È impugnabile il provvedimento del GIP che respinge la richiesta di archiviazione?

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Cass. pen., sez. VI, 9/09/2026 (ud. 9/09/2026, dep. 17/09/2026), n. 33703 (Pres. Aprile, Rel. Di Giovine)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia impugnabile il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino respingeva una richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero in relazione al reato ex art. 334 cod. pen., invitandolo a formulare l’imputazione, ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen..

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino il quale, con un unico motivo, deduceva assenza di motivazione, posto che il Giudice per le indagini preliminari, a fronte di un’articolata richiesta di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., si era limitato a rispondere con formula di stile e stereotipata.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non è impugnabile il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione, essendo prevista la possibilità di proporre reclamo al Tribunale solo nei confronti del decreto e dell’ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall’art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 41612 del 29/05/2019; di recente, altresì Sez. 5, n. 4310 del 08/01/2026).

I risvolti applicativi

Il provvedimento del GIP che rifiuta l’archiviazione non può essere contestato dato che la legge permette di fare reclamo al Tribunale esclusivamente contro il decreto o l’ordinanza che accolgono l’archiviazione, e solo per specifiche violazioni delle regole di notifica o per il mancato rispetto dei termini posti a difesa della persona offesa e dell’indagato.

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