Quando l’esclusione della continuazione da parte del giudice della cognizione produce effetti preclusivi nel giudizio di esecuzione?

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Cass. pen., sez. I, 24/03/2026 (ud. 24/03/2026, dep. 23/04/2026), n. 14808 (Pres. De Marzo, Rel. Genovese)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando l’esclusione della continuazione da parte del giudice della cognizione sia idonea a spiegare effetti preclusivi nel giudizio di esecuzione ex art. 671, comma 1, cod. proc. pen.[1].

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, rigettava un’istanza di riconoscimento della continuazione.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’esclusione della continuazione da parte del giudice della cognizione è idonea a spiegare effetti preclusivi nel giudizio di esecuzione ex art. 671, comma 1, cod. proc. pen., non solo nel caso della esplicita negazione della ricorrenza del medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010), ma anche nella ipotesi in cui il giudice disattenda per la ritenuta insussistenza dei presupposti processuali o, addirittura, immotivatamente la formale richiesta dell’imputato di riconoscimento della continuazione (Sez. 3, n. 10478 del 27 aprile 1994; Sez. 3, n. 7565 del 3 marzo 1992).

I risvolti applicativi

L’esclusione della continuazione da parte del giudice della cognizione ha effetti preclusivi nel giudizio di esecuzione ex art. 671, comma 1, c.p.p., sia in caso di espresso diniego del medesimo disegno criminoso, sia quando la richiesta sia respinta per difetto dei presupposti processuali.

[1]Ai sensi del quale: “Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 14808 Anno 2026

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE

Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO

Data Udienza: 24/03/2026

Data Deposito: 23/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C. L., nato a … il …

avverso l’ordinanza del 13/10/2025 della Corte di appello di Napoli

Udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata da L. C., di riconoscimento della continuazione tra i delitti oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili:

a. sentenza della Corte di appello di Napoli del 14 marzo 2018 per il reato di estorsione con l’aggravante mafiosa;

b. sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 ottobre 2018 per il reato di favoreggiamento;

c. sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 luglio 2020 per reati in materia di stupefacenti;

d. sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 giugno 2019 per il reato di estorsione con l’aggravante mafiosa, unificato in continuazione con l’analogo reato di cui alla condanna sub a);

e. sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 febbraio 2022 per il reato di estorsione con l’aggravante mafiosa, unificato in continuazione con l’analogo reato di cui alla condanna sub d);

f. sentenza della Corte di appello di Napoli del 2 luglio 2021 per il reato di associazione di tipo mafioso, unificato in continuazione con il reato di cui alla condanna sub d).

Premesso che già in sede di cognizione era stata riconosciuta la continuazione tra i delitti di associazione mafiosa, accertata in relazione alla partecipazione del C. al clan “S.”, ed estorsione, di cui alle sentenze sub a), d), e), f), il giudice dell’esecuzione ha escluso l’unicità del disegno criminoso riguardo agli altri reati.

Osservato che già con la sentenza del 9 luglio 2020 era stata disattesa l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato tra i delitti in materia di stupefacenti e il delitto di estorsione di cui alla sentenza del 14 marzo 2018, la Corte di appello ha rilevato che con la sentenza del 2 luglio 2021 era stata respinta la richiesta di riconoscimento della continuazione tra il delitto di associazione mafiosa e i reati in materia di droga oggetto della sopra menzionata sentenza del 9 luglio 2020.

Il giudice di merito ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia B. E. e D. E., richiamate nell’istanza, inidonee a superare la valutazione operata dai giudici della cognizione, essendo in ogni caso indimostrato che già al momento dell’adesione al sodalizio mafioso, databile a marzo del 2013 secondo l’imputazione elevata, C. avesse già programmato le condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti consumate nel 2016.

In relazione al favoreggiamento, oggetto della sentenza sub b), la Corte di appello ha rilevato che il delitto, commesso il 17 gennaio 2012 in concorso con la madre e in favore di E. S., cui l’instante era legato da un rapporto di amicizia, si collocava in un’epoca in cui il clan camorristico S. non era ancora attivo, essendo l’operatività del sodalizio accertata dalla fine del 2013 e, ancor più, dall’anno 2014.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di L. C., articolando un unico motivo, con cui eccepisce vizio di motivazione.

