Quando il GIP può archiviare per particolare tenuità del fatto senza la richiesta del pubblico ministero?

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Cass. pen., sez. V, 9/09/2026 (ud. 9/09/2026, dep. 23/09/2026), n. 34289 (Pres. Catena, Rel. Nerucci)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il giudice per le indagini preliminari ha il potere di archiviare il procedimento per particolare tenuità del fatto pur in assenza di richiesta in tal senso del pubblico ministero.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova disponeva l’archiviazione di un procedimento a carico di una persona indagata per il reato di cui all’art. 5 comma 8 bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ritenendolo non punibile per particolare tenuità del fatto.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge con riferimento agli artt. 409 e 411 comma 1 bis cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudice per le indagini preliminari ha il potere di archiviare il procedimento per particolare tenuità del fatto pur in assenza di richiesta in tal senso del pubblico ministero, a condizione che il contraddittorio sia preventivamente garantito in modo che le parti siano in grado di prendere posizione sul tema (si vedano, fra le altre, Sez. 2, n. 38645 del 15/10/2025; 5, n. 24704 del 11/06/2025; 5, n. 16138 del 8/2/2024).

I risvolti applicativi

Il giudice per le indagini preliminari ha il potere di disporre l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto anche in assenza di una specifica richiesta del pubblico ministero, a condizione che sia preventivamente garantito il contraddittorio processuale al fine di consentire alle parti di interloquire e prendere posizione sul tema.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 34289

Anno 2026

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: NERUCCI RICCARDO

Data Udienza: 09/09/2026

Data Deposito: 23/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G. E. H., nato in … il …

avverso l’ordinanza del 24/03/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Simonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di H. G., indagato per il reato di cui all’art. 5 comma 8 bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ritenendolo non punibile per particolare tenuità del fatto.

2. H. G., tramite il proprio difensore di ufficio, ha proposto ricorso contro l’ordinanza ex art. 111, comma 7 Cost. enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 409 e 411 comma 1 bis cod. proc. pen.

Osserva il ricorrente che, a fronte di richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 408 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto motu proprio di fissare l’udienza camerale prevista dall’art. 409. All’esito di tale udienza è stata pronunciata ordinanza di archiviazione ex art. 411, comma 1 bis cod. proc. pen., previa riqualificazione del reato nei termini dell’art. 483 cod. pen. Tale provvedimento, anche sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, è però nullo in quanto disposto dal giudice per le indagini preliminari per ragioni diverse da quelle indicate nella richiesta di archiviazione; a fronte di tale richiesta, infatti, gli unici provvedimenti consentiti al giudice erano, ex art. 409 cod. proc. pen., la formulazione di imputazione coatta, l’emissione di ordinanza di archiviazione e l’indicazione di nuove indagini, non anche l’archiviazione per particolare tenuità del fatto in quanto questa doveva essere preceduta da una peculiare formazione del contraddittorio e, in particolare, dagli specifici avvisi previsti dal comma 1 bis dell’art. 411 cod. proc. pen. Sul tema, osserva il ricorrente, si è formato anche un altro orientamento giurisprudenziale, che viceversa consente l’emissione di ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto a condizione che le parti siano state poste preventivamente in condizione di interloquire in proposito. Ma, secondo il ricorrente, tale lettura deve essere disattesa in quanto avrebbe comportato per il giudice la necessità di esprimere anticipatamente il proprio parere sulla configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Inoltre, e in ogni caso, l’indagato era irreperibile e dunque impossibilitato a prendere posizione sul punto.

2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 125, comma 3 cod. proc. pen. per completa carenza della motivazione.

Si osserva al riguardo che il provvedimento si limita ad una scarna motivazione e che l’indagato, proprio perché irreperibile, non ha potuto esercitare il suo diritto di difesa; dunque non è possibile affermare, come ha fatto il Giudice per le indagini preliminari, che le parti hanno interloquito sul punto della particolare tenuità del fatto.

2.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 3, 111 e 112 Cost. con riferimento all’art. 420 quater cod. proc. pen, eccependo l’incostituzionalità di tale disposizione e sollecitando la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Sostiene il ricorrente che l’accertata irreperibilità dell’imputato impone l’emissione di sentenza di non doversi procedere sia in sede di udienza preliminare che in sede di udienza predibattimentale, mentre analoga previsione non risulta in relazione all’udienza camerale fissata dinanzi al Giudice per le indagini preliminari a seguito di richiesta di archiviazione. Ciò comporta una violazione palese dell’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento fra situazioni processuali identiche. Analoga violazione è ravvisabile con riguardo al principio di ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Cost., in quanto il Giudice per le indagini preliminari ha il potere di ordinare la prosecuzione del procedimento contro l’indagato irreperibile anche se tale status processuale è destinato a determinare in seguito l’arresto definitivo del procedimento.

