Quando le dichiarazioni della persona offesa possono costituire prova del fatto?

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Cass. pen., sez. II, 26/06/2026 (ud. 26/06/2026, dep. 23/07/2026), n. 27888 (Pres. Aielli, Rel. Mostarda)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando le dichiarazioni della persona offesa dal reato possano costituire anche da sole prova del fatto.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Torino, decidendo su un appello proposto da un’imputata, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Torino, dal canto suo, l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 624, 61 n. 11 e 493 ter cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusata il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’omessa acquisizione e valutazione di prove documentali decisive.

In particolare, secondo il ricorrente, i Giudici di merito avevano ritenuti provati i prelievi e gli acquisti fatti col bancomat sottratto, solo sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, apoditticamente ritenuta credibile, negando la necessità, prospettata dalla difesa, di acquisire la documentazione relativa ai movimenti bancari che poteva riscontrare tali dichiarazioni.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa dal reato possono costituire anche da sole prova del fatto, senza che debbano essere acquisiti riscontri estrinseci, purché sottoposte ad una verifica in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e all’attendibilità intrinseca del narrato più rigoroso rispetto a quella delle dichiarazioni di qualsiasi altro testimone; riscontri che sono invece necessari solo nel caso in cui emergano specifici elementi che inducano a dubitare della attendibilità del dichiarante (cfr Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012).

I risvolti applicativi

Le dichiarazioni della persona offesa possono, anche da sole, integrare prova del fatto, purché siano sottoposte a un rigoroso vaglio di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, mentre i riscontri esterni sono necessari solo in presenza di concreti elementi idonei a metterne in dubbio l’affidabilità.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 27888

Anno 2026

Presidente: AIELLI LUCIA

Relatore: MOSTARDA FABIO

Data Udienza: 26/06/2026

Data Deposito: 23/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L. R., nata a … il …

avverso la sentenza del 05/02/2026 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;

sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

sentite le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. C. L. L., che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/02/2026 la Corte di appello di Torino, decidendo sull’appello proposto dall’imputata, ha confermato la sentenza del 13/03/2025 con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato R. L. alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 624, 61 n. 11 e 493 ter cod. pen.

Secondo le conformi sentenze di merito la L., profittando del suo ruolo di collaboratrice domestica, avrebbe sottratto al suo datore di lavoro (F. C.) un cofanetto, che lo stesso custodiva in casa, contenente una carta bancomat; carta che l’imputata avrebbe poi indebitamente utilizzato per effettuare un prelievo di 2.000 euro e un pagamento da 200 euro (fatti occorsi il 19/07/2019).

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia travisamento della prova ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Il dato di fatto sul quale la ricostruzione della Corte territoriale è errata riguarda, a detta della difesa, l’orario in cui avrebbe fatto rientro in casa la moglie della persona offesa, indicato dai giudici di appello nelle ore 15:30 anziché nelle ore 13,30 come risulterebbe dagli atti e dalla sentenza del Tribunale. Si tratterebbe di un elemento decisivo ed idoneo a disarticolare il ragionamento fatto dalla Corte di merito in quanto, se la moglie avesse fatto rientro in casa alle 13:30, l’imputata non era sola nell’abitazione e dunque la sottrazione risulterebbe implausibile; se invece il rientro fosse avvenuto alle 15,30 la L. avrebbe avuto un maggiore lasso di tempo per operare.

2.2. Con il secondo motivo si deduce illogicità e omessa motivazione in ordine al fatto che la L. sapeva dell’esistenza del cofanetto sottratto e/o della sua esatta ubicazione. La Corte avrebbe infatti fatto un salto logico deducendo arbitrariamente la conoscenza da parte dell’imputata del cofanetto, del suo contenuto, e della sua ubicazione dalla mera frequentazione dell’abitazione per ragioni di lavoro 6–7 volte/mese. Non si era poi tenuto conto del fatto che il cofanetto era chiuso, non visibile e riposto in una stanza diversa da quella dove la L. svolgeva le sue mansioni di collaboratrice domestica.

2.3. Il terzo motivo denuncia l’omessa acquisizione e valutazione di prove documentali decisive. I Giudici di merito avevano infatti ritenuti provati i prelievi e gli acquisti fatti col bancomat sottratto, solo sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, apoditticamente ritenuta credibile, negando la necessità, prospettata dalla difesa, di acquisire la documentazione relativa ai movimenti bancari che poteva riscontrare tali dichiarazioni.

