L’omessa trasmissione di atti al Tribunale del riesame determina la caducazione del provvedimento cautelare?

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Cass. pen., sez. II, 19/06/2026 (ud. 19/06/2026, dep. 16/07/2026), n. 26732 (Pres. Alma, Rel. Mostarda)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando l’omessa trasmissione al Tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determini la caducazione del provvedimento impugnato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Un Tribunale del riesame applicava nei confronti di un indagato, per un caso di usura, una misura cautelare personale.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione dell’art. 309 comma 10 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell’applicazione della misura, spettando all’indagato l’onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere (Sez. 5, n. 19979 del 15/02/2024).

I risvolti applicativi

L’omessa trasmissione di atti al Tribunale del riesame comporta la caducazione della misura cautelare solo se gli atti non trasmessi risultino determinanti ai fini della sua applicazione, con onere dell’indagato di specificarne la rilevanza decisiva.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26732 Anno 2026

Presidente: ALMA MARCO MARIA

Relatore: MOSTARDA FABIO

Data Udienza: 19/06/2026

Data Deposito: 16/07/2026

sul ricorso proposto da:

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;

lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore

lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. A. B., che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

preliminari del medesimo ufficio giudiziario aveva applicato a P. M. la

Si contesta al M. di aver preteso e ottenuto la dazione di interessi usurari tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., violazione dell’art. 309 comma 10 cod. proc. pen. La difesa eccepisce che al Tribunale del riesame non erano state trasmesse le chat tra l’indagato e le vittime presenti sul cellulare che era stato sequestrato dal PM; chat nelle quali erano presenti elementi a discarico ai quali il M. aveva fatto riferimento nel corso dell’interrogatorio preventivo reso al G.i.p. Né la mancata trasmissione di elementi favorevoli all’indagato era giustificata dal fatto, come invece affermato dal Tribunale, che sul dispositivo in sequestro erano ancora in corso accertamenti. Il Tribunale aveva dunque rigettato l’eccezione di inefficacia della misura facendo errata applicazione dell’art. 309 cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. La difesa lamenta che il Tribunale del riesame non ha motivato in relazione agli argomenti a discarico dedotti, ed in particolare in ordine al contenuto della già citate chat dalle quali emergeva, da un lato, che tra l’indagato e le vittime esistevano pregressi rapporti economici, e, dall’altro, che il M. era restio a concedere loro prestiti. Si lamenta altresì l’omessa valutazione delle indagini difensive depositate; secondo la difesa il Tribunale si era limitato a dichiarare tali indagini inutilizzabili per motivi formali, omettendo però di valutarne il contenuto se non altro come allegazioni difensive. Si deduce infine che anche in relazione alle esigenze cautelari la motivazione del Tribunale sarebbe meramente apparente in quanto fondata su formule stereotipate che non si confrontano con le deduzioni difensive.

3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

1. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto il rigetto della eccezione di inefficacia della misura cautelare ex art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per mancata trasmissione al Tribunale del riesame degli elementi sopravvenuti a favore dell’indagato, è manifestamente infondato.

Questa Corte ha infatti più volte ribadito che in tema di riesame delle misure

cautelari, qualora l’indagato si dolga della mancata trasmissione da parte del pubblico ministero di atti o documenti sopravvenuti a sé favorevoli, egli ha l’onere di specificare i contenuti di favore desumibili dagli atti non trasmessi, non potendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5405 del 27/01/2022, omissis, Rv. 283000 – 01). Nel caso in esame, il motivo di ricorso è sul punto del tutto generico, in quanto il difensore lamenta la mancata trasmissione di chat tra l’indagato e le vittime senza minimamente indicare quali sarebbero i messaggi rilevanti, quali il loro contenuto e soprattutto la loro rilevanza in relazione ai fatti di cui all’imputazione cautelare. Peraltro, è appena il caso di rilevare che secondo la stessa prospettazione difensiva i messaggi non trasmessi sarebbero serviti a confermare la versione alternativa dei fatti fornita dall’indagato in sede di interrogatorio preventivo; versione che il Tribunale del riesame, per quanto si dirà in seguito, ha puntualmente vagliato e ritenuto inidonea ad escludere la configurabilità dei reati di usura per cui si procede. Deve dunque essere ribadito il principio di diritto secondo il quale l’omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell’applicazione della misura, spettando all’indagato l’onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere (Sez. 5, n. 19979 del 15/02/2024, omissis, Rv. 286384 – 01).