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre premettere che l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111, settimo comma, Cost. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di evidenziare che tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo dell’imputato, con la conseguenza che, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione (si vedano, fra le altre, Sez. Un., n. 38954 del 2019, Rv. 276463; Sez. 2, n. 38645 del 15/10/2025, Rv. 288931 – 01). Si tenga conto, a conferma di tale conclusione, che l’art. 3, 1° comma d.P.R. 14/11/2002 n. 313 prevede l’iscrizione nel certificato penale del provvedimento dichiarativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto: tanto basta sia ad attestare la diretta incidenza della decisione su posizioni soggettive sia, nel contempo, a fondare un concreto interesse del destinatario del provvedimento ad impugnarlo allo scopo di rimuovere una situazione giuridica sfavorevole.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2.1 Quanto al primo motivo, osserva preliminarmente la Corte che il giudice per le indagini preliminari, a seguito della richiesta di archiviazione per infondatezza della notitia criminis, ha ordinato la fissazione di udienza ai sensi dell’art. 409, 2° comma cod. proc. pen. precisando di non condividere la tesi del pubblico ministero e aggiungendo che “può argomentarsi per le ragioni addotte ai sensi dell’art. 131 bis cod. proc. pen. (vedi provvedimento in data 8 febbraio 2026). All’udienza camerale del 26 marzo 2026, come risulta dal relativo verbale, il giudice ha invitato le parti a concludere “anche in relazione ad un’eventuale pronuncia ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.” e i difensori, incluso quello del G., hanno richiamato le rispettive richieste senza formulare opposizioni in merito a tale sollecitazione (“nulla osservano ribadendo le proprie richieste, ma non si oppongono”). Il giudice si è quindi riservato e ha poi provveduto con l’ordinanza impugnata, disponendo l’archiviazione ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.

Non c’è dubbio, sulla base della ricostruzione appena effettuata, che l’ordinanza di archiviazione, per quanto disposta per ragioni diverse da quelle prospettate dal pubblico ministero, non rappresenti in alcun modo un atto “a sorpresa”: il giudice aveva infatti posto alle parti il tema della particolare tenuità del fatto sin dalla fissazione dell’udienza camerale e, durante quest’ultima, ha nuovamente richiamato l’attenzione dei difensori su tale questione. Non c’è dubbio, pertanto, che il principio del contraddittorio sia stato rispettato poiché le parti sono state tempestivamente e pienamente poste in condizione di interloquire sul punto. Per di più, una conferma in tal senso si trae dal fatto, già evidenziato, che tutti i difensori abbiano dichiarato espressamente di non opporsi ad un eventuale riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Detto questo, la Corte condivide l’orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità secondo il quale il giudice per le indagini preliminari ha il potere di archiviare il procedimento per particolare tenuità del fatto pur in assenza di richiesta in tal senso del pubblico ministero, a condizione che il contraddittorio sia preventivamente garantito in modo che le parti siano in grado di prendere posizione sul tema (si vedano, fra le altre, Sez. 2, n. 38645 del 15/10/2025, Rv. 288931 – 01; 5, n. 24704 del 11/06/2025, Rv. 288352 – 01; 5, n. 16138 del 8/2/2024, Rv. 286316 – 01). Tale orientamento appare in effetti preferibile all’altro, più restrittivo, che ha sancito l’illegittimità del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità quando non sia preceduto né da richiesta in tal senso del pubblico ministero né dall’osservanza delle forme prescritte dall’art. 411, comma 1 bis cod. proc. pen. (si veda, fra le altre, Sez. 6, n. 6959 del 16/1/2018, Rv. 272483 – 01). Osserva la Corte che la mancata osservanza di tali forme esclude qualunque vulnus nei confronti del diritto di difesa nel momento in cui questo, in concreto, venga comunque garantito attraverso il tempestivo invito alle parti ad interloquire sull’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen.

Del tutto infondata è la tesi del difensore secondo cui il giudice, non potendo anticipare il proprio giudizio sul merito del procedimento, non avrebbe avuto il potere di sollecitare le parti a prendere posizione su tale nuovo tema. Al contrario, la possibilità per il giudice di invitare le parti a pronunciarsi in merito a temi o questioni inizialmente non prospettati si ricollega proprio all’esigenza di scongiurare decisioni “a sorpresa” e, dunque, ispirate a quella logica della c.d. terza via che, questa sì, può determinare in concreto una compressione del diritto costituzionale di difesa. Tale potere non è sconosciuto al sistema processuale penale, trattandosi al contrario di un’espressione del principio generale del contraddittorio che trova riconoscimento anche in specifiche norme (si veda l’art. 506, 1° comma cod. proc. pen. sul potere del giudice del dibattimento di indicare alle parti “temi nuovi o più ampi” in campo probatorio) e che a fortiori trova applicazione in una fase, come quella delle indagini preliminari, necessariamente caratterizzata da una sua intrinseca fluidità.

