In sede esecutiva è applicabile la continuazione ex art. 671 c.p.p. anche per reati con pena già espiata?

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Cass. pen., sez. I, 25/03/2026 (ud. 25/03/2026, dep. 28/05/2026), n. 19609 (Pres. Boni, Rel. Natalini)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in sede esecutiva, sia consentita l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. anche in relazione a reati la cui pena, in esito a sentenza di condanna, sia stata già espiata.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell’esecuzione, in esito ad un’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato proposta ex art. 671 cod. proc. pen., la parzialmente respingeva, riconoscendo la continuazione relativamente ad alcune sentenze.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante il quale, con un unico motivo, deduceva l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era formulato il seguente principio di diritto: «In sede esecutiva è consentita l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. anche in relazione a reati la cui pena, in esito a sentenza di condanna, sia stata già espiata».

I risvolti applicativi

In sede esecutiva, l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p.[1] è ammessa anche con riferimento a reati la cui pena risulti già integralmente espiata a seguito di sentenza di condanna.

[1]Ai sensi del quale: “1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. 2. Il giudice dell’esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. 2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, quarto comma, del codice penale. 3. Il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 19609 Anno 2026

Presidente: BONI MONICA

Relatore: NATALINI ALDO

Data Udienza: 25/03/2026

Data Deposito: 28/05/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

S. L. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 24/11/2025 del TRIBUNALE di ISERNIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza n. 2024/67 SIGE emessa il 24 novembre 2025 e depositata il 16 dicembre 2025 in esito all’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell’interesse di L. S., l’ha parzialmente respinta riconoscendo la continuazione relativamente alle seguenti sentenze:

– n. 1525/2014 emessa in data 13/05/2009 dal Tribunale di Napoli (irrevocabile il 17/10/2024) di condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 3.282,00 di multa;

– n. 104/2014 emessa in data 27/03/2014 dal Tribunale di Isernia (irrevocabile il 20/09/2016), mentre l’ha esclusa relativamente alla sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 13 maggio 2009, irrevocabile il 17 ottobre 2014, di condanna alla pena di anni

due di reclusione per essere la stessa già eseguita dal 19 gennaio 2010 al 20 dicembre

2011; conseguentemente ha rideterminato la pena – per come indicata nel dispositivo – nella

misura di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 4.282,00 di multa.

2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del S., articolato in unico motivo, in cui deduce l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.

Si eccepisce che il giudice dell’esecuzione ha denegando il reato continuato rispetto al reato di cui alla prima sentenza (G.U.P. Tribunale di Napoli del 13 maggio 2009, irrevocabile il 17 ottobre 2014) con una motivazione laconica e comunque erronea basata sull’essere la relativa pena già eseguita.

Quanto alla parte del provvedimento che riconosce la continuazione tra le due sentenze n. 1524/2014 del Tribunale Napoli e n. 104/2014 del Tribunale di Isernia, si lamenta l’incomprensibilità del calcolo aritmetico della pena rideterminata giacché il giudice dell’esecuzione ha disposto la “condanna” del S. L. alla pena di anni due (così corretta, a penna, nel dispositivo) e mesi sei di reclusione ed euro 4.282,00 di multa, dopo aver esposto in parte motiva un computo di pena incomprensibile e comunque errato, avendo indicato la pena di “anni 3 mesi 6 di reclusione” (scaturita dalla pena di anni 2 mesi 8

di reclusione + 1/3 per la continuazione” (pagg. 1-2 ord. imp.); anche se nel “PQM” sembra rilevarsi una decisione in bonam partem la lettura del provvedimento, si denuncia, oltre alla discrasia tra dispositivo e motivazione, la grave carenza motivazionale e la violazione dei criteri di calcolo ex art. 81 cpv. cod. pen., aritmeticamente errati e comunque incomprensibili.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, con requisitoria scritta del 28 gennaio

2026, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto.

