Cass. pen., sez. II, 29/05/2026 (ud. 29/05/2026, dep. 30/07/2026), n. 29090 (Pres. Alma, Rel. Calvisi)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. trovi applicazione unicamente nel caso in cui l’imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nell’intero corso del giudizio di primo grado.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Lecce dichiarava inammissibile un appello proposto dall’imputato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, osservando che l’appello era stato depositato oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione degli artt. 546, 591, 585, comma 1-bis, e 581, comma 1-quater cod. proc. pen., nonché difetto o contraddittorietà della motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., trova applicazione unicamente nel caso in cui l’imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nell’intero corso del giudizio di primo grado (Sez. 5, n. 16131 del 09/01/2024).
I risvolti applicativi
In tema di impugnazioni, l’art. 585, comma 1-bis, c.p.p.[1] si applica esclusivamente all’imputato dichiarato assente e rimasto non comparso per l’intero giudizio di primo grado.
[1]Ai sensi del quale: “I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29090 Anno 2026
Presidente: ALMA MARCO MARIA
Relatore: CALVISI MICHELE
Data Udienza: 29/05/2026
Data Deposito: 30/07/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R. A. nato in … il …
avverso l’ordinanza del 03/02/2026 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Calvisi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Lecce per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 3 febbraio 2026 la Corte d’appello di Lecce dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’imputato R. A. avverso la sentenza emessa nei suoi confronti il 16 aprile 2025 dal Tribunale di Brindisi, osservando che l’appello era stato depositato oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e pertanto tardivamente, e che nel caso di specie non trovava applicazione il disposto di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che prevedeva un aumento di quindici giorni dei termini per l’impugnazione nel caso di imputato giudicato in assenza, considerato che il R., in data 5 settembre 2023, aveva rilasciato al proprio difensore procura speciale finalizzata alla richiesta di un rito alternativo, costituendo il rilascio di una siffatta procura un caso di presenza ex lege dell’imputato poiché dava certezza assoluta della conoscenza da parte di quest’ultimo dell’esercizio dell’azione penale, del tenore dell’imputazione e della celebrazione del processo.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione degli artt. 546, 591, 585, comma 1-bis, e 581, comma 1-quater cod. proc. pen., nonché difetto o contraddittorietà della motivazione.
Deduceva, in particolare, che con la sentenza del Tribunale di Brindisi il R. era stato dichiarato “libero assente” e che all’udienza di discussione era stato difeso da un difensore d’ufficio poiché il difensore di fiducia originariamente nominato, che era munito di procura speciale finalizzata anche alla richiesta di un rito alternativo, aveva rinunciato al mandato difensivo con atto depositato all’udienza dibattimentale del 10 marzo 2025.
Assumeva che in ragione di tale evenienza perdeva di rilevanza il fatto che inizialmente fosse stato nominato un difensore di fiducia con procura speciale e che doveva ritenersi che l’imputato fosse stato giudicato in assenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dalla lettura degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, risulta che all’udienza di discussione del 16 aprile 2025 l’imputato non era rappresentato dal proprio originario difensore di fiducia munito di procura speciale anche ai fini della richiesta di un procedimento speciale, il quale in data 10 marzo 2025 aveva rinunciato al mandato, bensì da un difensore nominato d’ufficio.
La circostanza rende applicabile al caso di specie il disposto di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. che prevede l’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione, la cui “ratio” è da rinvenirsi nella necessità, da parte del difensore d’ufficio, di dover ricercare il proprio assistito, rimasto assente nel processo, al fine di prendere contatti con lo stesso, di verificare l’effettiva volontà di proporre impugnazione e, in caso positivo, munirsi del necessario mandato ad impugnare (v., in argomento, Sez. 5, n. 16131 del 09/01/2024, omissis, Rv. 286265 – 01, secondo cui, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., trova applicazione unicamente nel caso in cui l’imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nell’intero corso del giudizio di primo grado. In motivazione la Corte ha precisato che la “ratio” della disposizione risiede nell’esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a un’udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordine all’eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza).
Tali esigenze, che sono state specificamente rappresentate in ricorso, sono state ignorate nell’ordinanza impugnata.
Applicando, per le ragioni illustrate, al caso di specie il disposto di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., risulta che:
– la sentenza di primo grado è stata emessa in data 16 aprile 2025, con la previsione del termine di novanta giorni per proporre impugnazione;
– la stessa è stata depositata il 13 luglio 2025, dunque entro il detto termine di novanta giorni, che è venuto a scadere il 15 luglio 2025;
– da tale data è decorso il termine per proporre appello, pari a sessanta giorni (quarantacinque giorni più quindici giorni in forza del citato art. 585, comma 1-bis), termine che, considerando anche la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale, è scaduto il 15 ottobre 2025;
– l’appello è stato depositato il 7 ottobre 2025, prima della scadenza del detto termine, e pertanto tempestivamente.
2. Alla stregua di tali rilievi l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Lecce per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce per il giudizio.
Così deciso il 29/05/2026.






