Cass. pen., sez. III, 17/03/2026 (ud. 17/03/2026, dep. 30/04/2026), n. 15895 (Pres. Andreazza, Rel. Scarcella)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia consentito al Tribunale del riesame integrare la motivazione mancante del decreto di sequestro preventivo in punto di periculum in mora.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del riesame di Bari rigettava un appello cautelare proposto avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale della medesima città, con cui era stata rigettata la richiesta la nullità di un sequestro preventivo dal GIP del Tribunale sempre di Bari e, in subordine, di dissequestro delle somme di denaro confluite su alcuni cc/cc riconducibili all’indagato.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’indagato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di violazione di legge stante l’erroneo esercizio dei poteri integrativi da parte del Tribunale del Riesame in ordine alla motivazione del periculum in mora.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al Tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di “periculum in mora“, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023).
I risvolti applicativi
In materia di impugnazioni cautelari reali, è precluso al Tribunale del riesame integrare la totale carenza di motivazione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca in ordine al periculum in mora.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15895 Anno 2026
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 17/03/2026
Data Deposito: 30/04/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXil XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 29/09/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Bari
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del tribunale del riesame di Bari del 29 settembre 2025 veniva rigettato l’appello proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza emessa in data 19 maggio 2025 dal Tribunale di Bari, appello cautelare con cui era stata rigettata la richiesta la nullità del sequestro preventivo emesso in data 3 luglio 2020 dal GIP del Tribunale di Bari e, in subordine, di dissequestro delle somme di denaro confluite su alcuni cc/cc riconducibili all’indagato.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di XXXXXXXXXXXXXXX, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge stante l’erroneo esercizio dei poteri integrativi da parte del Tribunale del Riesame in ordine alla motivazione del periculum in mora. La difesa lamenta la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione di legge, con riferimento all’erroneo esercizio da parte del Tribunale del Riesame di una potestà riservata al Giudice per le Indagini Preliminari, e alla conseguente illegittima integrazione/correzione della motivazione del provvedimento impositivo del sequestro preventivo relativamente al requisito del periculum in mora.
In sintesi, la difesa articola la seguente censura: il provvedimento genetico del 3 luglio 2020, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Bari, era privo di qualsivoglia motivazione in ordine al periculum in mora, elemento costitutivo indispensabile del sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca. Il Tribunale del Riesame, anziché annullare il decreto originario per tale carenza, aveva supplito al silenzio del G.i.p. esercitando i c.d. poteri integrativi, ovvero fornendo esso stesso le ragioni giustificative del periculum che il giudice originario aveva omesso di esplicitare. Tale operazione, ad avviso del ricorrente, è vietata. Il Tribunale del Riesame, quando adito ex art. 322-bis cod. proc. pen. (appello avverso sequestro preventivo), non dispone del medesimo potere integrativo riconosciuto in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. E anche nell’ambito dell’istituto del riesame, l’esercizio di detti poteri integrativi può avvenire solo in presenza di un errore di diritto del G.i.p. — quale quello consistito nel ritenere non necessaria la motivazione sul periculum prima della sentenza Sezioni Unite «E.» — e non già per colmare una lacuna motivazionale che, con l’intervenuto chiarimento giurisprudenziale, risulta ormai insanabile.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio motivazionale in relazione agli artt. 1, 3, 4 e 31 Cost. e dell’art. 545 cod. proc. civ. in relazione ai sequestri degli emolumenti lavorativi di XXXXXXXXXXXXXXX e delle somme accreditate sul c/c dello «Studio Legale Associato XXXXXXX».
In sintesi, la difesa censura il provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, con specifico riferimento al regime di sequestrabilità degli emolumenti derivanti dall’attività lavorativa del XXXXXXX. Il ricorrente articola due distinte sub-censure: (a) la prima sub-censura attiene alla ritenuta inapplicabilità, da parte del Tribunale del Riesame, dei limiti di impignorabilità di cui all’art. 545 cod. proc. civ. ai redditi da lavoro autonomo di un avvocato. Il Tribunale, pur richiamando la ratio della norma (tutela del minimo vitale del lavoratore e della sua famiglia), ha affermato che tali limiti non si applicano ai redditi da lavoro autonomo, in quanto riferibili esclusivamente ai crediti da lavoro subordinato o parasubordinato. La difesa reputa tale interpretazione discriminatoria e costituzionalmente illegittima, in violazione degli artt. 1, 3, 4 e 31 Cost.; (b) la seconda subcensura riguarda la ritenuta irrilevanza della provenienza lecita delle somme depositate sul conto corrente cointestato allo «Studio Legale Associato XXXXXXX» e del bonifico effettuato dalla moglie del XXXXXXX a titolo di prestito familiare. Il Tribunale, richiamando la natura di sequestro per equivalente, ha affermato l’irrilevanza della diversa provenienza delle somme
rispetto al fatto-reato.
