Il rigetto della continuazione da parte del giudice dell’esecuzione ne preclude la riproposizione anche per alcuni soltanto dei reati?

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Cass. pen., sez. I, 14/05/2026 (ud. 14/05/2026, dep. 12/08/2026), n. 31010 (Pres. Casa, Rel. Toscani)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudice dell’esecuzione ne precluda la riproposizione anche rispetto ad alcuni soltanto dei delitti per i quali è stato escluso il riconoscimento del vincolo.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, parzialmente accoglieva un’istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il «rigetto della richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudice dell’esecuzione ne preclude la riproposizione anche rispetto ad alcuni soltanto dei delitti per i quali è stato escluso il riconoscimento del vincolo» (Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022; Sez. 1, n. 36337 del 16/3/2016; Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011).

I risvolti applicativi

Il rigetto dell’istanza di riconoscimento della continuazione da parte del giudice dell’esecuzione preclude la successiva riproposizione della medesima richiesta anche limitatamente ad alcuni dei reati già esclusi dal vincolo.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 31010 Anno 2026

Presidente: CASA FILIPPO

Relatore: TOSCANI EVA

Data Udienza: 14/05/2026

Data Deposito: 12/08/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

B. C., nato in … il …

avverso l’ordinanza del 12/12/2025 della Corte d’appello di Catania

udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in preambolo la Corte d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza presentata nell’interesse di C. B. intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

Il Giudice dell’esecuzione ha preliminarmente dato atto che – con riferimento alle sentenze oggetto dell’istanza – vi era un precedente provvedimento del Tribunale di Siracusa, in data 27 gennaio 2020, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra più sentenze, distinte in due gruppi e, segnatamente, quanto al primo gruppo:

1) sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catania del 12 febbraio 2018, irrevocabile il 9 marzo 2018, di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi in Camporotondo Etneo il 26 gennaio 2017 e in Belpasso il 16 febbraio 2017 (annotazione n. 9 del certificato del casellario);

2) sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta del 5 dicembre 2017, irrevocabile il 19 febbraio 2018, di condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 648 cod. pen., commessi in Agira il 2 marzo 2017 (annotazione n. 7 del certificato del casellario);

3) sentenza del Tribunale di Ragusa del 15 maggio 2018, irrevocabile il 4 giugno 2018, di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi in Comiso il 29 novembre 2016 (annotazione n. 12 del certificato del casellario);

4) sentenza del Tribunale di Siracusa del 2 luglio 2018, irrevocabile il 23 luglio 2018, di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di cui agli artt. 624, 625 e 648 cod. pen., commessi in Melilli il 13 gennaio 2017 ed in Avola il 2 febbraio 2017 e il 1° marzo 2017 (annotazione n. 13 del certificato del casellario);

quanto al secondo gruppo:

5) sentenza del Tribunale di Catania n. 4165/2014 del 7 ottobre 2014, irrevocabile il 1° marzo 2015, di condanna per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., commesso in Catania il 5 novembre 2019 (annotazione n. 2 del certificato del casellario);

6) sentenza del Tribunale di Catania n. 831/2013 del 15 marzo 2013, irrevocabile il 5 novembre 2013, di condanna per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., commesso in Catania il 29 novembre 2009 (annotazione n. 1 del certificato del casellario);

7) sentenza del Tribunale di Catania n. 4539/2017 del 21 novembre 2017, irrevocabile il 10 dicembre 2017, di condanna per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., commesso in Catania il 20 giugno 2012 (annotazione n. 6 del certificato del casellario).

Il Tribunale di Siracusa aveva, invece, denegato sia l’unificazione delle sentenze di cui ai due separati gruppi, sia il riconoscimento della continuazione tra le sentenze indicate nei due suindicati gruppi e le seguenti:

8) sentenza del Tribunale di Catania, emessa in data 9 febbraio 2017, irrevocabile il 25 giugno 2017, di condanna per i delitti di cui agli artt. 56, 624, 625 e 648 c.p., commessi in Catania il 18 gennaio 2015 (annotazione n. 3 del certificato del casellario);

9) sentenza del Tribunale di Catania, emessa in data 13 giugno 2016, irrevocabile il 30 giugno 2017, di condanna per il delitto di cui all’art. 385 c.p., commesso in Catania il 30 maggio 2016 (annotazione n. 4 del certificato del casellario);

10) sentenza del Tribunale di Catania, emessa in data 19 maggio 2017, irrevocabile il 29 novembre 2017, di condanna per il delitto di cui all’art. 385 c.p., commesso in Catania il 7 aprile 2017 (annotazione n. 5 del certificato del casellario).

Con la nuova istanza, oggetto del ricorso in scrutinio, il condannato aveva chiesto di unificare tra loro le tre sentenze da ultimo citate, da sole, e/o insieme alle seguenti:

11) sentenza del Tribunale di Catania, emessa in data 28 marzo 2018, di condanna per il delitto di cui all’art. 385 c.p., commesso in Catania il 21 marzo 2017 (annotazione n. 24 del certificato del casellario);

12) sentenza della Corte d’appello di Catania, emessa in data 6 settembre 2021, irrevocabile il 30 settembre 2024, di condanna per il delitto di cui all’art. 385 c.p., commesso in Catania il 1° aprile ed il 3 aprile 2017 (annotazione n. 25 del certificato del casellario);

13) sentenza del Tribunale di Catania, emessa in data 26 ottobre 2023, irrevocabile il 3 ottobre 2024, di condanna per i delitti di cui agli artt. 56, 624 bis e 625 c.p., commesso in Resuttano, in epoca anteriore e prossima al 22 agosto 2016 (annotazione n. 26 del certificato del casellario);

14) sentenza della Corte d’appello di Catania, emessa in data 18 settembre 2024, irrevocabile il 5 maggio 2025, di condanna per il reato di cui all’art. 385 c.p., commesso in Catania il 3 aprile 2017 (annotazione n. 28 del certificato del casellario).

