Come distinguere, nella detenzione di stupefacenti, la connivenza non punibile dal concorso nel reato?

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Cass. pen., sez. IV, 4/06/2026 (ud. 4/06/2026, dep. 24/06/2026), n. 23406 (Pres. Dovere, Rel. Cappello)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come vada individuata la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato in tema di detenzione di sostanze stupefacenti.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale de L’Aquila rigettava una richiesta di riesame avverso l’ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Pescara, dal canto suo, aveva applicato all’indagato la misura cautelare più afflittiva, ritenendolo gravemente indiziato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge con riferimento ai principi in tema di concorso di persone nel reato e connivenza non punibile.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo – morale o materiale – alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito (Sez. 6 n. 14606 del 18/02/2010; Sez. 5 n. 2805 del 22/03/2013; Sez. 6 n. 47562 del 29/10/2013; Sez. 4 n. 4055 del 12/12/2013; Sez. 3 n. 41055 del 22/09/2015).

I risvolti applicativi

Nella detenzione di stupefacenti, la connivenza non punibile ricorre in presenza di una condotta meramente passiva, mentre il concorso richiede un contributo morale o materiale alla realizzazione del reato, sorretto dalla coscienza e volontà di concorrere nell’illecito.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4

Num. 23406

Anno 2026

Presidente: DOVERE SALVATORE

Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

Data Udienza: 04/06/2026

Data Deposito: 24/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: M. T. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 19/02/2026 del TRIB. LIBERTA’ di L’aquila

svolta la relazione svolta dalla Consigliera Gabriella CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di L’Aquila ha rigettato la richiesta di riesame avverso l’ordinanza, con la quale il GIP del Tribunale di Pescara aveva applicato a T. M. la misura cautelare più afflittiva, ritenendolo gravemente indiziato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il Tribunale ha ricostruito l’esito dell’accertamento di PG che ha portato all’arresto in flagranza dell’indagato (unitamente a D. P. e A. P.), nei termini così riassumibili: all’esito di un servizio di osservazione e controllo attivato sulla base di una segnalazione confidenziale che indicava l’abitazione del P. come casa di spaccio, gestita dal M. con l’aiuto del P., gli operanti notavano, in data 05/02/2026, un soggetto, identificato in M. D. M., entrare nella palazzina; seguito costui senza farsi notare, lo vedevano entrare nell’abitazione accolto dal M.. Dopo avere bussato alla porta (l’appartamento non essendo dotato di campanello), gli operanti venivano accolti dallo stesso M. che ometteva di verificare l’identità di chi bussava prima di aprire l’uscio; l’uomo manifestava un evidente nervosismo alla vista delle forze dell’ordine; gli operanti trovavano M. accanto al terzo indagato, D. P., quindi, più distanti, il P. e il D. M.; nonostante l’azione di disturbo messa in atto da due degli indagati, gli operanti rinvenivano ai piedi di M. e P. un involucro contenente sostanza risultata cocaina per gr. 54,41, la cui presenza era stata notata solo dopo che i citati M. e P. si erano tolti i rispettivi giubbotti, l’involucro non trovandosi sul pavimento al momento dell’ingresso degli operanti che lo avrebbero notato grazie al suo colore bianco, risaltante sul pavimento scuro per la sporcizia; nella disponibilità di P. e di M., inoltre, venivano rinvenute rispettivamente le somme di euro 600,00 e 530,00, in banconote di vario taglio; nell’abitazione, invece, venivano rinvenuti un bilancino di precisione, una macchina per il confezionamento sottovuoto, altri quantitativi di stupefacente (cocaina e hashish) già pronti per il commercio e l’ulteriore somma di euro 60,00; di fronte all’appartamento si trovava l’abitazione della sorella di M., nonché cugina del P..

La premessa, necessaria in riferimento al contenuto dei motivi di ricorso, ha costituito la base fattuale di riferimento che il Tribunale del riesame ha utilizzato per confermare la gravità indiziaria nei confronti del M..

In particolare, quel giudice ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del P., il quale aveva inteso scagionare gli altri coindagati rispetto all’attività di spaccio, dallo stesso ammessa, affermando di aver gettato lui stesso a terra l’involucro contenente la cocaina, rinvenuto ai piedi dei citati M. e P., e ciò per più ragioni: l’uomo non era in grado di offrire alcuna garanzia per ottenere a credito un quantitativo di droga di tale valore, come già stigmatizzato dal GIP; già nell’ordinanza genetica si era dato atto della stabile dedizione della coppia P. – M. a quel traffico; la versione del P. collideva con due dati fattuali, vale a dire con quanto riferito dalla PG che non aveva visto il presunto lancio dell’involucro da parte del P., che si trovava distante dagli altri due; l’atteggiamento di dimestichezza e padronanza dell’ambiente manifestato dal M. il quale, dopo aver sentito bussare alla porta, senza accertarsi dell’identità di chi bussava, aveva aperto l’uscio.