2.3. Deduce, infine, con il terzo motivo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4 e 31 Cost. in relazione all’art. 545, comma ottavo, cod. proc. civ.
Con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispetto al secondo, la difesa eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 545, comma ottavo, cod. proc. civ. nella parte in cui non estende le tutele del limite di impignorabilità (un quinto) anche ai redditi da lavoro autonomo in caso di sequestro, per violazione degli artt. 1, 3, 4 e 31 Cost. La difesa chiede a questa Corte di dichiarare la non manifesta infondatezza della questione e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 23 della legge cost. n. 87 del 1953.
3. In data 23 gennaio 2026 il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Secondo il Procuratore generale il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, non si ravvisano le lamentate esondazioni di potere del tribunale del riesame rispetto al G.i.p., stante la riconosciuta possibilità di integrazione della motivazione in capo al primo, per consolidata giurisprudenza di legittimità, sia in ordine alle questioni di fatto che di diritto (v. Sez. 3, n. 42470 del 1/10/2024). Infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo, non essendo stato oltrepassato il limite dell’impignorabilità previsto dall’art. 545 cod. proc. civ. né quello della proporzione del sequestro. Ne consegue la non rilevanza della questione costituzionale nel caso di specie. La sentenza citata a pag. 10 del ricorso, comunque, non contiene le espressioni in esso riportate alla lettera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è fondato.
2. La questione giuridica si innesta su un contrasto interpretativo ormai risolto dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 36959 del 24 giugno 2021 (c.d. sentenza «E.»).
2.1. Con tale arresto — che il Tribunale del Riesame cita — il Massimo Consesso di legittimità ha definitivamente affermato che il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la motivazione anche del periculum in mora, da rapportarsi alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.
Le Sezioni Unite hanno espressamente escluso ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento all’incapienza del patrimonio del soggetto passibile di confisca, precisando che tale circostanza non è di per sé sufficiente a integrare il requisito, non coincidendo il presupposto applicativo del sequestro preventivo con quello della mancanza o insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto esclusivamente per il sequestro conservativo.
2.2. Prima di tale pronuncia, una parte rilevante della giurisprudenza di merito riteneva sufficiente, ai fini dell’adozione del sequestro finalizzato alla confisca, la sola verifica dell’inclusione del bene da sequestrare tra quelli oggettivamente suscettibili di confisca — facoltativa o obbligatoria — senza necessità di motivare il periculum in mora.
3. È in questo contesto che si inserisce il silenzio serbato dal G.i.p. nel decreto del 3 luglio 2020.
3.1. Il Tribunale del Riesame, nell’affrontare l’eccezione di nullità, ha adottato una motivazione bifasica. In primo luogo, ha giustificato il silenzio del G.i.p. facendo leva sull’orientamento giurisprudenziale pre-«E.», secondo cui la valutazione del periculum era ritenuta assorbita dalla confiscabilità del bene; ha quindi affermato che il Tribunale del Riesame «ben avrebbe potuto, facendo uso dei propri poteri integrativi, porre rimedio all’errore di diritto del giudice per le indagini preliminari» (Sez. 3, n. 39846 del 13/05/2022, omissis, Rv. 283831 – 01). In secondo luogo, e in ogni caso, ha esercitato in concreto detti poteri, affermando che «l’entità del debito, la mancanza di mezzi nel patrimonio personale del ricorrente, insieme alla tendenza elusiva dimostrata, rappresentano segnali che evidenziano un ragionevole pericolo di dispersione dei beni».
4. La difesa censura entrambi i passaggi.
4.1. Quanto al primo, rileva che il potere integrativo, pur riconoscibile in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., non è trasferibile tout court al procedimento di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., che ha struttura e funzione differenti.
4.2. Quanto al secondo, sostiene che la motivazione addotta dal Tribunale — fondata sul dato dell’incapienza patrimoniale e sulla generica «tendenza elusiva dimostrata» — riproduce esattamente quel tipo di automatismo decisorio che le Sezioni Unite «E.» hanno dichiarato non più consentito. La difesa richiama, a supporto, la pronuncia di Sez. 3, n. 20078 del 15 aprile 2025, non mass., secondo cui è illegittima l’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame del sequestro preventivo ex art. 53, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 qualora il giudice si sia limitato ad affermare che il rischio di dispersione delle garanzie patrimoniali è da ravvisarsi nel solo fatto della solvibilità negativa della società.
