Cass. pen., sez. V, 14/01/2026 (ud. 14/01/2026, dep. 23/04/2026), n. 14819 (Pres. Pezzullo, Rel. Mele)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato possa costituire sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, confermando una decisione emessa dal Tribunale di Palmi emessa all’esito di giudizio abbreviato, riteneva l’imputato responsabile del delitto di cui agli artt. 624-625, comma 1, n. 5 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale fondato il giudizio di responsabilità unicamente sul rinvenimento di un’impronta digitale dell’imputato all’esterno del veicolo oggetto di furto.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un’eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest’ultimo (Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, la quale ha affermato il principio in una fattispecie in cui la decisione di condanna era fondata sul rinvenimento di un’impronta papillare all’interno del furgone utilizzato dai rapinatori per portare via la cassaforte sottratta; in senso conforme Sez. 4, n. 792 del 09/11/1988).
I risvolti applicativi
Il rinvenimento di impronte papillari su un oggetto utilizzato per la commissione del reato integra prova sufficiente di colpevolezza del soggetto cui appartengono, gravando su quest’ultimo l’onere di fornire una prova contraria.
Sentenza commentata
Penale Sent.
Sez. 5
Num. 14819
Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MELE MARIA ELENA
Data Udienza: 14/01/2026
Data Deposito: 23/04/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G. V. nato a … il …
avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8 luglio 2025, la Corte d’appello di Reggio Calabria, confermando la decisione del Tribunale di Palmi emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto V. G. responsabile del delitto di cui agli artt. 624-625, comma 1, n. 5 cod. pen. per essersi impossessato di un autocarro di proprietà della ditta ADK, condannandolo alla pena di giustizia.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi di censura.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale fondato il giudizio di responsabilità unicamente sul rinvenimento di un’impronta digitale dell’imputato all’esterno del veicolo oggetto di furto. La sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare ipotesi alternative, né avrebbe verificato la sussistenza di ulteriori elementi idonei a corroborare l’unico indizio costituito dall’impronta papillare.
2.2. Il secondo motivo lamenta la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per avere riqualificato il reato di ricettazione originariamente contestato, nel reato di furto senza una formale contestazione del fatto nuovo, senza assicurare un contraddittorio adeguato e impedendo lo svolgimento di adeguate attività difensive.
2.3. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva specifica. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare l’ampio arco temporale trascorso tra la precedente condanna e la condotta oggetto del giudizio.
2.4. Il quarto motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non tenendosi conto della distanza temporale dal fatto, della condotta processuale dell’imputato, della assenza di reati successivi e di elementi personali o familiari.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo è infondato.
La Corte d’appello, confermando le valutazioni espresse dal giudice di primo grado, ha ritenuto che il rinvenimento presso la portiera dell’autocarro denunciato come rubato dell’impronta digitale di G. costituisse sufficiente prova di colpevolezza del medesimo, in assenza di elementi di segno contrario e soprattutto in assenza di una versione dei fatti alternativa fornita dall’imputato.
Tale conclusione si pone in linea con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un’eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest’ultimo (Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, omissis, Rv. 282795 – 02, la quale ha affermato il principio in una fattispecie in cui la decisione di condanna era fondata sul rinvenimento di un’impronta papillare all’interno del furgone utilizzato dai rapinatori per portare via la cassaforte sottratta; in senso conforme Sez. 4, n. 792 del 09/11/1988, dep. 1989, omissis, Rv. 180247 – 01).
Nel caso in esame, la censura con cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione di ipotesi alternative risulta destituita di fondamento, atteso che la sentenza impugnata, nel riconoscere valore determinante all’impronta digitale dell’imputato rinvenuta sul mezzo rubato, ha valorizzato proprio l’assenza di contrarie emergenze dibattimentali e specificamente la circostanza che G. non aveva prospettato una propria versione dei fatti, spiegando le possibili ragioni per cui sull’autocarro rubato fosse stata trovata una sua impronta e perché egli si trovasse sul luogo a notevole distanza dalla sua abitazione.
3. Il secondo motivo è infondato.
Deve essere ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, omissis, Rv. 277403 – 01; Sez. 2 n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275770 – 01; Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, omissis, Rv. 266758 – 01).
Nel caso in esame, l’imputato era senz’altro stato posto nella condizione di difendersi in relazione al reato di furto ritenuto in sentenza, in quanto la contestazione originaria di ricettazione indicava la data del furto, il luogo in cui era avvenuto e l’oggetto della refurtiva, tutti elementi dai quali era agevole individuare il contenuto di impossessamento della condotta contestata. Pertanto, la differente qualificazione giuridica del reato operata dalla sentenza di primo grado era sicuramente prevedibile per l’imputato ed egli, come correttamente ha rilevato la Corte territoriale, ha avuto modo anche nel giudizio di appello di svolgere le proprie difese sul punto.
4. Il terzo motivo è infondato.
La sentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, omissis, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, omissis, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.
La Corte territoriale, attenendosi a tali principi, ha valorizzato non l’esistenza del precedente specifico dal quale risulta gravato l’imputato, ma ha altresì dato rilievo al dato secondo il quale il delitto per cui si procede costituisce «un ulteriore momento evolutivo della carriera criminale del G., peraltro nello specifico settore in cui egli aveva già riportato la precedente condanna, evidentemente risultata inidonea a generare effetti di prevenzione». Si tratta di una valutazione che evidenzia l’omogeneità della condotta pregressa rispetto alla ricaduta nel reato, desumendone una prognosi sfavorevole sulla capacità di autocontrollo e sull’adesione al precetto legale.
5. Manifestamente infondato è il quarto motivo.
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, omissis, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, omissis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, omissis, Rv. 259899).
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo comunque il giudice tenuto a valutare ogni singola deduzione difensiva. Egli, inoltre, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, omissis, Rv. 279549 – 02).
Nella specie, la Corte territoriale ha individuato quali elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia il precedente specifico da cui l’imputato è gravato, sia la mancanza di elementi di segno positivo, non avendo egli offerto alcun elemento in tal senso.
6. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/01/2026