Si deve inoltre considerare che, come più volte affermato da questa Corte, l’obbligo di trasmettere al tribunale del riesame gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non si estende a quegli atti o documenti che siano già nella disponibilità della difesa, con possibilità, quindi,

per quest’ultima, di utilizzarli e produrli con la richiesta di riesame o nel corso della successiva udienza (Sez. 2, n. 208 del 21/11/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 277785 – 01). Nel caso in esame, l’indagato era certamente a conoscenza delle contestazioni a suo carico e della richiesta di misura cautelare quanto meno dall’11/02/2026, essendo stato sottoposto ad interrogatorio preventivo ex art.

291, comma 1quater, cod. proc. pen. il 16/02/2026; il telefono cellulare contenente gli elementi asseritamente a lui favorevoli è rimasto nella disponibilità del M. sino al 04/03/2026 allorquando il dispositivo gli è stato sequestrato all’atto dell’esecuzione della misura. Ciò detto, risulta obiettivamente strumentale l’eccezione con la quale la difesa lamenta la mancata trasmissione da parte del PM al Tribunale del riesame di elementi asseritamente favorevoli che sono rimasti nella disponibilità dell’indagato per un apprezzabile lasso di tempo.

2. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto i gravi indizi di colpevolezza per i reati di usura, esula da quelli consentiti ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., in quanto si limita ad invocare una mera rivalutazione o lettura alternativa delle risultanze istruttorie che non è consentita in sede di legittimità. Il motivo è altresì privo della necessaria specificità in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.

Giova premettere e ribadire che, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte anche nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, omissis, Rv. 215828 – 01), in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge oppure la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, omissis, Rv. 270628 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, omissis, Rv. 276976 – 01).

Così individuati i limiti della cognizione e del sindacato di questa Corte in relazione all’ordinanza impugnata, occorre rilevare che il motivo articolato dal ricorrente non supera il vaglio di ammissibilità.

Quanto alle singole censure va infatti evidenziato quanto segue.

2.1. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il Tribunale del riesame (pag. 17-19) ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la versione alternativa fornita dall’indagato in relazione ai suoi rapporti economici con le vittime non fosse credibile e neppure rilevante. Si è infatti rilevato, quanto al capo b), che i rapporti economici tra il M. e la persona offesa relativi alla vicenda dello street food (di cui peraltro aveva parlato la stessa vittima V. C.) andavano tenuti ben distinti dal prestito usurario e nulla avevano a che fare con quest’ultima. Si è altresì evidenziato che la presunta ritrosia delM. ad elargire prestiti a D. C. era, per ovvie ragioni, inidonea ad escludere la configurabilità dei reati di cui al capo c).

Si tratta di motivazione adeguata, a fronte della quale la difesa non ha neppure prospettato specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, limitandosi a richiedere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie che non è consentita in sede di legittimità.

2.2. Quanto invece agli esiti delle indagini difensive, il Tribunale ha congruamente motivato in ordine alla loro inutilizzabilità processuale e alla impossibilità di trarre dagli atti allegati elementi di prova a discarico. Si è infatti evidenziato che la difesa aveva prodotto delle dichiarazioni scritte rese da soggetti asseritamente informati sui fatti le quali erano state inviate con una mail ordinaria al difensore dell’indagato, sicché, anche prescindendo dal mancato rispetto delle formalità previste dagli artt. 391-bis ss cod. proc. pen. per le indagini difensive, non vi era certezza alcuna sulla provenienza dei documenti e sulla identità dei dichiaranti. Conseguentemente (e correttamente) si è escluso che tali atti potessero essere utilizzati anche come semplici documenti ex art. 234 cod. proc. pen.

2.3. Anche in relazione alle esigenze cautelari il motivo risulta del tutto generico.

Il Tribunale del riesame (pag. 23-24) ha congruamente motivato in ordine all’esistenza e all’attualità del pericolo di recidiva valorizzando: 1) la reiterazione delle condotte (peraltro molto recenti); 2) la gravità dei fatti risultante dall’entità dei tassi di interesse praticati; 3) la natura professionale della condotta illecita; 4) la forte capacità di condizionamento che l’indagato ha dimostrato in relazione alle vittime. Si tratta di una motivazione nella quale non è dato ravvisare profili di contraddittorietà o manifesta illogicità (a ben vedere neppure specificamente dedotti dalla difesa).

In conclusione, le censure della difesa – più che denunciare specifiche violazioni di legge o criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato

–, si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, omissis, Rv. 284556 – 01).

3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 19/06/2026

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