È ricorribile per Cassazione il provvedimento che annulla la revoca dell’ordine di sospensione dell’esecuzione?

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Cass. pen., sez. I, 5/03/2026 (ud. 5/03/2026, dep. 4/06/2026), n. 20628 (Pres. Santalucia, Rel. Valiante)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il provvedimento, con cui il giudice dell’esecuzione annulli il decreto di revoca dell’ordine di sospensione dell’esecuzione, sia ricorribile per Cassazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale per i minorenni di Firenze prevedeva su un’istanza di rinnovazione della notifica di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di della medesima città, onde essere rimessa in termini per richiedere una misura alternativa.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto infondato, osservava in via preliminare che il provvedimento, con cui il giudice dell’esecuzione annulli il decreto di revoca dell’ordine di sospensione dell’esecuzione, non è ricorribile per Cassazione (Sez. 1, n. 27836 dell’8/4/2013).

I risvolti applicativi

Il provvedimento, con cui il giudice dell’esecuzione annulla il decreto di revoca dell’ordine di sospensione dell’esecuzione, non è suscettibile di ricorso per Cassazione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 20628 Anno 2026

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE

Relatore: VALIANTE PAOLO

Data Udienza: 05/03/2026

Data Deposito: 04/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

n e l p r o c e d i m e n t o a c a r i c o d i

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

avverso l’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Firenze del 29/10/2025

visti gli atti;

udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale

Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 29.10.2025, il Tribunale per i minorenni di Firenze ha provveduto su un’istanza di XXXXXXXXXXXXXXXX di rinnovazione della notifica dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze in data 22.5.2025, onde essere rimessa in termini per richiedere una misura alternativa.

Il Tribunale ha accolto l’istanza, osservando che la condannata risultava residente a Roma in via S. V.n. 34, ovvero l’indirizzo riportato anche nell’ordine di esecuzione. Ciò nonostante, il verbale di vane ricerche è stato redatto dopo averla cercata al diverso indirizzo di via C. L. e specificando anche che l’indirizzo di residenza anagrafica di via M. V. in … era solo una residenza fittizia concessa dal comune ai senza fissa dimora. Invece, non è risultato alcun accesso all’indirizzo che risultava dalla sentenza di merito, in cui si legge che il decreto di citazione le era stato notificato mediante consegna a mani.

Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che la notifica della revoca dell’ordine di sospensione dell’esecuzione – cui il pubblico ministero aveva proceduto in data 28.7.2025 – non si sia perfezionata e, previo ripristino dell’originario ordine con sospensione dell’esecuzione, ha rimesso in termini la condannata per la richiesta di una misura alternativa.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, articolando due motivi.

2.1 Con il primo motivo deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

Il ricorso lamenta che il Tribunale abbia accolto l’istanza per motivi diversi da quelli che erano stati prospettati dalla difesa della condannata, in cui si rappresentava che la XXXXXXXXX risiedesse anagraficamente in via M. V. nel comune di Roma.

Quindi, solo in udienza la difesa ha fatto presente che la condannata abitava in via S. V., peraltro in contrasto con la stessa indicazione data dalla XXXXXXXXX al momento dell’arresto (poi avvenuto il 18.9.2025) dell’indirizzo di via C. P..

Dal verbale di vane ricerche del 27.5.2025, si ricava che le ricerche si erano svolte presso l’ultima dimora conosciuta di via C. L. …, indirizzo tuttavia corrispondente alla serranda di un garage in evidente stato di abbandono.

Di conseguenza, dagli atti a disposizione del Tribunale non risultava dubbio che la XXXXXXXXX fosse al momento delle ricerche da considerarsi persona irreperibile.

2.2 Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen.

Si lamenta che l’ordinanza impugnata abbia violato l’art 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., il quale dispone che, quando è provato che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso, il pubblico ministero può assumere le opportune informazioni anche presso il difensore ai fini della rinnovazione della notifica. Si tratta, quindi, di una previsione che si colloca in una fase precedente alla eventuale revoca del decreto di sospensione. Nel caso di specie, al momento della revoca non vi era alcun elemento idoneo a far dubitare della possibile reperibilità della condannata, né era intervenuta la nomina di un difensore di fiducia. Ne discende che non poteva essere applicato, come ha fatto il Tribunale, l’art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., in quanto norma che non si applica ai casi di condannato irreperibile, latitante o evaso.

Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione, nel dichiarare la nullità della notifica del decreto di revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione, ha ecceduto i limiti dei propri poteri, sindacando un atto che la legge considera nella discrezionalità del pubblico ministero.

3. Con requisitoria scritta dell’11.12.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto il Tribunale ha correttamente rilevato che la condannata non era stata ricercata nel domicilio che aveva indicato all’epoca del processo di cognizione e presso il quale il decreto che dispone il giudizio era stato notificato a mani proprie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Deve premettersi che questa Corte ha già avuto modo di affermare che il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione annulli il decreto di revoca dell’ordine di sospensione dell’esecuzione non è ricorribile per cassazione (Sez. 1, n. 27836 dell’8/4/2013, omissis, Rv. 255994 – 01).

Anche nel caso di specie il provvedimento impugnato non è affetto, neanche nella prospettazione d’impugnazione, da alcuna delle condizioni patologiche per le quali è proponibile, per violazione di legge processuale, il ricorso per cassazione.

Lo stesso ricorrente lamenta, con il primo motivo, esclusivamente un vizio di motivazione dell’ordinanza adottata dal Tribunale per i minorenni di Firenze.

Peraltro, il provvedimento in questione non è censurabile nemmeno sotto quest’ultimo profilo, in quanto effettivamente il decreto di irreperibilità della condannata – sulla base del quale è stata poi revocata la sospensione dell’ordine di esecuzione – non era da considerarsi validamente emesso.

Infatti, le ricerche della XXXXXXXXX, dopo l’esito infruttuoso presso la residenza anagrafica notoriamente fittizia (in quanto riservata dal comune di …  ai senza fissa dimora), avrebbero dovuto estendersi, secondo quanto previsto dall’art. 159 cod. proc. pen., all’ultima dimora conosciuta.

Ora, la polizia giudiziaria ha individuato tale dimora nell’indirizzo di via C. L. , che, secondo quanto afferma, ma senza comprovarlo, il pubblico ministeroricorrente, risultava dalla banca dati di polizia.

Resta, il fatto, però, che dagli atti del procedimento penale risultava in cognizione – fase nella quale la XXXXXXXXX aveva ricevuto regolare notifica del decreto di citazione – il diverso indirizzo di via Sebastiano Vinci, dove tuttavia la condannata non è stata cercata. Si tratta, peraltro, del medesimo indirizzo che era stato riportato nell’ordine di esecuzione formato dalla stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze.

Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione non ha errato nel ritenere che le ricerche fossero incomplete e che la notifica della revoca dell’ordine di sospensione non si fosse perfezionata.

2. Con il secondo motivo, poi, si eccepisce la erronea applicazione dell’art. 656, comma

8-bis, cod. proc. pen., in quanto norma – si sostiene – che non avrebbe potuto essere applicata se non in una fase anteriore alla revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione e comunque non nei confronti di soggetti irreperibili.

Si tratta, tuttavia, di doglianza manifestamente infondata, giacché il giudice dell’esecuzione, accertato correttamente che il decreto di irreperibilità era stato emesso in violazione dell’art. 159 cod. proc. pen., ha piuttosto dichiarato la nullità della notifica della revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione.

Dunque, non ha alcun pregio la censura relativa all’art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., il cui presupposto è evidentemente la formale regolarità della notifica del decreto di sospensione.

L’esclusione dell’applicazione agli irreperibili della norma in questione si fonda sulla considerazione (cfr. Sez. 1, n. 33125 del 29/1/2019, omissis, Rv. 276411 – 01; Sez. 1, n. 14977 del 25/10/2023, dep. 2024, omissis, n.m.) che l’assunzione di complete informazioni, in ordine ai luoghi del possibile rintraccio del condannato, costituisce proprio il presupposto, quando le ricerche abbiano sortito esito negativo ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., per la corrispondente declaratoria di irreperibilità, sicché la loro reiterazione non assolverebbe ad alcuna ulteriore, effettiva funzione (peraltro, nel caso di specie a condannata era stata di fatto poi rinvenuta ed arrestata per effetto della revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione).

Ma, quando si ritenga, prima ancora, che l’irreperibilità sia stata impropriamente dichiarata e che non sia conseguentemente attivabile il meccanismo della notifica secondo modalità volte ad assicurare almeno la mera conoscenza legale dell’atto da parte del condannato, non si può porre alcuna questione di eventuale applicazione dell’art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen.

3. Alla luce di quanto fin qui complessivamente considerato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica, non segue la condanna alpagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa per le ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 05/03/2026

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