Cass. pen., sez. II, 24/03/2026 (ud. 24/03/2026, dep. 14/05/2026), n. 17508 (Pres. Beltrani, Rel. Sbrana)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di rapina, l’elemento psicologico specifico possa essere integrato anche dal dolo concomitante o sopravvenuto.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Torino, decidendo su un appello proposto dall’imputato, confermava una sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, con cui quest’ultimo, all’esito del giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole dei reati di rapina aggravata, minaccia e lesioni ascritti in concorso e, ritenuta la continuazione tra i reati e riconosciute le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla aggravante, condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 412,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di rapina, l’elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la coscienza e volontà della violenza o della minaccia siano preesistenti al primo atto della condotta (Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023; Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016; Sez. 1, n. 10097 del 09/01/1974).
I risvolti applicativi
In tema di rapina, il dolo specifico può configurarsi anche in forma concomitante o sopravvenuta, non essendo richiesta la preventiva formazione della volontà criminosa rispetto all’iniziale condotta violenta o minacciosa.