Il ricorrente deduce che le valutazioni in tema di continuazione contenute nella sentenza del 9 luglio 2020 debbano essere rivisitate a seguito della condanna irrevocabile per il reato associativo riportata dal C. con la successiva sentenza del 2 luglio 2021, nella quale il giudice della cognizione non ha affrontato il merito della questione in ordine alla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso, essendosi limitato a rilevare che non vi era certezza sul passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati in materia di stupefacenti e che il vincolo era stato già escluso nei rapporti col delitto di estorsione.

Evidenzia che i collaboratori di giustizia B. E. e D. E. hanno attribuito al C. un ruolo nella gestione del traffico illecito nelle piazze controllate dal clan, tra cui il centro storico di Napoli, nei pressi di …, ove sono state consumate le condotte ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Rimarca che con la sentenza del 9 luglio 2020 è stato condannato anche F. P. C., altro esponente del clan S. che si accompagnava al C..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato

2. Occorre premettere che l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275222 – 01).

Qualora l’applicazione della disciplina del reato continuato sia invocata dal condannato in sede di esecuzione, grava sull’instante l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti, ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, omissis, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, omissis, Rv. 247356 – 01).

Conformandosi alle richiamate indicazioni giurisprudenziali, il giudice dell’esecuzione ha fondato su un duplice argomento il diniego della continuazione tra reato associativo e le fattispecie in materia di stupefacenti, profilo sul quale si sono concentrate le censure del ricorrente.

Ha ritenuto innanzitutto l’operatività della preclusione al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva derivante dal fatto che il vincolo è stato escluso dal giudice della cognizione, avendo la Corte di appello negato la medesimezza del disegno criminoso nella sentenza del 2 luglio 2021, emessa in procedimento in cui le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia indicati dalla difesa facevano parte del compendio probatorio valutato ai fini della decisione sul delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.

Sul punto occorre rilevare che, contrariamente alle deduzioni difensive, il giudice della cognizione non si è limitato a dare atto dell’incertezza sul passaggio in giudicato della condanna per i reati in materia di stupefacenti e dell’avvenuta esclusione del vincolo tra i predetti reati e il delitto di estorsione giudicato con sentenza del 9 luglio 2020, ma, entrando nel merito della questione, ha rilevato che l’instante non aveva adempiuto all’onere di allegare gli elementi sui quali si fondava l’unicità del disegno criminoso.

Va ricordato in proposito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’esclusione della continuazione da parte del giudice della cognizione è idonea a spiegare effetti preclusivi nel giudizio di esecuzione ex art. 671, comma 1, cod. proc. pen., non solo nel caso della esplicita negazione della ricorrenza del medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, omissis, Rv. 247482 – 01), ma anche nella ipotesi in cui il giudice disattenda per la ritenuta insussistenza dei presupposti processuali o, addirittura, immotivatamente la formale richiesta dell’imputato di riconoscimento della continuazione (Sez. 3, n. 10478 del 27 aprile 1994, omissis, Rv. 200377 – 01; Sez. 3, n. 7565 del 3 marzo 1992, omissis, Rv. 190920 – 01).

Il giudice dell’esecuzione, non limitandosi al richiamo alla preclusione processuale, ha comunque ritenuto indimostrato che sin dal momento dell’adesione al sodalizio mafioso, nel marzo del 2013, Capuano avesse programmato la commissione delle condotte in materia di stupefacenti, accertate nel 2016 e non circostanziate dall’aggravante mafiosa.

A fronte dei predetti rilievi, congrui e coerenti, in linea col principio di diritto secondo cui «è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, omissis, Rv. 279430 – 01), il ricorrente non ha introdotto elementi fattuali concreti, idonei a dimostrare che le diverse condotte criminose fossero estrinsecazione di un’unica progettazione e risoluzione volitiva.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 24/03/2026

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