1. è fondata la prima doglianza con cui si lamenta il rigetto, in parte qua, dell’istanza di riconoscimento della continuazione in relazione alla prima sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli il 13 maggio 2009, irrevocabile il 17 ottobre 2014, di condanna alla pena di anni due di reclusione, pena già eseguita dal 19 gennaio 2010 al 20 dicembre 2011.

L’assunto che sembra ispirare l’esclusione del beneficio, peraltro neppure compiutamente argomentata, ossia che “la pena collegata al primo dei tre provvedimenti, come da casellario giudiziale in atti, è stata eseguita” (pag. 1 ord. imp.), è del tutto privo di fondamento giuridico.

Va infatti ribadito il principio – reiteratamente affermato da questa Corte rispetto ai reati estinti – secondo cui «in sede esecutiva, è consentita l’applicazione della disciplina della continuazione anche in relazione a reati già estinti, sussistendo l’interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell’art. 671 cod. proc. pen., anche se da essa non derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all’entità della pena da espiare, in ragione degli ulteriori effetti che possono conseguirne» (da ultimo Sez. 1, n. 25118 del 15/04/2025, omissis, Rv. 288172-01; conf. Sez. 1, n. 33921 del 07/07/2015, omissis, Rv. 264893-1; Sez. 1, n. 27639 del 12/04/2013, omissis, Rv. 256777-01; Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, omissis, Rv. 240804-01; Sez. 1, n. 9825 del 05/02/2009, omissis, Rv. 243292-01).

Detto principio è applicabile, per eadem ratio, anche all’ipotesi al vaglio della pena espiata. Difatti, «l’interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell’art. 671 cod. proc. pen. sussiste anche se detta riconsiderazione non determina immediate e concrete conseguenze rispetto all’entità delle pene da espiare. L’interesse è da ravvisare nella finalità di potere imputare, ove ne sussistano i presupposti, ad altra condanna la pena di fatto espiata oltre la misura rideterminata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato» (Sez. 1, n. 27639 del 12/04/2013, cit., in motiv.; cfr. altresì Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, cit., in motiv.).

Ha errato, pertanto, il Tribunale di Isernia nel fondare il rigetto dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. sulla base dell’argomento dell’intervenuta espiazione della pena per il titolo che il condannato richiedeva di porre in continuazione.

Il provvedimento impugnato va pertanto annullato in applicazione del seguente principio di diritto:

«In sede esecutiva è consentita l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. anche in relazione a reati la cui pena, in esito a sentenza di condanna, sia stata già espiata.

2. Anche la seconda doglianza è fondata in quanto l’impugnato provvedimento è viziato, in più parti e per plurime ragioni, pure nella parte in cui ha accolto l’istanza di continuazione in executivis.

Sul punto, il Giudice dell’esecuzione ha disposto la “condanna” – termine impropriamente utilizzato sia in parte motiva che nella parte dispositiva – del S. alla pena di anni due (misura così corretta, a penna, nel dispositivo) e mesi sei di reclusione ed euro 4.282,00 di multa dopo aver esposto in parte motiva un computo di pena incomprensibile e comunque aritmeticamente errato (avendo indicato la pena di “anni 3 mesi 6 di reclusione”, scaturita dalla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione + 1/3 per la continuazione”: pagg. 1-2 ord. imp.).

Oltre all’evidente discrasia tra dispositivo e motivazione, in parte qua il provvedimento è affetto da grave carenza motivazionale perché non esplicita affatto la modalità di calcolo utilizzata al fine della (ri)determinazione della pena a seguito dell’applicazione della disciplina del reato continuato.

3. In conclusione, il provvedimento va annullato per nuovo giudizio al Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost. sent. n. 183 del 2013), per un nuovo giudizio sull’istanza di riconoscimento della continuazione che, libero nell’esito, sia emendato dai plurimi vizi riscontrati.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Isernia

Così è deciso, 25/03/2026

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