Cass. pen., sez. VI, 9/09/2026 (ud. 9/09/2026, dep. 17/09/2026), n. 33702 (Pres. Aprile, Rel. Di Giovine)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia impugnabile in sede di legittimità l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, a fronte della richiesta di archiviazione, dispone de plano la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la formulazione dell’imputazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino respingeva una richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero in relazione a un caso di resistenza a pubblico ufficiale, invitandolo a formulare l’imputazione, ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., escludendo elementi a favore della particolare tenuità del fatto.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino il quale, con un unico motivo, deduceva assenza di motivazione, avendo il Giudice per le indagini preliminari, a fronte di un’articolata richiesta di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., risposto con formula di stile e stereotipata.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non è impugnabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell’abnormità, l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, a fronte della richiesta di archiviazione, dispone de plano la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la formulazione dell’imputazione, in quanto tale regressione non determina una stasi del procedimento, posto che il pubblico ministero, ritenendo invalidamente adottata l’ordinanza di imputazione coatta per violazione del contraddittorio, può reiterare la richiesta di archiviazione, chiedendo al giudice per le indagini preliminari di rideterminarsi, previa fissazione di udienza in camera di consiglio e rituale avviso alle parti (Sez. 3, n. 28000 del 16/03/2021).
I risvolti applicativi
È inammissibile il ricorso per Cassazione, anche sotto il profilo dell’abnormità, avverso l’ordinanza emessa de plano con cui il GIP ordina l’imputazione coatta; il provvedimento non determina infatti una stasi insuperabile del procedimento, poiché il pubblico ministero, a fronte della violazione del contraddittorio, può legittimamente reiterare la richiesta di archiviazione sollecitando la previa fissazione dell’udienza in camera di consiglio.






