Cass. pen., sez. I, 26/05/2026 (ud. 26/05/2026, dep. 19/08/2026), n. 31584 (Pres. Centofanti, Rel. Grieco)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso sia insindacabile in sede di legittimità.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice dell’esecuzione, respingeva un’istanza formulata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e la illogicità della motivazione, in ordine al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991).
I risvolti applicativi
La verifica dell’unicità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione adeguata, congrua e immune da vizi logici o travisamenti di fatto.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31584 Anno 2026
Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO
Relatore: GRIECO TERESA
Data Udienza: 26/05/2026
Data Deposito: 19/08/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXX C. nato aXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 29/01/2026 del TRIBUNALE di Roma
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice dell’esecuzione. ha respinto l’istanza formulata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze di condanna, e in particolare: 1) sentenza emessa il 06.09.2022 dal Tribunale di Roma, irrevocabile il 10.05.2023, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, commesso il 05.09.2022; 2) sentenza emessa il 17.01.2023 dal Tribunale di Roma, irrevocabile il 23.09.2023, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, commesso il 3.11.2022; 3) sentenza emessa il 07.02.2023 dal Tribunale di Roma, irrevocabile il 14.06.2024, per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, commessi il 04.10.2022; 4) sentenza emessa il 13.11.2024 dalla Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa il 25.11.2022 dal Tribunale di Roma, irrevocabile il 27.02.2025, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, commesso il 10.11.2022.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore, avv. I. G., deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e la illogicità della motivazione, in ordine al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione.
Ad avviso della difesa, il Tribunale ha omesso di considerare e valutare adeguatamente elementi decisivi, quali l’omogeneità delle condotte, le quali sono state perpetrate con le medesime modalità e nella medesima zona (ovvero nel medesimo quartiere), il ristretto arco temporale (tre mesi) in cui i reati sono stati commessi, e soprattutto lo stato di tossicodipendenza del ricorrente.
In particolare, non sarebbe stata adeguatamente considerata la condizione di tossicodipendente, come documentalmente attestata sin dall’età di 14 anni e come risultante da un certificato di tossicodipendenza rilasciato dalla casa circondariale di Rebibbia il 27 giugno 2023 che ricostruisce la storia di tossicodipendenza del ricorrente, definito tossicodipendente dal 2008 e iscritto al Ser.D dal 2008. Evidenzia la difesa che risulta una diagnosi di dipendenza da cannabis grave, da uso di cocaina (nel 2023) in remissione protratta parziale (dopo un anno di detenzione), abuso di oppiacei e abuso di alcol.
Il Tribunale, pertanto, avrebbe errato nell’escludere la riconducibilità dei reati a un’unica programmazione criminosa, caratterizzata dalla necessità di reperire denaro per l’approvvigionamento di sostanze stupefacenti.
Ad avviso della difesa, il provvedimento impugnato sarebbe illogico e privo di fondamento nella parte in cui esclude la tossicodipendenza al momento dei fatti, nonostante la documentazione sanitaria prodotta attesti una dipendenza grave e protratta nel tempo, evidenziandosi che tale condizione non può ritenersi interrotta per un limitato periodo.
Si contesta, inoltre, che il giudice dell’esecuzione abbia svalutato l’incidenza della tossicodipendenza, nel quadro probatorio complessivo, omettendo di verificare se i reati fossero collegati e dipendenti da tale stato, e limitandosi a ricondurli a mera abitualità o recidiva.
3. Con requisitoria scritta il Sostituto procuratore generale, Sabrina Passafiume, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Costituisce principio acquisito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, omissis, Rv. 270074) che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al
momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest’ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, omissis, Rv. 264294).
Questa Corte ha anche affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, omissis, Rv. 187740).
In tale quadro, in forza del disposto di cui all’art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. (come introdotto dall’art. 4 d.l. n. 272 del 2005, conv. dalla legge n. 49 del 2006), si inserisce, poi, la valutazione dello stato di tossicodipendenza il quale deve essere apprezzato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o da cui siano dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, dep. 2026, F., Rv. 289240 – 01, Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, omissis, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, omissis, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, omissis, Rv. 241005).
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il Giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione sul rilievo che i reati oggetto delle quattro sentenze non risultassero espressione di un’unica deliberazione criminosa originaria, bensì di autonome e successive
determinazioni delittuose.
La conclusione risulta sorretta da un percorso argomentativo coerente e immune da manifeste illogicità. In particolare, il provvedimento impugnato ha valorizzato i profili di disomogeneità emergenti dall’esame delle sentenze oggetto dell’istanza, evidenziando come i reati commessi in concorso, di cui alle sentenze nn. 2 e 3, siano stati realizzati con soggetti diversi, mediante differenti modalità operative e in distinte piazze di spaccio, circostanze ritenute incompatibili con una preventiva e unitaria programmazione criminosa.
Analogamente, con riguardo ai fatti oggetto delle sentenze nn. 1 e 4, il Tribunale ha posto in risalto la diversità delle condotte contestate e delle relative modalità esecutive, sottolineando come, in un caso, il ricorrente fosse stato trovato in possesso di cocaina detenuta sulla persona e presso l’abitazione, mentre nell’altro fosse stato sorpreso durante il trasporto di eroina in una diversa zona della città, mediante motociclo e, secondo quanto da lui stesso dichiarato, per conto di terzi. È stata altresì valorizzata la diversa natura della sostanza stupefacente, ritenuta ulteriore elemento sintomatico dell’eterogeneità dei fatti.
Né il Giudice dell’esecuzione ha omesso di esaminare il dedotto stato di tossicodipendenza del ricorrente. Sul punto, il provvedimento impugnato ha rilevato come la documentazione prodotta non fosse idonea a comprovare tale condizione con riferimento all’epoca di commissione dei reati, essendo costituita da certificazioni non coeve ai fatti per cui si procede. A ciò il Tribunale ha aggiunto il contenuto delle dichiarazioni rese dall’interessato in sede di convalida dell’arresto relativo al reato di cui alla sentenza n. 1), ove lo stesso aveva riferito di avere cessato da tempo l’assunzione di cocaina e di avere proseguito l’attività di spaccio per ragioni di carattere economico e lavorativo.
Alla luce di tali elementi, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto che le condotte in esame fossero espressive non già di un medesimo disegno criminoso, ma di una più generale inclinazione a delinquere manifestatasi attraverso episodi tra loro distinti, privi di una comune ideazione originaria e caratterizzati da significative differenze sul piano delle modalità esecutive, del contesto e delle circostanze di realizzazione.
La motivazione si sottrae, pertanto, alle censure formulate dal ricorrente, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di continuazione sopra ricordati, attraverso una valutazione complessiva degli elementi acquisiti, sorretta da argomentazioni logiche, complete e prive di vizi rilevabili in questa sede.
In tale contesto, anche il dedotto stato di tossicodipendenza è stato specificamente scrutinato e, con apprezzamento di merito non manifestamente illogico, ritenuto non idoneo a dimostrare l’esistenza di una preventiva e unitaria programmazione criminosa.
4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 26/05/2026






