Come va contestato il provvedimento de plano nelle materie disciplinate dall’art. 667, comma 4, c.p.p.?

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Cass. pen., sez. I, 17/03/2026 (ud. 17/03/2026, dep. 20/05/2026), n. 18206 (Pres. De Marzo, Rel. Mattei)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come vada contestato il provvedimento de plano nelle materie disciplinate dall’art. 667, comma 4, c.p.p.[1].

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile un’istanza di riabilitazione, non essendo ancora decorso il triennio di cui all’art. 179 cod. pen. dal passaggio in giudicato della sentenza.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e, in particolare dell’art. 624 e 548 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, osservava, in via preliminare, che, nelle materie disciplinate dall’art. 667, comma 4 cod. proc. pen., il provvedimento assunto de plano, sia che decida nel merito, sia che dichiari l’inammissibilità, può essere contestato solo nelle forme dell’opposizione avanti il medesimo giudice (Sez. 1, ord. n. 12233 del 2025; Sez. 1, ord. n. 19726 del 04/04/2024).

I risvolti applicativi

Nelle materie disciplinate dall’art. 667, comma 4, c.p.p., il provvedimento adottato de plano, tanto se decisorio nel merito quanto se dichiarativo dell’inammissibilità, è impugnabile esclusivamente mediante opposizione dinanzi al medesimo giudice che lo ha emesso.

[1]Ai sensi del quale: “Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell’articolo 666. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18206 Anno 2026

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE

Relatore: MATTEI SILVIA

Data Udienza: 17/03/2026

Data Deposito: 20/05/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

R. O., nato a … il …

avverso il decreto del 01/08/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze

udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Fabrizio Vanorio, il quale ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo esame

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 1 agosto 2025, pronunciato ai sensi dell’art. 678 e 666, comma 2 cod. proc. pen., il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l’istanza di riabilitazione proposta dall’odierno ricorrente non essendo ancora decorso il triennio di cui all’art. 179 cod. pen. dal passaggio in giudicato della sentenza.

2. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. che si riporta nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

Riferisce che il ricorrente veniva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta con sentenza del 24.3.2017 del Gip del Tribunale di Firenze. La Corte di appello, con sentenza del 17.5.2018, riformava la sentenza, rideterminando la pena in anni due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione, con sentenza n. 2385 del 24 giugno 2019, annullava senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al capo f), eliminando la relativa pena di giorni 40 di reclusione e rideterminando la pena in anni 1, mesi 10 e giorno 20 di reclusione e annullava con rinvio la sentenza relativamente alle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma r.d. n. 267 del 1942. Con sentenza del 13.7.2023, irrevocabile il 25.7.2023, la Corte di appello, chiamata a pronunciarsi sulle pene accessorie, dichiarava R. inabilitato per la durata di anni 1 dall’esercizio dell’impresa commerciale e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualunque impresa per lo stesso tempo e revocava la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni 5. Il ricorrente ottemperava al versamento delle spese processuali. Chiedeva, quindi, la riabilitazione con istanza del 21.7.2025, ritenendo sussistenti le condizioni per la riabilitazione ovvero il decorso del tempo, l’adempimento delle obbligazioni civili, il pagamento delle spese processuali e la buona condotta, ma il Tribunale di sorveglianza di Firenze respingeva l’istanza, affermando che non era decorso il triennio di cui all’art. 179 cod. pen.

Tanto ricostruito in fatto, eccepisce la violazione di legge e, in particolare dell’art. 624 e 548 cod. proc. pen., in quanto il dies a quo per il calcolo del termine di riabilitazione deve decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sulla responsabilità penale dell’imputato e sulla determinazione della pena in via definitiva, rimanendo irrilevanti ai fini di interesse, il successivo giudicato sulle pene accessorie. Il triennio, pertanto, va calcolato dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definitivamente condannato l’imputato con il beneficio della sospensione condizionale della pena e, quindi, dal 24 giugno 2019, data di pronuncia della sentenza della Corte di cassazione relativa all’accertamento del reato, alla responsabilità del ricorrente e alla determinazione del quantum sanzionatorio.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del decreto impugnato. Ha osservato che il termine di cui all’art. 179 cod. pen. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato in punto di responsabilità e determinazione della pena in via definitiva ovvero 24.6.2019, data della pronuncia della Corte di cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio.

