Cass. pen., sez. II, 23/04/2026 (ud. 23/04/2026, dep. 21/05/2026), n. 18394 (Pres. Ariolli, Rel. Minutillo Turtur)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di sequestro preventivo, sia necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Napoli rigettava un appello proposto da un indagato e da una terza interessata avverso un’ordinanza pronunciata in dal Gip presso il Tribunale della medesima città, con la quale era stata rigettata la richiesta di restituzione della somma di euro 242.000,00.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione i difensori.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di sequestro preventivo è “non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti“, vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato” (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014; Sez. 2, n. 2248 del 11/12/2013; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018; Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019; Sez. 4, n.20341 del 03/04/2024), correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato.
I risvolti applicativi
In tema di sequestro preventivo, non è richiesta la sussistenza, né la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto attinto dalla misura.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18394 Anno 2026
Presidente: ARIOLLI GIOVANNI
Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA
Data Udienza: 23/04/2026
Data Deposito: 21/05/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
F. D. nato ad … il …
G. E. nata ad … il …
avverso l’ordinanza del 23/01/2026 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati;
sentite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. G. D. e Avv. V. M., che si sono riportati ai motivi, chiedendone l’accoglimento con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23/06/2026 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto da F. D., quale indagato, e G. E., quale terza interessata, avverso l’ordinanza pronunciata in data 19/09/2025 dal Gip presso il Tribunale di Napoli, con la quale era stata rigettata la richiesta di restituzione della somma di euro 242.000,00.
2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione con unico atto, per il tramite dei propri difensori F. D. e G. E., articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di norme processuali ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza di norme stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, avendo il Tribunale reso una motivazione irragionevole quanto alla sussistenza del fumus dei reati provvisoriamente ascritti, del periculum in mora e della pertinenzialità della somma in sequestro. La difesa ha richiamato la scansione temporale delle vicende oggetto di indagine (perquisizioni e sequestri a carico del F., presso la sua abitazione e presso la società D.& E. L. s.r.l.; apposizione di vincolo e sequestro probatorio ed in seguito sequestro preventivo (per i delitti di cui agli artt. 473 e 648 cod. pen.) avente ad oggetto numerosi orologi e consistenti somme di denaro. La difesa ha osservato che, nonostante la allegazione di elementi di decisa novità, confluiti nella consulenza di parte, il Tribunale aveva omesso di confrontarsi con le allegazioni della difesa e aveva rigettato la richiesta di restituzione anche della somma di denaro con una motivazione sostanzialmente apparente. Anche il Gip aveva utilizzato elementi di valutazione del tutto generici ed astratti, che erano stati ampiamente criticati dalla difesa, senza alcuna effettiva risposta (pag.7 del ricorso). Osservava, infine, la difesa che anche l’analisi delle captazioni era stata parziale e superficiale, atteso che dalle stesse era emerso lo svolgimento di una regolare attività di compravendita di orologi, come dimostrava la disponibilità in capo alla società della G. di numerosi certificati di autenticità, che venivano infatti restituiti ai legittimi proprietari, mentre il Tribunale aveva mantenuto il vincolo sulla base della mancanza di documentazione per soli 20 orologi rispetto ai 97 iniziali, per giungere a conclusioni apodittiche quanto alla sussistenza di elementi indicativi del delitto di contraffazione, non apparendo
sufficiente a tal fine il riferimento al macchinario rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, in assenza di qualsiasi riscontro rispetto all’utilizzo di tale macchinario; nello stesso senso la difesa ha rilevato come si debba ritenere scriteriato e in violazione di legge il mantenimento del sequestro per una somma di denaro che non ha affatto natura sospetta, ma è invece di provenienza certa e dichiarata a fini fiscali e tributari.
2.2. Violazione di norme processuali ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza di norme stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, avendo il Tribunale omesso di motivare in ordine alla invocata riduzione del sequestro in relazione alla evoluzione delle indagini, risulta violato il principio di proporzionalità.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono.
2. In via preliminare, occorre considerare come secondo il diritto vivente “il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, omissis, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali”. (Sez. U, n. 18954del 31/03/2016, omissis, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, omissis; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, omissis, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, omissis, Rv. 269656-01, Sez. U n. 25932 del 29/05/2008, omissis, Rv. 239692-01).
In tema di sequestro preventivo è, difatti, costante l’orientamento secondo il quale “non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti“, vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. “(Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, omissis, Rv. 258279–01; Sez. 2, n. 2248 del 11/12/2013, omissis, Rv, 260047-01; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, omissis, Rv. 273069-01; Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, omissis, Rv. 278152–01; Sez. 4, n.20341 del 03/04/2024, omissis, Rv. 286366-01), correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato.
Il Tribunale ha svolto nel caso concreto, con un’ampia motivazione, con la quale i ricorrenti, nelle loro rispettive posizioni, non si confrontano effettivamente, un concreto ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa circa la sussistenza della fattispecie richiamata nel provvedimento, esaminando così in modo completo l’integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro e considerando gli
elementi allegati in modo reiterativo dalla difesa, escludendo la ricorrenza di fattori nuovi e sopravvenuti, validi al fine di accogliere la richiesta di revoca del sequestro.
Difatti, è stato richiamato l’insieme di requisiti concreti che possono far ritenere verosimile la commissione del reato richiamato in sequestro, evidenziando perché allo stato degli atti l’ipotesi dell’accusa possa ritenersi sostenibile (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, omissis, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, omissis, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, omissis, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, omissis, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, omissis, Rv. 260921-01), escludendo la portata risolutiva delle allegazioni difensive (documentazione prodotta, richiamo alla attività lavorativa svolta) attese le quantità oggetto di sequestro e la solo parziale e non risolutiva portata degli elementi allegati, tuttavia pienamente presi in considerazione, con motivazione esplicita e affatto apparente, del Tribunale.
In tal senso, occorre rilevare come il Tribunale abbia specificamente motivato, in assenza di alcuna manifesta illogicità, quanto alla natura del sequestro in relazione alle imputazioni provvisorie, sottolineando la finalità impeditiva e la diretta correlazione tra la modalità di occultamento, l’attività lavorativa svolta, i materiali rinvenuti (caratterizzati da portata estremamente significativa rispetto alla illiceità complessiva del contesto indagato e oggetto di imputazione provvisoria) e la tipologia di reato ascritto, seppur provvisoriamente, caratterizzato anche dall’uso di tale macchinario. Il Tribunale ha, inoltre, richiamato elementi ulteriori, estremamente significativi nella fase di indagine in corso, con particolare riferimento alla nota della Squadra mobile del 11/09/2025 ed al portato della messaggistica quanto alle attività di compravendita cash, con tale motivazione i ricorrenti non si confrontano limitandosi a reiterare doglianze ampiamente disattese con motivazione logica ed argomentata dal Tribunale, che ha considerato anche il tema devoluto quanto alla proporzionalità del
sequestro, qui riproposto in termini sovrapponibili (pag. 4 dove è stata esplicitamente disattesa la portata della consulenza di parte). Nessun elemento rilevante risulta poi introdotto in ricorso quanto alla posizione della terza interessata, le cui argomentazioni, comuni e sovrapponibili, si limitano a proporre una lettura del fatto in senso diverso rispetto al provvedimento impugnato, senza alcuna effettiva allegazione quanto alla propria posizione, in assenza di qualsiasi violazione di legge o manifesta illogicità o, ancora, apparenza della motivazione del provvedimento oggetto di ricorso.
2. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarato inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 23/04/2026






