L’applicazione della pena concordata implica la rinuncia a eccepire qualsiasi nullità?

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Cass. pen., sez. V, 13/05/2026 (ud. 13/05/2026, dep. 19/08/2026), n. 31588 (Pres. Pistorelli, Rel. Meriggi)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’applicazione concordata della pena postuli la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Bari, a seguito di presentazione dell’imputato per il giudizio direttissimo, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava allo stesso, per i reati ascrittigli ai capi a (derubricato in quello di cui all’art. 624 cod. pen., come da modifica del pubblico ministero all’udienza di presentazione), b) e c), la pena di mesi 7 di reclusione ed euro 140 di multa.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione dell’art. 450, comma 5, cod. proc. pen. e dell’art. 558 comma 1 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «(l)’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato» (Sez. 3, Sentenza n. 39193 del 18/06/2014).

I risvolti applicativi

L’applicazione concordata della pena comporta la rinuncia a eccepire qualsiasi nullità, anche assoluta, salvo quelle relative alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato.

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