteri di individuazione del medesimo disegno criminoso. Ha dedotto, a sostegno, che non sarebbe stata assegnata la dovuta rilevanza alla convergenza di molteplici elementi sintomatici (l’identità del bene giuridico protetto, l’identità dell’oggetto materiale, la contiguità spazio-temporale dei fatti, la programmazione criminosa unitaria) e sarebbe stata apoditticamente affermata la diversità tra proclività a delinquere e medesimezza del disegno criminoso.

3. Con memoria in data 28 luglio 2026 il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso e per l’annullamento con o senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. La sentenza rescindente (Sez. 1, n. 1616 del 2026) ha stigmatizzato come «scarna e insufficiente» la motivazione del provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Brindisi aveva riconosciuto l’esistenza del vincolo della continuazione tra i fatti di riciclaggio, di estorsione e di furto ascritti a F. P., giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in data 20 giugno 2018 e dalla Corte di Appello di Lecce in data 1 febbraio 2021, desumendone la preordinazione unitaria dagli indici sintomatici della «contiguità temporale» e dal «fatto che fossero tutti reati contro il patrimonio e che avessero ad oggetto delle autovetture», perché si trattava di «caratteristiche fattuali che, di per sé sole, non hanno significato sotto il profilo dimostrativo della unitarietà del progetto criminoso, ben potendo essere semplicemente espressione di una proclività a delinquere». Sicché, cassato il provvedimento medesimo, la sentenza indicata ha onerato il giudice del rinvio di rivalutare l’istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati predetti alla stregua del principio di diritto secondo cui l’esistenza di un medesimo disegno criminoso postula la dimostrazione di un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, che può essere desunto da alcuni elementi indizianti (non necessariamente tutti), quali: l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti.

2. L’ordinanza rescissoria ha giustificato il rigetto della richiesta di riconoscimento del beneficio ex artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen. sul rilievo che i fatti per i quali F. P. era stato condannato con le citate sentenze non esprimevano una unitarietà di progetto criminoso. Ha spiegato, al riguardo, che gli stessi, «pur avendo come matrice comune la contiguità temporale e la natura di delitti contro il patrimonio» non potevano dirsi «frutto di una scaturigine ideativa comune […] in quanto si tratta(va) di fatti disomogenei, frutto di autonome determinazioni criminose, espressione di una attitudine a delinquere» e animate dal movente «di trarre profitto dall’attività delittuosa»; tanto ha desunto dalla lettura delle sentenze allegate alla richiesta, che avevano dato atto di come il delitto di riciclaggio fosse stato commesso da P. assemblando sulla …, provento di furto in danno di C. M. il 18 ottobre 2011, la targa della … intestata alla moglie e di come il delitto di estorsione in concorso fosse stato commesso dall’istante in danno di L. M., pretendendo da questi il versamento della somma di euro mille a titolo di riscatto di un furgone in uso alla vittima.

3. A fronte di tale motivazione, che appare corretta in diritto perché conforme al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente e all’insegnamento impartito in materia dal diritto vivente, secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, omissis, Rv. 270074 – 01), e immune da vizi di patente carenza e illogicità argomentativa, entrambi i motivi di ricorso nell’interesse di F. P. si appalesano generici, perché articolati senza alcun confronto critico già con la ratio decidendi della sentenza rescindente, che aveva escluso che le caratteristiche fattuali valorizzate nell’istanza – e riproposte con le censure al vaglio – segnatamente, la contiguità temporale dei delitti e l’identità dell’oggetto giuridico e dell’oggetto materiale dei reati – non fossero, di per sé sole, dimostrative della unitarietà del progetto criminoso, ben potendo essere semplicemente espressione di una proclività a delinquere, e, comunque, interamente versati in fatto. Al riguardo, va ribadito che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del predetto sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, dep. 2026, F., Rv. 289635 – 01; Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, omissis Rv. 275222 – 01).

4. S’impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 11/09/2026

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