Con riferimento ai reati oggetto delle sentenze sub 8), sub 9) e sub 10), il Giudice dell’esecuzione ha respinto la richiesta di unificazione con quelle oggetto di riconoscimento del vincolo con ordinanza del Tribunale di Siracusa, giacché quest’ultima l’aveva già escluso, trattandosi dunque di mera riproposizione di richiesta già rigettata con provvedimento non impugnato, su cui non è possibile pronunciarsi una seconda volta.

Per quanto concerne, poi, il reato di tentato furto aggravato di cui alla sentenza sub 13), il Giudice dell’esecuzione ha escluso l’unitaria e anticipata determinazione criminosa rispetto ai precedenti e già unificati delitti di furto e ricettazione, alla stregua della distanza temporale, della diversità di modus operandi e di luogo di commissione.

La Corte di appello ha, di contro, ritenuto di poter ravvisare il vincolo di cui all’art. 81 cod. pen. limitatamente agli episodi di evasione oggetto delle sentenze sub 12) e sub 14), compiuti a distanza di soli tre giorni, reputando plausibile che si trattasse di fatti maturati sulla spinta dell’unica deliberazione di lasciare l’abitazione. Ciò non ha ritenuto, invece, potesse ritenersi quanto al reato di

evasione oggetto della sentenza sub 11), avvenuto secondo modalità del tutto estemporanee e improvvisate, come si evince dalla motivazione della sentenza di merito.

Ha, da ultimo, escluso l’unificazione dei reati di evasione con quelli contro il patrimonio, osservando che il compimento dei primi per commettere i secondi non implica necessariamente, in assenza di indicazioni sul punto rinvenienti nelle sentenze di merito ovvero allagate dalla difesa, che i reati siano stati oggetto di una programmazione iniziale.

2. Avverso la descritta ordinanza, per mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione B., deducendo l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il giudice dell’esecuzione avrebbe negato l’esistenza del vincolo della continuazione tra il tentato furto aggravato commesso il 22 agosto 2016 e gli altri delitti contro il patrimonio senza svolgere una valutazione globale del contesto criminoso in cui sono stati realizzati e, in particolare, dell’identità del movente, costituito dallo stato di bisogno del ricorrente. La violazione degli arresti domiciliari avrebbe, infatti, costituito un presupposto necessario per la prosecuzione dell’attività delittuosa finalizzata al profitto, sicché non assumerebbero rilievo la presenza o meno di complici nella commissione dei reati, la diversità del modus operandi o il differente contesto territoriale.

Lamenta, inoltre, che il Giudice dell’esecuzione avrebbe trascurato la già avvenuta unificazione del delitto di ricettazione, commesso, a differenza degli altri, in “solitaria” e in territorio differente dal teatro operativo della banda.

3. Il Sostituto Procuratore, Olga Mignolo, intervenuto con requisitoria scritta deposita in data 15 aprile 2026, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, che denuncia censure infondate, dev’essere rigettato.

1.Questa Corte ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui «Il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudice dell’esecuzione ne preclude la riproposizione anche rispetto ad alcuni soltanto dei delitti per i quali è stato escluso il riconoscimento del vincolo» (Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284242 – 01; Sez. 1, n. 36337 del 16/3/2016, Rv. 268562 – 01; Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, omissis, Rv. 249913).

È stato altresì chiarito che ciò vale il limite della deduzione di nova: «In tema di incidente di esecuzione, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l’istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» (Sez. 1, Sentenza n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, Rv. 287553 – 01. Fattispecie relativa a nuova richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato che, rispetto alla precedente, solo parzialmente accolta dal giudice dell’esecuzione,

riguardava una ulteriore condanna sopravvenuta per reato che, nella prospettazione difensiva, costituiva il collante tra tutti quelli oggetto dell’istanza).

2.Nel caso in esame, il Giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo di detti principi.

Correttamente ha, in primo luogo, fatto riferimento all’ordinanza del Tribunale di Siracusa del 27 gennaio 2020 che, in quanto irrevocabile con riferimento alle sentenze oggetto di esame in questa sede, non poteva essere modificata sotto tale limitato aspetto, tenuto conto del principio del ne bis in

idem che permea l’intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull’identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema.

In secondo luogo, non ha mancato di entrare nel merito dell’articolata richiesta del condannato e, in assenza di elementi nuovi, ha valutato ciascuno dei fatti per i quali è stata invocata la continuazione alla stregua delle risultanze delle sentenze di merito, evidenziando: i) con motivazione aderente alle

risultanze in atti ed esente da fratture logiche, che il tentato furto della sentenza sub f) era stato realizzato con una differente modalità operativa poiché – diversamente dagli altri reati, commessi con complici pregiudicati, in modo “professionale”, presso sedi di imprese dove si poteva asportare materiale remunerativo – era stato commesso dal solo condannato ai danni di un’abitazione privata in campagna; ii) con argomenti altrettanto logicamente coerenti e non avversati, se non genericamente, ha chiarito che nelle sentenze di merito non vi erano elementi a supporto della tesi del ricorrente secondo cui le evasioni, unificate tra loro, fossero state commesse al fine di commettere i vari reati contro il patrimonio.

3.Come preannunciato, il ricorso dev’essere respinto e il ricorrente condannato – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 14/05/2026

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