2.4. Con il quarto motivo si deduce erronea applicazione delle regole del giudizio abbreviato con conseguente inversione dell’onere della prova. Al motivo di appello con il quale la difesa aveva dedotto che, non essendo stati acquisiti i documenti comprovanti i movimenti sul conto, non vi erano riscontri alle dichiarazioni della vittima, la Corte aveva replicato evidenziando che la richiesta del rito abbreviato implicava l’accettazione delle risultanze probatorie in atti e che l’acquisizione dei documenti non era necessaria in quanto la difesa non aveva allegato prove a discarico sul punto. Si tratterebbe, a detta del ricorrente, di un assunto errato in quanto il rito abbreviato non abbassa lo standard probatorio necessario per giungere ad una condanna oltre ogni ragionevole dubbio, non comporta alcuna deroga alle regole generali sulla valutazione delle prove, né vale a colmare lacune probatorie.

2.5. Con il quinto motivo si deduce l’omessa motivazione della sentenza di appello in relazione alla cd. ipotesi alternativa. La Corte avrebbe, infatti, completamente omesso di considerare, ai fini del rispetto della regola del “al di là del ragionevole dubbio”, che dagli atti era emerso che il giorno del furto erano presenti in casa diversi operai che stavano eseguendo dei lavori, i quali ben avrebbero potuto essere gli autori della sottrazione del cofanetto. La Corte, sul punto, aveva laconicamente ritenuto “non necessario approfondire”, omettendo dunque di motivare in ordine alle ragioni della esclusione dell’ipotesi alternativa.

3. Il procedimento si è svolto in udienza in camera di consiglio con discussione orale su richiesta del difensore dell’imputata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’impugnazione è nel complesso inammissibile.

I Giudici di merito hanno infatti motivato in maniera del tutto congrua e logica in ordine alle ragioni per le quali si poteva ritenere provato che l’imputata era l’autrice del furto, evidenziando: 1) che il furto era stato sicuramente commesso tra le 00,05 del 19 luglio (quando la persona offesa aveva visto per l’ultima volta il cofanetto) e le 15,19 dello stesso giorno, allorquando la vittima aveva ricevuto gli sms che segnalavano l’uso indebito del bancomat e ne aveva constatato la sottrazione; 2) che l’assenza di segni di effrazione in casa induceva a ritenere che l’autore del furto era una persona che vi si era introdotta legalmente; 3) che nel lasso temporale in cui il furto era stato perpetrato in casa vi erano solo il proprietario, la L. e alcuni operai intenti ad eseguire dei lavori; 3) che l’imputata era andata via alle 14 e dunque in orario compatibile con l’uso indebito del bancomat avvenuto intorno alle 15,20, a differenza degli operai che erano invece rimasti in casa con il denunciante fino alle 17; 4) che vi era una corrispondenza pressoché totale tra le caratteristiche fisiche dell’imputata e della sua auto e quelle della donna che era stata ripresa dalle telecamere della banca mentre effettuava il prelievo bancomat di 2.000 euro.

Con tale motivazione, il ricorso sostanzialmente non si confronta, limitandosi a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sulla base di argomenti del tutto inidonei a minare la logicità e la coerenza della sentenza impugnata, per le ragioni di seguito indicate.

2. Il primo motivo, con cui si denuncia illogicità della motivazione per travisamento della prova, difetta della necessaria specificità. Ed invero, questa Corte ha più volte ribadito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, a dedurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01). Nel caso in esame il motivo difetta di tutti gli elementi sopra indicati. Il difensore non ha né indicato né allegato l’atto processuale dal quale risulterebbe che la moglie del denunciante ha fatto rientro in casa alle 13,30 anziché alle 15,30 (come affermato dalla Corte di appello, e a ben vedere, anche dal Tribunale). Difetta poi completamente l’indicazione delle ragioni per le quali il dato asseritamente travisato sarebbe decisivo; non è dato infatti comprendere per quale ragione l’imputata avrebbe potuto sottrarre il cofanetto e la carta bancomat se in casa era presente il solo Corsetto (e gli operai che stavano eseguendo i lavori) mentre non avrebbe potuto commettere il reato se in casa fosse stata presente anche la moglie del denunciante.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto lamenta vizio di motivazione in relazione ad un aspetto oggettivamente irrilevante e comunque non decisivo. E’ infatti evidente che il fatto che la L. sapesse o meno della presenza del cofanetto e/o della relativa ubicazione in casa non è circostanza decisiva, in quanto anche se avesse per ipotesi ignorato tali circostanze ciò non le avrebbe certamente precluso di rinvenire accidentalmente tali beni e sottrarli.

