La decisione del giudice penale sulla concessione e sull’importo di una provvisionale può passare in giudicato?

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Cass. pen., sez. V, 8/07/2026 (ud. 8/07/2026, dep. 17/09/2026), n. 33687 (Pres. Pezzullo, Rel. Cuoco)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la statuizione, pronunciata in sede penale, relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, sia suscettibile di passare in giudicato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Caltanissetta confermava una condanna pronunciata in primo grado, ritenendo l’imputato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, in uno dei motivi ivi addotti, si contestava la quantificazione della provvisionale riconosciuta in favore delle parti civili, la cui determinazione sarebbe stata effettuata, ancora una volta, senza considerare il ruolo concretamente svolto dalla ricorrente.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la statuizione, pronunciata in sede penale, relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, ha natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata e, per sua natura, è insuscettibile di passare in giudicato, in quanto destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento, e tanto esclude che possa autonomamente essere impugnata con il ricorso per Cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019).

I risvolti applicativi

La statuizione penale sulla concessione e quantificazione della provvisionale ha natura provvisoria, discrezionale e meramente delibativa, risultando strutturalmente insuscettibile di passare in giudicato in quanto destinata ad essere assorbita dalla definitiva liquidazione del danno in sede civile, in guisa tale che è inammissibile il ricorso autonomo per Cassazione per difetto di impugnabilità oggettiva.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 33687 Anno 2026

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: CUOCO MICHELE

Data Udienza: 08/07/2026

Data Deposito: 17/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

C. C. nata a … il …;

avverso la sentenza del 17 novembre 2025 della Corte d’appello di Caltanissetta;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’avv. R. G. che, quale sostituto processuale dell’avv. C. V. L. P., nell’interesse della curatela, parte civile costituita, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

udito l’avv. I. B. che, quale sostituto processuale dell’avv. F. S., difensore del ricorrente, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Caltanissetta, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto C. C. responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché, nella sua qualità di amministratrice della M. & d. s.r.l. (successivamente dichiarata fallita) ed in concorso con il coniuge, ritenuto amministratore di fatto della società, avrebbe distratto merci di magazzino per un valore di oltre 300 mila euro.

2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputata, si compone di due motivi d’impugnazione.

Il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 216 e 223 I. fall., 40 cod. pen. e 2392 cod. civ.) e del connesso vizio di motivazione, deduce che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto dello svolgimento solo formale delle funzioni gestorie (in ragione della fisica assenza della ricorrente – pacificamente trasferita in … – al momento dell’ipotizzato compimento delle condotte contestate), e, conseguentemente, della mancanza di consapevolezza, da parte della C., dell’esistenza di condotte distrattive poste in essere dal coniuge, amministratore di fatto dell’impresa, peraltro da lei neanche concretamente evitabili, in ragione della sua fisica assenza dalla sede dell’impresa.

Il secondo motivo riguarda la quantificazione della provvisionale riconosciuta in favore delle parti civili, la cui determinazione sarebbe stata effettuata, ancora una volta, senza considerare il ruolo concretamente svolto dalla ricorrente.

3. Il 24 giugno 2026, l’avv. F. S. ha depositato, nell’interesse della ricorrente, una memoria difensiva, con la quale – anche in replica alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero – si insiste per l’accoglimento del ricorso.

4. Il 7 luglio 2026, l’avv. L. P., nell’interesse della curatela del fallimento della M. & D. s.r.I., parte civile costituita, ha depositato una memoria difensiva con la quale chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, complessivamente, infondato.

2. Infondato il primo motivo.

Il principio da cui muove la difesa è corretto: l’amministratore di diritto risponde, in concorso con quello di fatto, delle condotte distrattive materialmente realizzate da quest’ultimo ove, pur gravato dall’obbligo giuridico di impedirle in ragione della carica rivestita, ometta di intervenire. Ne consegue che, sul piano soggettivo, pur non essendo richiesta la specifica conoscenza di ogni singola operazione distrattiva, è comunque necessario che egli sia consapevole, quantomeno in termini generali, dell’esistenza di condotte depauperative poste in essere nell’ambito della gestione societaria (ex multis, Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225).

Ma l’assunto è infondato. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte territoriale ha argomentato la sua decisione, evidenziando come la ricorrente avesse consapevolmente omesso ogni controllo sulla gestione, al fine di consentire al coniuge, già dichiarato fallito ma effettivo dominus dell’impresa, di operare in piena autonomia, anche in forza della procura a lui conferita per i periodi di sua assenza dalla sede aziendale

La motivazione esiste, non è manifestamente illogica ed è coerente con i dati richiamati (in assenza di contrarie deduzioni) e, pertanto, insindacabile in questa sede.

3. Il secondo motivo è indeducibile: la statuizione, pronunciata in sede penale, relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, ha natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata e, per sua natura, è insuscettibile di passare in giudicato, in quanto destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento. E tanto esclude che

possa autonomamente essere impugnata con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, omissis, Rv. 277773).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.

Così deciso 1’8 luglio 2026

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