L’inammissibilità dell’impugnazione è sanabile?

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Cass. pen., sez. VI, 1/07/2026 (ud. 1/07/2026, dep. 12/08/2026), n. 30842 (Pres. Ricciarelli, Rel. Licci)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’inammissibilità dell’impugnazione sia soggetta a sanatoria.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Trento, adito ex art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento di un appello proposto da una terza interessata, annullava un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che, a sua volta, aveva rigettato una richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen. su importi in denaro riconducibili all’indagato, disponendo, per l’effetto, lo sblocco parziale delle somme sottoposte a sequestro per la quota necessaria a coprire gli assegni arretrati e futuri in favore dell’appellante.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato, pur reputando inammissibile uno dei motivi proposti, cioè quello con cui erano state dedotte la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, per quanto attiene tale inammissibilità, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’inammissibilità dell’impugnazione non è soggetta a sanatoria cosicché, quando essa non sia stata dichiarata dal giudice di appello, deve essere dichiarata anche di ufficio dalla Corte di Cassazione (vedi, ex multis, Sez. 1, n. 27 del 12/01/1983; Sez. 3, n. 14224 del 30/09/1986).

I risvolti applicativi

L’inammissibilità dell’impugnazione è insanabile e, ove non rilevata dal giudice d’appello, deve essere dichiarata d’ufficio dalla Corte di Cassazione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 30842 Anno 2026

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO

Relatore: LICCI ROBERTA

Data Udienza: 01/07/2026

Data Deposito: 12/08/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento

nel procedimento a carico di:

F. D. nata a … il …

avverso l’ordinanza del 28/04/2026 del Tribunale di Trento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

letta la memoria depositata dall’Avv. M. M., nell’interesse di D. F., che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Trento, adito ex art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell’appello proposto da F. D., terza interessata, annullava l’ordinanza 17/03/2026 del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo

disposto ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen. su importi in denaro riconducibili all’indagato C. A., tenuto al versamento all’ex coniuge F. di un importo pari a duemila euro mensili, a titolo di mantenimento, in forza di sentenza di separazione giudiziale, e disponeva, per l’effetto, lo sblocco parziale delle somme sottoposte a sequestro per la quota necessaria a coprire gli assegni arretrati e futuri in favore dell’appellante.

2. Avverso l’ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, articolando due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e delle norme del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ivi richiamate, per aver ritenuto il Tribunale la prevalenza del diritto di credito al mantenimento del coniuge separato rispetto alle esigenze cautelari soddisfatte dal sequestro preventivo.

Il Tribunale ha accolto l’appello sulla base dell’assunto secondo cui “il diritto di credito al mantenimento dell’ex coniuge separato […] ha natura privilegiata e preminente rispetto alle esigenze cautelari soddisfatte dal sequestro preventivo penale per equivalente” che, pertanto, soccombe rispetto al diritto di terzi correlato al sostentamento familiare.

Si tratta di assunto errato che non tiene conto del disposto di cui all’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att, cod, proc. pen. nella parte in cui stabilisce l’applicabilità delle disposizioni in materia di tutela dei terzi dettate dagli artt. 52 e segg. d.lgs. n. 159 del 2011 “ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240 bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice”. La disposizione richiamata è, infatti, applicabile al caso di specie, posto che il sequestro preventivo a carico di A. C. è stato disposto in relazione (tra gli altri) al delitto di cui all’art. 74 D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, compreso nell’elenco dei delitti menzionati dall’art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

Peraltro, già la giurisprudenza di legittimità aveva sviluppato un orientamento volto a valorizzare la tendenza ad una generalizzazione dei principi positivizzali in tema di confisca quale misura di prevenzione, trattandosi di criteri informatori delle relazioni tra diritti di credito e procedimenti penali, cosicché la scelta di non dare applicazione agli artt. 52 e seg. del Codice Antimafia avrebbe quale conseguenza quella di creare una sensibile disparità di trattamento tra terzi creditori, in base al distinto terreno di applicazione dello strumento di tutela azionabile.

Nel caso in esame, l’assegno di mantenimento a favore di F., trovando fondamento nel diritto all’assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non (come invece il mantenimento dei figli economicamente non indipendenti) nello stato di bisogno, non ha natura alimentare con la conseguenza che esso è sottratto alle garanzie previste dai crediti impignorabili di cui all’art. 545 cod. proc. civ.

Inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 52 e seg. del Codice Antimafia, in materia di tutela dei terzi creditori in buona fede nei casi di sequestro preventivo del bene oggetto di credito, prevedono un meccanismo che implica il necessario previo espletamento della procedura concorsuale tra i creditori anteriori al sequestro, al fine del soddisfacimento del credito o comunque al suo accertamento. Ciò che nel caso di specie non è avvenuto, avendo il Tribunale deciso sulla base dell’erroneo assunto per cui il primo provvedimento autorizzatorio adottato dal Giudice per le indagini preliminari era da intendersi come esteso a tutte le successive mensilità, come fosse una sorta di rendita vitalizia, ciò che si risolverebbe, peraltro, in una duplicazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di separazione e che, invece, è un diritto di credito che soggiace alla disciplina di regolamentazione dei rapporti tra i vari creditori e il profitto di reato finalizzato a confisca.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per aver ritenuto il Tribunale che il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato, con la precedente ordinanza del 16/7/2025, la revoca del sequestro di euro duemila limitatamente alla corrente mensilità, fosse, in realtà, da intendersi quale autorizzazione emessa in via continuativa per tutte le mensilità a venire.

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il primigenio provvedimento del giudice costituisse un titolo esecutivo da cui derivavano effetti permanenti, e non già una disposizione una tantum fondata su ragioni anche di equità e di tutela della buona fede di F., terza estranea al reato, che, all’indomani dell’apposizione del vincolo sui beni del proprio debitore, si era trovata improvvisamente nell’impossibilità di godere dell’assegno di mantenimento dopo un lungo e ininterrotto periodo di continuità. Il provvedimento rispondeva anche a ragioni di giustizia sostanziale, limitata, tuttavia, al momento di immediata esecuzione del sequestro, così da consentire al creditore di disporre del tempo necessario per approntare una strategia di tutela del proprio credito nelle forme dovute, sempre che ne sussistessero le condizioni.

Il Tribunale, muovendo dall’erroneo assunto della prevalenza del diritto di credito della ex coniuge, ha interpretato l’ordinanza come riferita alla erogazione continuativa, da ciò deducendo impropriamente anche la formazione di giudicato cautelare sul punto.

3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Con memoria del 15/06/2026 l’Avv. M. M., nell’interesse di D. F., terza interessata, ha insistito per il rigetto del ricorso, osservando che l’originario provvedimento autorizzativo del G.i.p. del 16/7/2025

(allegato alla memoria), non impugnato, era chiaramente interpretabile in termini di autorizzazione alla erogazione continuativa, con conseguente formazione, sul punto, del giudicato cautelare, che ha fondato la decisione impugnata, come correttamente rilevato nelle conclusioni del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso debba essere accolto per le ragioni di seguito precisate.

2. In via preliminare, va rilevata l’inammissibilità del secondo motivo, con il quale è stato dedotto vizio di motivazione, laddove contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, cod. proc. pen. il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.).

3. È, invece, ammissibile il primo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione degli artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e 52 e seg. del d.lgs. n. 159/2011, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto il diritto del credito della terza interessata prevalente rispetto al sequestro preventivo, senza tenere conto delle disposizioni in materia di tutela del terzo creditore dettate dalla disciplina del Codice Antimafia.

4. Quanto alla fondatezza della censura prospettata, va rilevato che la prospettazione della questione da parte del ricorrente è, in diritto, corretta.

L’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. (nel testo introdotto con d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che, in attuazione della riserva di codice, ha ivi trasfuso le analoghe previsioni già inserite nell’art. 12-sexies d.l. 306/92 dalla I. n. 61/2017 ai fini dell’applicazione della disciplina dettata per la tutela dei terzi dal Codice Antimafia) dispone, al comma 1 quater, che «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice».

Nel caso in esame, il sequestro preventivo è stato disposto in relazione al reato di cui all’art. 74 D.p.r. 309/90, compreso tra i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. espressamente evocati dall’art. 104-bis, comma 1-quater disp. att., con conseguente applicabilità delle disposizioni degli artt. 52 e seguenti del Codice antimafia che prevedono, tra l’altro, specifici oneri probatori in capo al terzo creditore, una specifica procedura di verifica dei crediti ed un limite alla garanzia patrimoniale.

Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, gli strumenti previsti a tutela del terzo creditore non sono esperibili nella fase del sequestro, ma soltanto all’esito della definizione del processo e dell’adozione del provvedimento di confisca, trattandosi di soggetti in posizione differente dal proprietario (o dal titolare del diritto di godimento) del bene sequestrato.

Questa Corte ha infatti già affermato che “In tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà ed il suo diritto di sequela non esclude l’assoggettabilità del bene a vincolo, essendo destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca e non attraverso l’immediata restituzione del bene, come invece accadrebbe per il proprietario. (In motivazione, la Corte ha affermato che la previsione, nell’ambito del giudizio di cognizione, del contraddittorio con i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., non comporta l’anticipazione della tutela di tali diritti prima che la statuizione sulla confisca sia divenuta definitiva) (Sez. 3, Sentenza n. 26273 del 10/05/2018, Rv. 273349 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 57407 del 23/10/2018, Rv. 274259 – 01 che ha, tra l’altro, affermato la compatibilità di detto principio con le recenti previsioni degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., in tema di partecipazione al processo di cognizione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, in quanto dette previsioni non comportano l’anticipazione della tutela di tali diritti prima delle definitive statuizioni sulla confisca).

Il principio appena richiamato non è revocato in dubbio neppure dall’eventuale natura privilegiata, ex art. 2751 cod, civ. del diritto di credito vantato dal terzo (quale è stato qualificato, dalla Corte di cassazione civile, l’assegno di mantenimento o divorzile, limitatamente, tuttavia, alla sola quota meramente alimentare dell’assegno medesimo di cui risulti comprovata l’esistenza: cfr. sent. n. 18230 del 06/06/2026), in quanto basato sulla non equiparabilità della posizione del terzo creditore a quella dei soggetti (quali il terzo proprietario del bene sequestrato) cui esclusivamente è attribuito dalla legge il potere di intervento nella fase cautelare.

5. Tanto premesso quanto al corretto inquadramento della questione posta dal ricorrente, va osservato che il censurato principio della automatica prevalenza del diritto di credito derivante dall’assegno di mantenimento sul vincolo imposto con il provvedimento di sequestro, erroneamente affermato dal Tribunale, non esaurisce la ratio decidendi del provvedimento impugnato, espressamente riferita (anche) alla ritenuta formazione del giudicato sul primigenio provvedimento del 16/7/2025 con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto lo svincolo parziale delle somme in sequestro in via continuativa (secondo l’interpretazione fornita dal Tribunale): tema, questo, evocato anche nelle conclusioni del Procuratore generale e nella memoria depositata nell’interesse di F., a sostegno della comune richiesta di rigetto del ricorso.

6. L’incidenza del tema relativo alla formazione del giudicato nella soluzione della questione sottoposta all’attenzione di questa Corte è tuttavia esclusa in radice dal rilievo, avente valore pregiudiziale ed assorbente, della originaria inammissibilità dell’appello proposto avverso l’ordinanza del 17/03/2026 da D. F., in qualità di terza interessata, per difetto di legittimazione attiva in capo alla parte appellante.

L’art. 322-bis cod. proc. pen. stabilisce che «Fuori dei casi previsti dall’articolo 322, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonché le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero».

Tra i soggetti legittimati a proporre appello avverso una ordinanza in materia di sequestro preventivo (come anche tra i soggetti legittimati a proporre riesame ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen.), non rientra, dunque, il mero titolare di un diritto di credito nei confronti del soggetto i cui beni siano stati sottoposti a sequestro, non equiparabile al soggetto che (in quanto proprietario o comproprietario del bene sequestrato o titolare di godimento) vanti il diritto alla restituzione del bene sequestrato.

Si è già evidenziato, d’altro canto, che per consolidato orientamento di legittimità, neppure ‘il titolare di garanzia reale può accedere ai rimedi restitutori mentre il processo è pendente, al fine di svincolare il bene in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà e il suo diritto è destinato a trovare tutela solo nella successiva fase della confisca, contrariamente al proprietario o al titolare del diritto di godimento che possono agire immediatamente per ottenere la restituzione del bene (Sez. 3, n. 26273 del 08/06/2018, Rv. 273349; Sez. 2, Sentenza n. 57407 del 19/12/2018, Rv. 274259, già citate).