2. Deve premettersi che, in base al disposto dell’art. 678, comma 1-bis cod. proc. pen., il Tribunale di sorveglianza è competente a provvedere nella materia relativa alla richiesta di riabilitazione.

La norma dispone che il Tribunale proceda nelle forme di cui all’art. 667, comma 4 cod. proc. pen. ovvero senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato e prevede che, avverso il provvedimento, possa proporsi opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. In caso di opposizione, quindi, si procede con rito camerale, all’esito del quale il giudice emette un provvedimento suscettibile di essere impugnato con ricorso per cassazione.

Si è ulteriormente precisato che la menzionata procedura trova

applicazione sia nelle ipotesi nelle quali il giudice decida con ordinanza pronunciata de plano nel merito dell’istanza, sia nei casi nei quali il giudice si limiti ad una pronuncia di inammissibilità. Anche in tal caso, in deroga al disposto di cui all’art. 666, comma 2 cod. proc. pen, il quale prevede che, contro il decreto inammissibilità si proponga ricorso per cassazione, questa Corte ha ritenuto che debba proporsi opposizione al giudice, il quale procederà con rito camerale.

Ciò in quanto, nella fase dell’esecuzione penale sono individuabili due riti: uno, disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen., il quale prevede che il giudice fissi udienza camerale, all’esito della quale decide con ordinanza, impugnabile con ricorso in cassazione, salvo che, in presenza delle condizioni di cui al comma 2, l’istanza debba essere dichiarata inammissibile, nel qual caso decide de plano con provvedimento ugualmente ricorribile per cassazione.

Un secondo rito, quello di cui all’art. 667, comma 4 cod. proc. pen., il quale, come già evidenziato, prevede una pronuncia de plano, avverso la quale può essere proposta solo opposizione al medesimo giudice. Tale mezzo di “impugnazione”, in assenza di diversa previsione, deve applicarsi anche nei casi nei quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile. Ne consegue, che, nelle materie disciplinate dall’art. 667, comma 4 cod. proc. pen., il provvedimento assunto de plano, sia che decida nel merito, sia che dichiari l’inammissibilità, può essere contestato solo nelle forme dell’opposizione avanti il medesimo giudice (Sez. 1, ord. n. 12233 del 2025; Sez. 1, ord. n. 19726 del 04/04/2024 n.m.).

È da aggiungere che, in conformità all’indirizzo espresso con la sentenza Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Rv. 285720-01, il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza emessa de plano nelle materie di cui all’art. 667, comma 4 cod. proc. pen., deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente in applicazione del principio del favor impugnationis e di conservazione degli atti giuridici.

3. Il caso di specie presenta, tuttavia, una peculiarità che impedisce lo sviluppo processuale evidenziato. Ciò in quanto il provvedimento di inammissibilità impugnato, risulta emesso de plano ai sensi dell’art. 678, comma 1-bis e 667, comma 4 cod. proc. pen., non dal Tribunale di sorveglianza, quale organo collegiale competente a provvedere in base all’art. 678, comma 1-bis cod. proc. pen sulla materia della riabilitazione, bensì dal solo Presidente del Tribunale di sorveglianza, e, quindi, in violazione delle norme sulla costituzione dell’organo giudicante.

Ne consegue che non può procedersi ad una riqualificazione dell’impugnazione in opposizione con trasmissione al giudice che ha emesso il provvedimento de plano in quanto tale soluzione presuppone l’identità dell’organo giudicante che ha emesso il provvedimento di inammissibilità e quello cui deve essere rivolta l’opposizione.

Deve, conseguentemente, annullarsi senza rinvio il decreto impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze perché provveda sull’istanza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Così è deciso, 17/03/2026

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