Cass. pen., sez. I, 14/01/2026 (ud. 14/01/2026, dep. 2/04/2026), n. 12539 (Pres. Boni, Rel. Russo)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nella valutazione dell’idem factum, rilevino solo le date iniziale e finale delle contestazioni.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva un’istanza del condannato di riconoscimento del ne bis in idem tra i reati oggetto delle quattro sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il condannato per il tramite del difensore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nella valutazione dell’idem factum, “si deve fare riferimento non solo alla data iniziale e finale delle due contestazioni, ma anche all’effettivo contenuto dell’accertamento per stabilire se, in concreto, ha riguardato un’estensione temporale superiore od inferiore rispetto a quella indicata nell’imputazione” (Sez. 6, n. 19486 del 01/02/2018).
I risvolti applicativi
Ai fini della valutazione dell’idem factum, occorre considerare non solo i limiti temporali formali delle contestazioni, ma anche il concreto contenuto dell’accertamento, al fine di verificare l’effettiva estensione temporale del fatto rispetto a quella indicata nell’imputazione.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12539 Anno 2026
Presidente: BONI MONICA
Relatore: RUSSO CARMINE
Data Udienza: 14/01/2026
Data Deposito: 02/04/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F. P. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 05/08/2025 del TRIBUNALE di Napoli
udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Lucia Odello, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 5 agosto 2025 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato P. F. di riconoscimento del ne bis in idem tra i reati oggetto delle quattro sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti:
1. sentenza del Tribunale di Napoli del 20 maggio 2020, confermata con sentenza del 5 marzo 2021 della Corte d’appello di Napoli, irrevocabile il 24 novembre 2021, di condanna per il reato di cui all’art 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso tra il 2007 ed il maggio 2008;
2. sentenza della Corte d’appello di Napoli del 15 aprile 2021, irrevocabile il 24 maggio 2022, che riforma la sentenza del Tribunale di Napoli del 14 marzo 2019, di condanna per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, commesso tra settembre 2012 ed aprile 2013 con condotta perdurante;
3. sentenza della Corte d’appello di Napoli del 21 aprile 2021, irrevocabile il 16 dicembre 2022, che riforma la sentenza del Tribunale di Napoli dell’11 luglio 2019, di condanna per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso da agosto 2013 fino a luglio 2014;
4. sentenza della Corte d’appello di Napoli del 29 gennaio 2021, irrevocabile l’8 luglio 2022, di riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 20 settembre 2019, di condanna per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, commesso da settembre 2017 fino al 18 aprile 2018.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che:
-per quanto riguarda il rapporto tra il reato oggetto della sentenza n. 1 e gli altri, il ne bis in idem era stato già escluso dal giudice della cognizione;
-per quanto riguarda il rapporto tra il reato della sentenza n. 3 e gli altri, nel caso del reato della sentenza n. 3 F. è stato ritenuto partecipe dell’associazione C. in quanto acquirente abituale di essa;
-per quanto riguarda il rapporto tra il reato della sentenza n. 2 e quello della sentenza n. 4,
nel primo F. era soltanto partecipe alle dipendenze del capo dell’associazione, che era A. C., nella seconda era il capo in proprio ed aveva organizzato l’associazione sulla base di una operatività diversa diventando il monopolista della fornitura delle piazze di spaccio in ragione del suo rapporto con gli importatori di sostanza stupefacente.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché, con riferimento al rapporto tra il reato della sentenza n. 1 e gli altri, la motivazione omette di valutare il merito dei fatti accertati in sentenza e non considera che le associazioni si pongono in rapporto di continenza trattandosi sempre della stessa associazione, cui il ricorrente aveva aderito da giovane, e della quale aveva ingrandito il giro di affari; con riferimento al rapporto tra il reato della sentenza n. 3 e gli altri, la diversità del ruolo rivestito nell’associazione non è sufficiente a giustificare la ricorrenza o meno della preclusione processuale; per come era stata formulata la contestazione nel processo n. 2, la condanna si estende temporalmente fino a marzo 2019, periodo che copre anche la contestazione del
reato oggetto della sentenza n. 4, che recepisce tutte le fonti di prova del processo n. 1 e di quello n. 3.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in quanto l’ordinanza impugnata attribuisce rilievo decisivo alla diversità dei ruoli del ricorrente nell’associazione (stabile acquirente nel reato della sentenza n. 3; partecipe in quello della sentenza n. 2; capo in quello della sentenza n. 4), che però non è un criterio dirimente ai fini della identità o diversità dei reati.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Lucia Odello, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso, i cui due motivi possono essere affrontati congiuntamente, è infondato.
1.1. Il ricorso deduce che, con riferimento al rapporto tra il reato della sentenza n. 1 e gli altri reati per cui è stato condannato, la motivazione omette di valutare il merito dei fatti accertati in sentenza e non considera che le associazioni si pongono in rapporto di continenza.
L’argomento è inammissibile.
La questione dell’esistenza della violazione del divieto di bis in idem tra il reato della sentenza n. 1 e gli altri reati per cui era stato già condannato il ricorrente era stata proposta dal ricorrente nel giudizio di cognizione, e decisa dal giudice della cognizione con decisione che il ricorrente ha attaccato, in modo infruttuoso, nel ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna.
