Nel giudizio avente a oggetto esclusivamente questioni relative al trattamento sanzionatorio, sono dovute le spese della parte civile?

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Cass. pen., sez. II, 14/04/2026 (ud. 14/04/2026, dep. 14/05/2026), n. 17530 (Pres. Beltrani, Rel. Nicastro)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel giudizio avente a oggetto esclusivamente questioni relative al trattamento sanzionatorio, siano dovute le spese della parte civile.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Palermo confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di un anno, tre mesi e sedici giorni di reclusione ed € 245,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di truffa in concorso di cui al capo a), aggravata dall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, e di sostituzione di persona in concorso di cui al capo b), entrambi aggravati dalla recidiva infraquinquennale, oltre che al risarcimento del danno in favore della persona offesa danneggiata, che si era costituita parte civile.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto infondato, non disponeva però nulla per le spese di parte civile, atteso che il giudizio aveva a oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio, non essendovi quindi un interesse civile tutelabile (Sez. 1, n. 9159 del 03/02/2026; Sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023; Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017).

I risvolti applicativi

Nel giudizio avente ad oggetto esclusivamente questioni inerenti al trattamento sanzionatorio, il giudice non è tenuto a provvedere sulle spese della parte civile, mancando un autonomo interesse civile tutelabile.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17530 Anno 2026

Presidente: BELTRANI SERGIO

Relatore: NICASTRO GIUSEPPE

Data Udienza: 14/04/2026

Data Deposito: 14/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G. S., nato a … il …

avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d’appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto a un’altra sezione della Corte d’appello di Palermo;

lette le conclusioni dell’Avv. C. N., difensore della parte civile F. A., il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile,

come da nota che allega;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/06/2025, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza del 08/07/2024 del Tribunale di Palermo con la quale S. G. era stato condannato alla pena di un anno, tre mesi e sedici giorni di reclusione ed € 245,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di truffa in concorso di cui al capo a), aggravata dall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, e di sostituzione di persona in concorso di cui al capo b), entrambi aggravati dalla recidiva infraquinquennale, oltre che al risarcimento del danno in favore della persona offesa danneggiata F. A., che si era costituito parte civile.

2. Avverso l’indicata sentenza del 19/06/2025 della Corte d’appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. F. R., S. G., affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena base.

Denuncia la contraddittorietà dell’affermazione della Corte d’appello di Palermo secondo cui la pena irrogata era stata «già dosata sul minimo edittale».

Deduce che la sentenza di primo grado indicava «una pena base numerica superiore al minimo edittale per il capo ritenuto più grave, da cui risultano poi operati gli aumenti per recidiva e continuazione».

La Corte d’appello di Palermo non avrebbe chiarito né ricostruito «in modo analitico quale fosse la pena base effettiva fissata in primo grado, né come siano stati applicati i successivi aumenti», con un conseguente vizio della motivazione in ordine a un punto «specificamente devoluto con l’atto di appello (istanza di contenimento al minimo)».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 125, comma 3, dello stesso codice, e agli artt. 132 e 133 cod. pen., la «motivazione non individualizzata sui criteri di commisurazione e sul diniego/limiti delle generiche».

Lamenta che la Corte d’appello di Palermo, a fronte della richiesta di applicazione della pena nella misura del minimo edittale «in considerazione della marginalità concorsuale ed entità del profitto», si sarebbe «limita[ta] a formule generiche (modalità della condotta, intensità del dolo, non esiguità del lucro, mancanza di ristoro), senza tradurre tali parametri in una calibrazione numerica della pena e senza un reale confronto con il profilo specificamente devoluto».

Da ciò una motivazione «stereotipata e non calibrata sui parametri legali di cui all’art. 133 c.p.».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I due motivi, i quali, attenendo entrambi alla determinazione della misura della pena, possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati.

Con riguardo alla determinazione della pena, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Palermo aveva determinato la pena nei seguenti termini: «p.b. ritenuto più grave il reato di cui al capo a), anno uno e mese uno di reclusione ed euro 180 di multa, già aumentata per la recidiva contestata, aumentata ex art. 81 c.p., con il capo b), nella p.f. sopra determinata» di «anno uno, mesi tre e giorni 16 di reclusione ed euro 245 di multa». Il Tribunale di Palermo aveva al riguardo motivato di ritenere tale pena congrua in relazione al caso concreto e in

applicazione dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen.

Con il proprio atto di appello, il G. aveva chiesto che la pena fosse contenuta nel minimo di legge, sull’assunto che quella irrogata dal Tribunale di Palermo si «discosta[sse] notevolmente dal minimo edittale» e che, poiché sarebbe «emersa una collaborazione o partecipazione marginale del G. al raggiro della vittima», la pena si sarebbe dovuta «contenere […] in misura prossima al minimo di legge».

A fronte di ciò, posto che la pena edittale per il reato di truffa semplice è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 51,00 a € 1.032,00, la Corte d’appello di Palermo ha del tutto congruamente e logicamente argomentato che la suindicata pena base di un anno e un mese di reclusione ed € 180,00 di multa per l’attribuita truffa aggravata dalla recidiva infraquinquennale (per la quale è previsto l’aumento di pena fino alla metà) e dall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (per il che è previsto l’ulteriore aumento di pena fino a un terzo) si doveva ritenere determinata in misura non elevata e comunque equa e congrua rispetto ai fatti attribuiti all’imputato, tenuto conto, in particolare, delle modalità dell’azione, dell’intensità del dolo e del profitto ingiusto che era stato materialmente conseguito dal G., oltre che della condotta che egli aveva tenuto susseguentemente al reato, caratterizzata dall’assenza di qualsivoglia tentativo di ristorare il danno arrecato alla persona offesa.

Si tratta di una motivazione che, pur in presenza di un esiguo scostamento dal minimo edittale, risulta, a fronte del ricordato massimo edittale di tre anni di reclusione ed € 1.032,00 di multa, del tutto congrua e logica, con la conseguenza che – considerato che la determinazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice del merito, che la esercita in ossequio ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., salvo che la stessa determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (tra le tantissime: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, omissis, Rv. 271243-01) –, la stessa motivazione non è sindacabile

in questa sede.

Parimenti congrua e logica si deve ritenere, alla luce degli elementi che sono stati indicati dalla Corte d’appello di Palermo, la conferma dell’irrogazione dell’aumento di pena di due mesi e sedici giorni di reclusione ed € 65,00 di multa per la continuazione con il reato di sostituzione di persona di cui al capo b), tenuto conto della misura contenuta di tale aumento.

Quanto al riferimento, peraltro del tutto generico, ai «limiti delle generiche», si deve rilevare che, nel proprio atto di appello, il G. nulla aveva dedotto con riguardo a dette circostanze attenuanti, con la conseguenza che ogni censura al riguardo si appalesa comunque come nuova, in quanto prospettata per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, non consentita.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile, atteso che il giudizio ha a oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio, con la conseguente assenza di un interesse civile tutelabile (Sez. 1, n. 9159 del 03/02/2026, omissis, Rv. in corso di attribuzione; Sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, omissis, Rv. 285236-01; Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 273018-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.

Così è deciso, 14/04/2026

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