Occorre poi aggiungere, concludendo in merito a tale motivo, che non si ravvisano gli estremi per rimettere la questione alle Sezioni unite, come richiesto dal ricorrente, in quanto l’orientamento cui questa Corte aderisce non solo è più recente dell’altro ma appare altresì consolidato, con la conseguenza che non è ravvisabile un attuale e reale contrasto giurisprudenziale (si veda sul punto Sez. 4, n. 39766 del 23/5/2019, Rv. 277559 – 02).

2.2 Il secondo e il terzo motivo, che possono essere affrontati congiuntamente, sono anch’essi manifestamente infondati.

E’ corretto il riferimento del giudice per le indagini preliminari all’interlocuzione dei difensori sul tema della particolare tenuità, essendo pacifico, come si è visto, che questi siano stati invitati esplicitamente a prendere posizione sul punto.

Ritiene il ricorrente che tale affermazione sia errata in quanto lo stato di irreperibilità gli ha impedito, di fatto, di partecipare all’udienza e di poter quindi esercitare pienamente il suo diritto di difesa.

L’osservazione è però infondata: lo status di irreperibile comporta che quest’ultimo sia rappresentato dal suo legale (art. 159, 2° comma, secondo periodo, cod. proc. pen.) e non c’è dubbio che nel caso di specie l’assistenza dell’indagato sia stata effettiva garantita, in quanto il difensore di ufficio è stato regolarmente avvisato dell’udienza camerale e vi ha partecipato tramite un sostituto processuale designato ad hoc, per di più dopo aver depositato una memoria scritta (si vedano il verbale di udienza del 26 marzo 2026 e la memoria in data … a firma dell’Avv. F.).

Ritiene nondimeno il ricorrente, riproponendo un argomento già esposto con la predetta memoria difensiva, che il giudice avrebbe dovuto applicare in via analogica l’art. 420 quater cod. proc. pen. e dunque, preso atto dello stato di irreperibilità, emettere pronuncia di non doversi procedere. Ritiene altresì il ricorrente che la mancata estensione di tale disciplina all’udienza prevista dall’art. 409 cod. proc. pen. costituisca violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevolezza della disparità di trattamento fra imputato irreperibile e indagato che si trovi nella medesima situazione, visto che mentre nei confronti del primo si impone una sentenza di non doversi procedere (artt. 420 quater e 554 bis secondo comma cod. proc. pen.) ciò non è possibile nei confronti del secondo.

Anche questo profilo è manifestamente infondato. Correttamente, in primo luogo, il giudice per le indagini preliminari non ha applicato l’art. 420 quater cod. proc. pen., trattandosi di norma prevista esclusivamente per il processo e non già, in via generale, per il procedimento: la disposizione si riferisce infatti espressamente al “processo” già a partire dalla rubrica e non c’è dubbio che nel caso di specie il provvedimento impugnato sia stato emesso nella fase delle indagini preliminari (vedi anche, con riferimento a tale distinzione fra processo e procedimento, Sez. 5, n. 24495 del 21/3/2017, Rv. 271006 – 01). Il giudice per le indagini preliminari avrebbe in sostanza dovuto esercitare un potere non previsto dalla legge, attraverso l’emissione di un provvedimento di archiviazione per ragioni che il codice di rito non contempla. In secondo luogo, osserva la Corte che non appare irragionevole in sé la scelta del legislatore di circoscrivere al processo in senso stretto la previsione di una decisione di non doversi procedere per irreperibilità. Si tenga infatti conto che l’esigenza, invocata dal ricorrente, di evitare l’instaurazione di processi destinati a chiudersi con sentenza di non doversi procedere ex art. 420 quater cod. proc. pen. deve essere contemperata con il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.). Uno dei possibili esiti dell’udienza camerale successiva alla richiesta di archiviazione è l’ordine di formulare l’imputazione, come previsto dall’art. 409, quinto comma cod. proc. pen. e come evidenziato dallo stesso ricorrente. Appare quindi ragionevole che il legislatore, proprio per salvaguardare il principio di obbligatorietà dell’azione penale, abbia inteso garantire comunque l’esercizio di tale potere da parte del giudice per le indagini preliminari pur in presenza di una situazione di irreperibilità dell’indagato, riservando alla successiva fase del processo, in caso di persistenza di tale status, l’emissione di sentenza di non doversi procedere. Si tratta di scelta che rientra nella non sindacabile discrezionalità del legislatore e che non presenta alcun profilo di irragionevolezza, anche tenuto conto che l’eventuale celebrazione del processo nei confronti di imputato irreperibile comporterebbe, in caso di condanna, conseguenze di ben maggiore gravità rispetto a quelle di uno qualsiasi dei provvedimenti previsti dagli artt. 409 e 411 cod. proc. pen.

Ne consegue che l’eccezione di costituzionalità sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata.

3. Si deve concludere, sulla scorta di tali argomentazioni, che il ricorso è manifestamente infondato. La conseguente declaratoria di inammissibilità implicala condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 09/09/2026.

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