Cass. pen., sez. IV, 26/06/2026 (ud. 26/06/2026, dep. 12/08/2026), n. 30839 (Pres. Di Salvo, Rel. Antezza)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave si identifichi con la colpa penale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, quale giudice della riparazione, accoglieva un’istanza avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per la detenzione, prospettata come ingiusta, patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento alla partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, non si identifica con la colpa penale, in quanto viene in rilievo solo la sua componente oggettiva, ma è costituita da una condotta contrastante con precetti normativi ovvero macroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l’intervento dell’Autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità ex ante, formulato avendo riguardo non già al singolo agente bensì al parametro della comune esperienza (Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025).
I risvolti applicativi
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa all’indennizzo non coincide con la colpa penale, rilevando la sola componente oggettiva e consistendo in una condotta contraria a precetti normativi o macroscopicamente negligente o imprudente, causalmente idonea a provocare l’intervento dell’autorità giudiziaria, secondo un giudizio di prevedibilità ex ante parametrato alla comune esperienza.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30839 Anno 2026
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: ANTEZZA FABIO
Data Udienza: 26/06/2026
Data Deposito: 12/08/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
avverso l’ordinanza del 19/02/2026 della Corte d’appello di Reggio Calabria;
altra parte non ricorrente:
A. G., nato a … il …;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Antezza;
lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona del Sostituto Procuratore Luca Tampieri, nel senso dell’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Reggio Calabria, quale giudice della riparazione, ha accolto l’istanza proposta nell’interesse di A. G. ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per la detenzione, prospettata come ingiusta, patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento alla partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen. Trattasi di fattispecie per la quale l’instante è stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza irrevocabile.
2. Nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato proposto ricorso fondato su due motivi, deducenti violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Si evidenzia che la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento alla sentenza assolutoria che, valutando soprattutto elementi emergenti dalle intercettazioni oltre che dalle dichiarazioni di più soggetti ammessi allo speciale programma di protezione previsto per i c.d. collaboratori di giustizia, avrebbe escluso l’attualità della partecipazione del richiedente al sodalizio con riferimento al periodo in contestazione (coincidente con quello di cui all’incolpazione cautelare). Si tratterebbe di un periodo successivo a quelli con riferimento ai quali l’instante sarebbe stato già definitivamente condannato per la partecipazione al medesimo sodalizio, ritenuto dalla sentenza assolutoria comunque perdurante.
Orbene, per il ricorrente, i giudici della riparazione avrebbero reso una motivazione apodittica nonché violato l’art. 314 cod. proc. pen. in merito alla ritenuta esclusione di una condotta gravemente colposa (sinergica rispetto all’intervento dell’Autorità in termini di «frequentazione ambigua», da considerarsi grave anche perché tenuta da soggetto già condannato in via definitiva per la partecipazione al medesimo sodalizio e non allontanatosi dal contesto di riferimento. Ciò in quanto si sarebbe argomentato dagli elementi probatori già considerati in sede penale oltre che da condotte di G. A. accertate in quella sede, ivi ritenute non tali da fondare l’attualità della partecipazione al sodalizio, ma senza operare una loro valutazione ai diversi fini riparatori e comunque previa loro parcellizzazione/ oltre che in assenza di un reale confronto con la sentenza penale. Ci si riferisce a una serie di circostanze ed elementi accertati in sede penale, come chiarito dalla stessa ordinanza impugnata, tra cui la sussistenza di frequentazioni e di rapporti di natura amicale tra il richiedente e soggetti appartenenti alla consorteria, sostanziatisi anche nell’aver questi ultimi accolto A. all’uscita dal carcere. Tra essi, sempre per quanto ritenuto dalla sentenza penale, sul punto richiamata dall’ordinanza impugnata, vi sarebbe un soggetto già condannato per partecipazione al medesimo sodalizio e nuovamente ritenuto, dalla stessa sentenza assolutoria di G. A., aver assunto un ruolo di spicco nella consorteria sostanzialmente in successine rispetto al richiedente. Si aggiungerebbe il mancato reale confronto con la sentenza assolutoria, sempre ai fini dell’accertamento di una frequentazione ambigua rilevante quale condotta sinergica ex art. 314 cod. proc. pen., quanto al dato inerente alla partecipazione di diversi sodali al funerale del genitore del richiedente oltre chk al prospettato intervento dell’instante nel recupero di somme di denaro da parte di un congiunto. Tali ultime due circostanze, pur se inerenti a condotte tenute da altri, sarebbero state isolatamente valutate dal giudice della riparazione ancorché rilevanti ai fini della prova e dell’apprezzamento della frequentazione, da ritenersi ambigua ai fini dell’esclusione del diritto all’equa riparazione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’errore per non aver considerato la detta condotta quantomeno ai fini di una riduzione del quantum liquidato.
3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento della seconda censura.
2. In termini generali, ancorché in sintesi, occorre ribadire che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave … tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, omissis, Rv. 222263 – 01; Sez. 4, n. 61 del 25/11/2026, dep. 2026, omissis, non mass.; Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, omissis, non mass.; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 268952 – 01). La colpa grave ovvero il dolo di cui all’art. 314 cod. proc. pen., quali elementi negativi della fattispecie integrante il diritto all’equa riparazione in oggetto non necessitano difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all’ordinanza
cautelare (sul punto si vedano anche: Sez. 4, n. 61 del 25/11/2026, dep. 2026, omissis, cit.; Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, omissis, cit.; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., non mass. sul punto, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 259082 – 01).
Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi anche in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all’intervento dell’autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, cit.; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, omissis, Rv. 277662 – 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, omissis, Rv. 219686 – 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo ovvero) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, cit.; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, omissis, Rv. 276458 – 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, omissis, Rv. 270001 – 01). Occorre quindi muovere, quale corretto approccio metodologico, non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall’accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l’intervento dell’autorità in relazione alle circostanze sottese all’ordinanza cautelare (si veda, in particolare, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, cit., e i riferimenti ivi contenuti).
3. Passando al merito cassatorio, la Corte territoriale si è dichiaratamente confrontata con la sentenza assolutoria al fine di valutare la condotta del richiedente e, raffrontandola con le ragioni sottese all’ordinanza cautelare, ha ritenuto gli elementi accertati dal Giudice penale inerenti al comportamento dell’instante ali da aver effettivamente concorso a fondare l’intervento cautelare.
3.1. Orbene, l’apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata, pur corretto nell’evidenziato incipit, e la causa ostativa alla riparazione in termini manifestamente illogici, parcellizzando gli accertati elementi caratterizzanti la condotta del richiedente ai fini del loro apprezzamento in merito all’eventuale condizione ostativa alla riparazione.
Il riferimento è a una serie di elementi e di circostanze accertate in sede penale, per come evidenziate dalla stessa ordinanza impugnata, tra cui la sussistenza di frequentazioni e di rapporti di natura amicale tra il richiedente e soggetti appartenenti alla consorteria, sostanziatisi anche nell’essere stato
A. accolto da sodali all’uscita dal carcere. Tra essi, sempre per quanto ritenuto dalla sentenza assolutoria sul punto richiamata dall’ordinanza impugnata, vi sarebbe un soggetto già condannato per partecipazione al medesimo sodalizio e nuovamente ritenuto, dalla stessa sentenza assolutoria di G. A., aver assunto un ruolo di spicco nella consorteria sostanzialmente in successione rispetto all’attuale ricorrente.
Pur facendo riferimento a rapporti amicali e a frequentazioni con associati anche aventi ruoli di spicco nel sodalizio, il Giudice della riparazione finisce altresì con il considerare gli elementi accertati in relazione alla sussistenza del reato di partecipazione all’associazione, “nuovamente” escludendolo, ma non ai fini dell’accertamento dell’elemento negativo della fattispecie di cui all’art. 314 cod. proc. pen., la condotta gravemente colposa e sinergica rispetto all’intervento dell’autorità in termini di frequentazione ambigua.
3.2. Tale impostazione metodologica, non in linea con i richiamati principi di diritto governanti la materia, evidenzia altresì il mancato confronto con il consolidato principio per cui: integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (ex plurimis, Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 287302 – 01, circa la rilevanza delle cd. frequentazioni ambigue si vedano Sez. 4, n. 19432 dell’08/04/2025, omissis, non mass., e la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata; per la manifesta
infondatezza in relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e i principi di diritto governanti la materia, anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., non mass. sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n. 9223 del 27/01/2026, Calò, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281 dell’08/01/2019, omissis, Rv. 276916 – 01; sul profilo d’inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, omissis, Rv. 276062 – 01).
L’ordinanza impugnata è difatti priva di un effettivo apprezzamento della condotta del richiedente in termini di ambigua frequentazione (gravemente colposa), ritenuta dagli stessi giudici della riparazione nel suo dato fattuale accertata anche sulla base della sentenza assolutoria i oltre che sinergica all’intervento cautelare. Ciò anche in considerazione, ai fini della valutazione della natura colposa e dell’eventuale grado di essa, della circostanza, emergente dall’ordinanza impugnata, per cui si sarebbe trattato di frequentazione protratta anche dopo due condanne definitive dello stesso richiedente per la partecipazione al medesimo e perdurante sodalizio, con riferimento a differenti e precedenti periodi. Parimenti dicasi quanto alla valutazione delle circostanze, anch’esse emergenti del provvedimento impugnato, inerenti alla partecipazione di diversi sodali al funerale del genitore del richiedente l oltre che all’intervento dell’instante nel recupero di somme di denaro, prospettato da parte di un suo congiunto. Esse, pur se inerenti a condotte tenute da altri e non dal richiedente, sono state isolatamente valutate dal giudice della riparazione e, in tali termini, illogicamente private, aprioristicamente, di qualsivoglia rilevanza ai fini della prova e dell’apprezzamento della frequentazione come ambigua nonché della valutazione della stessa come gravemente colposa e sinergica.
Nei termini appena evidenziati, il giudice di merito non ha fatto buon governo della diversa nozione di colpa ex art. 314 cod. proc. pen., rilevando essa in termini oggettivi.
Come recentemente precisato da Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, omissis, Rv. 288523 – 01, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, non si identifica con la colpa penale, in quanto viene in rilievo solo la sua componente oggettiva, ma è costituita da una condotta contrastante con precetti normativi ovvero macroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l’intervento dell’Autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità ex ante, formulato avendo riguardo non già al singolo agente bensì al parametro della comune esperienza.
4. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte
d’appello di Reggio Calabria.
Così deciso il 26 giugno 2026.