Quel giudice, ha ritenuto la gravità indiziaria necessaria nei confronti dell’indagato, valorizzando altresì elementi fattuali quali la accertata presenza del M. insieme all’acquirente D. M. (il quale, dal canto suo, aveva confermato che, al momento del suo arrivo in quella casa, i tre indagati erano tutti presenti) e gli altri due indagati; la destinazione allo spaccio di quell’abitazione, come confermato dal P., ma anche dallo stesso D. M. (il quale dichiarava di recarvisi per acquistare stupefacente da mesi); la conoscenza del luogo in virtù della vicinanza dell’abitazione della parente (sorella) sullo stesso pianerottolo. Ha, infine, ritenuto non decisive le circostanze opposte dall’indagato, frutto di indagini difensive: quanto all’argomento per il quale gli operanti, nell’occorso, non sarebbero entrati dopo il D. M. (un abitante della palazzina non avendoli notati), ha spiegato che ciò poteva dipendere dalla loro abilità a non essere avvistati; quanto alla versione del M., secondo cui egli sarebbe sopraggiunto in quella casa dopo il D. M., la stessa è stata ritenuta ininfluente rispetto a quanto constatato dagli operanti, vale a dire la sua presenza vicino al P. e all’involucro incriminante, essa non spiegando neppure il suo atteggiamento di “padronanza” del luogo; infine, la riconducibilità della somma di euro 300,00 a una precedente vincita alle slot machines, non spiegando la disponibilità della restante somma di euro 230,00, comunque ingiustificata rispetto ai redditi, la stessa essendo peraltro suddivisa in banconote di medio e piccolo taglio. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale ha ritenuto di dover escludere una spiegazione in termini di connivenza non punibile dell’indagato alla luce di alcuni, dirimenti fattori: le modalità del rinvenimento dell’involucro di cocaina, che gli operanti hanno ricondotto al momento in cui P. e M. si erano tolti i rispettivi giubbotti, i successivi accertamenti potendo semmai approfondire da quale dei due fosse caduto; l’atteggiamento di dimestichezza e padronanza del luogo ostentato dal M. all’interno di quella che è una casa di spaccio, conosciuta dall’indagato anche per la vicinanza con la casa della sorella; infine, la discrasia tra le dichiarazioni rese dal P. e dal M. quanto alle ragioni della loro presenza in quel luogo in concomitanza dell’arrivo di un acquirente, il primo avendo affermato di essere andato dal P. perché non aveva trovato in casa la cugina, sorella del M.; quest’ultimo aveva, al contrario, affermato che la sorella lo stava aspettando per festeggiare la vincita alle slot machines insieme al P..

3. La difesa del M. ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto vizio della motivazione quanto alla sussistenza della gravità indiziaria e violazione di legge con riferimento ai principi in tema di concorso di persone nel reato e connivenza non punibile. In particolare, ha contestato la valutazione di scarsa credibilità della confessione autoaccusatoria del P., la stessa basandosi su una massima d’esperienza, quella per la quale un soggetto nullatenente non possa ottenere droga a credito, sebbene il D. M. avesse indicato proprio il P. come suo pusher di riferimento da circa un anno; ha contestato, altresì, la valutazione di quanto osservato dagli operanti, i quali avevano affermato che al momento del loro ingresso l’involucro non era presente, in quanto non ancora gettato, senza che costoro avessero visto l’autore del gesto che, siccome repentino, sarebbe potuto sfuggire in un momento concitato come un’irruzione di polizia; inoltre, il Tribunale non avrebbe individuato alcun atto concreto, posto in essere dal M., qualificabile come contributo concorsuale, la difesa contestando la valenza a tal fine dell’apertura della porta e del possesso del denaro, ritenendo la somma di euro 230,00 compatibile con le normali disponibilità di chiunque.

4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo.

2. Quanto alle censure che attaccano il ragionamento esplicativo del Tribunale, intanto, va ricordato che per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non operano i criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192 comma secondo cod. proc. pen., essendo sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati che gli sono addebitati (Sez. 4, n. 185889 del 14/02/2013, omissis, Rv. 255928 – 01), ciò in quanto i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, omissis, Rv. 256731 – 01; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/014, omissis, Rv. 261963 – 01; n. 53369 del 09/11/2016, omissis, Rv. 268683 – 01; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, omissis Rv. 275805 – 01; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, omissis, Rv. 276364 – 01; Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 287532 – 01). Inoltre, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, omissis, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, omissis, Rv. 255460 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, omissis, Rv. 265244 – 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, omissis, Rv. 284556 – 01). E, nel medesimo senso, si è pure affermato che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2 n. 31553 del 17/05/2017, omissis, Rv. 270628 – 01; Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017, omissis, Rv. 269884 – 01).

2.1. Nella specie, la difesa ha impostato il ricorso articolando una censura intesa a dimostrare la insussistenza di un compendio probatorio attestante, ai sensi del criterio di giudizio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la prova della penale responsabilità dell’indagato, laddove, le argomentazioni censurate sono, invece, del tutto adeguate ai fini dello scrutinio della sussistenza della gravità indiziaria a carico del medesimo. Dette argomentazioni, peraltro, sono suffragate da elementi fattuali rimasti accertati allo stato delle indagini svolte, rispetto ai quali la difesa ha opposto una diversa spiegazione che, tuttavia, non costituisce doglianza deducibile in questa sede, per come sopra ricordato.

2.2. Quanto alla dedotta violazione di legge, invece, deve ricordarsi che, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo – morale o materiale – alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito [Sez. 6 n. 14606 del 18/02/2010, omissis, Rv. 247127 – 01; Sez. 5 n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 258953 – 01; Sez. 6 n. 47562 del 29/10/2013, omissis, Rv. 257465 – 01; Sez. 4 n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 258186 – 01; Sez. 3 n. 41055 del 22/09/2015, omissis, Rv. 265167 – 01].

3. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 04/06/2026

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