4. Il terzo motivo di ricorso è generico e versato interamente fatto.

I Giudici di merito hanno affermato che le dichiarazioni della persona offesa risultavano intrinsecamente credibili, né erano emersi elementi che inducevano a dubitare di quanto dalla stessa narrato. Conseguentemente hanno ritenuto superfluo acquisire la documentazione bancaria che attestava l’uso indebito del bancomat sottratto. Si tratta di una motivazione corretta e conforme ai principi costantemente ribaditi da questa Corte, secondo i quali le dichiarazioni della persona offesa dal reato possono costituire anche da sole prova del fatto, senza che debbano essere acquisiti riscontri estrinseci, purché sottoposte ad una verifica in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e all’attendibilità intrinseca del narrato più rigoroso rispetto a quella delle dichiarazioni di qualsiasi altro testimone; riscontri che sono invece necessari solo nel caso in cui emergano specifici elementi che inducano a dubitare della attendibilità del dichiarante (cfr Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, omissis, Rv. 253214 – 01). Non è dato dunque riscontrare alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità nella decisione dei Giudici di merito di non acquisire elementi documentali di riscontro che non erano (e non sono stati ritenuti) necessari. Ciò tanto più ove si consideri che la difesa, anche in sede di ricorso, non ha neppure indicato quali sarebbero gli elementi che avrebbero dovuto indurre a dubitare dell’attendibilità del C. e che dunque avrebbero reso necessaria l’acquisizione di riscontri estrinseci alle sue dichiarazioni.

Il motivo di ricorso è poi aspecifico in quanto omette di considerare il riscontro estrinseco alle dichiarazioni del denunciante rappresentato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza acquisite, le quali hanno ripreso l’autore del prelievo allo sportello bancomat, immortalando una donna estremamente somigliante alla L..

5. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse. Ed invero, secondo il disposto dell’art. 619 cod. proc. pen. gli errori di diritto nella motivazione non producono l’annullamento della sentenza impugnata se non hanno avuto influenza decisiva sulla decisione. Ciò detto, anche se fosse vero quanto dedotto dalla difesa, vale a dire che i Giudici di merito hanno male interpretato e applicato le norme che disciplinano il rito abbreviato e gli effetti processuali della scelta di tale rito speciale, resta il fatto che la loro decisione di ritenere non necessaria l’acquisizione di elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa e di reputare sufficienti tali dichiarazioni ai fini della affermazione di responsabilità è, per quanto detto esaminando il terzo motivo, giuridicamente corretta e non censurabile in questa sede. L’asserita errata applicazione delle norme indicate dalla difesa non ha dunque avuto alcun riflesso sulla correttezza della decisione.

6. Il quinto motivo di ricorso deduce questioni che, a ben vedere, non avevano costituito oggetto dei motivi di appello, ed è dunque inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ed invero, nell’atto di appello la cd ipotesi alternativa (vale a dire che ad eseguire il furto potevano essere stati gli operai presenti in casa) non era stata neppure specificamente dedotta, essendosi l’appellante limitato genericamente a prospettare (senza farne specifico motivo di gravame) che in casa erano presenti “soggetti alternativi sui quali concentrare le indagini e che non sono stati oggetto di approfondimento”. A fronte di tali deduzioni del tutto vaghe e generiche, la difesa non può dunque ragionevolmente dolersi del fatto che i Giudici di appello hanno omesso di motivare e/o non hanno adeguatamente motivato sulla cd ipotesi alternativa. Ipotesi alternativa che, peraltro, risulta essere stata implicitamente ma congruamente disattesa dalla motivazione del provvedimento impugnato, ove si consideri che nella sentenza si dà atto: che la carta bancomat è stata indebitamente utilizzata alle 15,20 circa, allorquando gli operai erano ancora in casa con la persona offesa (laddove invece la L. aveva lasciato il luogo di lavoro alle 14); che le immagini delle telecamere della banca mostrano che chi ha fatto il prelievo al bancomat è una donna estremamente somigliante all’imputata, per l’abbigliamento, i capelli, l’aspetto fisico ed utilizzava una vettura dello stesso tipo di quella in uso alla L..

7. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 26/06/2026

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