Nel caso in esame, l’appellante D. F., terza interessata non destinataria del provvedimento di sequestro, ha agito per ottenere il soddisfacimento del diritto di credito vantato nei confronti dell’indagato C. A. derivante dalla sentenza di separazione giudiziale, richiedendo lo svincolo delle somme esistenti sul conto corrente intestato ad Agostini, da cui questi prelevava il denaro necessario per il versamento dell’importo dell’assegno di mantenimento, senza neppure prospettare la sua eventuale qualità di intestataria o cointestataria del conto corrente sottoposto a sequestro, comunque non risultante in atti, o un rapporto qualificato con i beni sequestrati tale da fondare un suo diritto alla restituzione.

Ella riveste, dunque, la qualità di mero titolare di diritto di credito, privo di legittimazione attiva alla proposizione dell’impugnazione cautelare.

Si versa, dunque, in una ipotesi di inammissibilità originaria dell’impugnazione, ex art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., in quanto proposta da soggetto non legittimato, che quando, come nel caso di specie, non è rilevata dal giudice dell’impugnazione, può essere dichiarata “in ogni stato e grado del procedimento” (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.) e va, pertanto, dichiarata da questa Corte, trattandosi di questione rilevabili d’ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

Già da tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’inammissibilità dell’impugnazione non è soggetta a sanatoria cosicché, quando essa non sia stata dichiarata dal giudice di appello, deve essere dichiarata anche di ufficio dalla Corte di Cassazione (vedi, ex multis, Sez. 1, n. 27 del 12/01/1983; Sez. 3, n. 14224 del 30/09/1986 Rv. 174648-01).

Il principio è stato ribadito da Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Rv. 260359-01 che ha affermato che “[la inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Fattispecie nella quale l’inammissibilità dell’appello era dovuta a tardiva presentazione dei motivi)”.

In tale pronuncia, la Corte ha chiarito che “è sempre valido il principio che l’inammissibilità dell’impugnazione, pur non rilevata dal giudice di appello, deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale (Sez. 4, sentenza n. 16399 del 3 ottobre 1990, Rv. 185996). Invero, le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e, per tale ragione, devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento; ne consegue che, ove sia proposta impugnazione avverso la decisione del giudice di appello, la Corte di cassazione, se rileva che l’atto di appello contro la decisione del Tribunale era inammissibile, deve provvedere alla dichiarazione di inammissibilità

dell’impugnazione (Sez. 1, sentenza n. 3462 del 24 settembre 1987, rv. 176912 Il medesimo principio è stato confermato, anche in relazione all’impugnazione cautelare, dalle Sezioni Unite di questa Corte che, nel dichiarare l’inammissibilità per difetto di legittimazione della richiesta di riesame di decreto

di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo, hanno ribadito la rilevabilità d’ufficio della relativa questione, ai sensi dell’art. 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, omissis, Rv. 264311-01).

6. Proprio la radicale inammissibilità dell’originario appello cautelare rende anche ex posi- inconferente la recente sentenza della Corte costituzionale, n. 126 del 2026, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come sostituito dall’art. 373, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), e modificato dall’art. 41, comma 1, lettera I), numero 2), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui stabilisce che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, in funzione della-confisca di cui all’art. 322-ter del codice penale, e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest’ultima disposizione, ai fini della tutela dei terzi creditori, i quali abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale, o in tale procedura siano intervenuti, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Tale sentenza, come esplicitamente ricordato in motivazione, implica una complessiva rilettura del sistema dei rapporti con i terzi a fronte di procedure di sequestro e confisca, ma non interferisce direttamente sul presente decisum, che non involge il tema dell’incidenza su procedure esecutive e non implica, se non ai fini del generale inquadramento della materia, la valutazione della piena operatività del sistema parzialmente dichiarato illegittimo.

7. Alla stregua di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con contestuale declaratoria di inammissibilità dell’appello cautelare.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata dichiarando l’inammissibilità dell’appello cautelare.

Così deciso, il 01/07/2026

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