5. Ritiene il Collegio che la questione posta dal primo motivo è di rilevante spessore teorico-sistematico.
5.1. Occorre distinguere due profili: a) il problema dei poteri integrativi del Tribunale del Riesame in sede di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen.; b) la congruità della motivazione suppletiva offerta dal collegio in ordine al periculum in mora.
5.2. Sul primo profilo, la giurisprudenza ha riconosciuto al Tribunale del Riesame, anche in sede di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., il potere-dovere di integrare la motivazione carente del provvedimento cautelare reale (Sez. 3, n. 39846 del 13/05/2022, omissis, Rv. 283831 – 01), nella misura in cui ciò sia funzionale alla corretta applicazione della legge, e non già alla creazione ex novo di un presupposto applicativo omesso dal giudice a quo. Il fondamento di tale potere risiede nel carattere devolutivo pieno dell’appello cautelare e nell’esigenza di non sacrificare l’effettività della tutela cautelare a mere carenze formali del provvedimento genetico.
5.3. Tuttavia — e qui la critica difensiva risulta condivisibile — il potere integrativo non può spingersi fino a sostituire integralmente la valutazione di merito che spetta al giudice procedente. Se il G.i.p. ha omesso qualsivoglia motivazione sul periculum in mora, il Tribunale del Riesame non può surrogare tale silenzio assoluto con una propria autonoma valutazione che si presenta non come integrazione ma come sostituzione. Questa Corte ha invero affermato che in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al Tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di “periculum in mora“, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 24/01/2024, omissis, Rv. 285747 – 01). In tal caso, la carenza motivazionale del provvedimento genetico deve condurre all’annullamento del decreto originario, con restituzione degli atti al giudice competente per un nuovo esame.
5.4. A conferma di tale assunto, questa stessa Sezione ha del resto affermato (Sez. 3, n. 3034 del 14/11/2023, dep. 2024, omissis i, Rv. 285746 – 01, in motivazione) che, in disparte da ogni considerazione sulla condivisibilità del principio riportato dalla richiamata sentenza M., occorre rilevare che lo stesso presuppone un’espressa affermazione del provvedimento genetico in ordine alla non necessità della motivazione in ordine al periculum in mora.
Invero, il provvedimento del G.i.p. non contiene alcuna motivazione in ordine al presupposto del periculum in mora, neppure per rappresentare che lo stesso deve ritenersi non richiesto dalla legge, come risulta direttamente dalla lettura di esso, e come riconosce espressamente anche l’ordinanza impugnata.
6. In ogni caso, sul secondo profilo, quand’anche si volesse ritenere applicabile Sez. 3, n. 39846 del 13/05/2022, omissis, Rv. 283831 – 01 (e dunque ritenere legittimo il potere integrativo/sostitutivo del tribunale, attesa l’anteriorità del decreto di sequestro preventivo all’arresto delle Sezioni Unite “E.”) purtuttavia la motivazione addotta dal Tribunale del Riesame («entità del debito, mancanza di mezzi nel patrimonio personale del ricorrente, tendenza elusiva dimostrata») presenta, peraltro, caratteri di genericità che confliggono con i canoni ermeneutici tracciati dalla richiamata sentenza «E.».
6.1. Le Sezioni Unite hanno precisato che il periculum in mora nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve ancorarsi a elementi concreti che rendano necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo; il mero riferimento all’incapienza patrimoniale, senza l’individuazione di specifici comportamenti dispersivi o di condotte concretamente rischiose per la garanzia patrimoniale, riproduce quell’automatismo che il Massimo Consesso ha espressamente vietato. Peraltro, la «tendenza elusiva dimostrata» richiamata dal Tribunale non risulta adeguatamente circostanziata nel provvedimento impugnato, né è chiaro a quali comportamenti specifici faccia riferimento. In un giudizio penale ancora pendente in primo grado — e quindi con accusa non ancora definitivamente accertata — l’impiego di tale formula appare criticabile sia sul piano della sufficienza motivazionale, sia su quello del rispetto del principio di presunzione di innocenza ex art. 27, comma 2, Cost.
7. L’accoglimento del primo motivo di ricorso esime questa Corte dall’esaminare i residui motivi di impugnazione, attesa la valenza prodromica assunta dal primo.
8. L’impugnata ordinanza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, unitamente al provvedimento del 19 maggio 2025, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata nonchè la ordinanza del 19/05/2025 del Tribunale di Bari con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale.
Così è deciso, 17/03/2026