Nella sentenza di questa Corte, Sez. 6, n. 5547 del 24/11/2022, che ha respinto il ricorso per cassazione contro la condanna n. 1, il giudice di legittimità si è pronunciato espressamente sulla questione della sussistenza del ne bis in idem tra il reato della condanna n. 1 ed i precedenti reati per cui il ricorrente era stato già condannato e scrive: “Il primo motivo del ricorso è genericamente proposto per questioni di fatto rispetto alla incensurabile risposta data dalla sentenza alle medesime questioni proposte in appello che ha affermato la radicale diversità dei fatti oggetto dei distinti giudizi (v. pg. 10 e ss. della sentenza impugnata). In tal senso ha ribadito la non sovrapponibilità dei due gruppi associativi oggetto dei distinti procedimenti, considerata anche la relativa distinta fase temporale di riferimento (2007/2008 per quello presente e 2013/2014 per quello che ha dato luogo alla sentenza di condanna nel 2019) e giudicando irrilevante – e comunque sostanzialmente infondata – l’argomentazione fondata sulla medesimezza del compendio probatorio. In particolare, quanto alla diversità dei gruppi associativi la Corte annota che quello oggetto del presente processo pertiene al gruppo criminale di stampo familiare ed è relativo a condotte tenute tra il 2007 e 2008 mentre quello per il quale si invoca il divieto in parola riguarda la partecipazione del ricorrente al gruppo di stampo camorristico guidato prima dal C., e dopo l’arresto di questi dal S., che non risulta affatto la prosecuzione del primo contesto criminale in cui ha operato il ricorrente manifestando piuttosto la progressione criminale di questi verso contesti criminali ben più ampi e pericolosi connotati anche da ramificazioni internazionali”.
Ne consegue che, con riferimento al rapporto tra il reato della sentenza n. 1 e gli ulteriori reati di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 per cui il ricorrente era già stato condannato con le altre sentenze, la questione, essendo stata proposta nel giudizio di cognizione, è coperta dal giudicato sulla sentenza di condanna, e non può essere riproposta davanti al giudice dell’esecuzione, che sul punto è stato indebitamente incardinato.
1.2. Con riferimento al rapporto tra il reato della sentenza n. 3 ed i reati oggetto delle sentenze n. 2 e 4, il ricorso deduce che la diversità del ruolo rivestito dal ricorrente nell’associazione non è sufficiente a giustificare la ricorrenza o meno della preclusione processuale.
L’argomento è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, omissis, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico dell’ordinanza impugnata, che afferma la diversità dei reati in ragione, non del ruolo rivestito dal ricorrente nelle associazioni finalizzate allo spaccio, ma in ragione della diversità a monte tra le associazioni. L’associazione oggetto della sentenza n. 3 è, infatti, l’associazione riferibile come vertice a tale B. C., operante nell’importazione di cocaina dall’Olanda, di cui erano partecipi soggetti sudamericani attivi quali referenti del cartello
colombiano fornitore dello stupefacente, e soggetti che avevano il compito di assemblare i forni elettrici all’interno dei quali il denaro spedito in Colombia veniva occultato.
E’ stato già evidenziato trattarsi di una associazione strutturalmente diversa, per partecipi, ambito territoriale di operatività e modalità di condotta criminale, rispetto a quella che operava nella gestione della piazza di spaccio a …, e per cui il ricorrente è stato condannato con le sentenze nn. 2 e 4, a prescindere dal fatto che possano essere parzialmente in comune le fonti di prova dei reati, comunanza delle fonti di prova che non è un criterio decisivo per affermare l’identità o diversità del fatto.
Se, infatti, “ai fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona” (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, omissis, Rv. 231799 – 01), nel caso in esame siamo in presenza di fattispecie ontologicamente autonome per una diversità delle rispettive componenti strutturali, argomento con cui il ricorso non si confronta.
1.3. Con riferimento ai reati delle sentenze nn. 2 (associazione il cui capo è C.) e 4 (associazione il cui capo è F. stesso), il ricorso deduce che, per il modo in cui era stata formulata la contestazione nel processo n. 2 (“fatto commesso tra settembre 2012 ed aprile 2013 con condotta perdurante”), la condanna si estende temporalmente fino a marzo 2019, periodo che copre anche la contestazione del reato oggetto della sentenza n. 4. La diversità del ruolo di partecipe nel reato della sentenza n. 2, e capo nel reato della sentenza n. 4, non sarebbe sufficiente a giustificare la diversità tra le due organizzazioni, entrambi operanti nella gestione dello spaccio al ….
L’argomento è infondato.
Le due sentenze hanno avuto ad oggetto periodi storici diversi (il 2012-2013 nella sentenza n. 2; il 2017-2018 nella sentenza n. 4). Il ricorso deduce, però, che la differenza temporale è assorbita dalla contestazione aperta del reato n. 2 che, poiché la sentenza di condanna in primo grado è stata pronunciata soltanto il 14 marzo 2019, data di chiusura della contestazione, finisce per assorbire completamente anche il periodo oggetto della sentenza n. 4.
Questo argomento è infondato, atteso che, nella valutazione dell’idem factum, “si deve fare riferimento non solo alla data iniziale e finale delle due contestazioni, ma anche all’effettivo contenuto dell’accertamento per stabilire se, in concreto, ha riguardato un’estensione temporale superiore od inferiore rispetto a quella indicata nell’imputazione” (Sez. 6, n. 19486 del 01/02/2018, omissis, Rv. 273077 – 01).
Va anche aggiunto, poi, che la circostanza era stata considerata nella motivazione dell’ordinanza impugnata, che non ha fondato la propria valutazione di diversità del fatto soltanto sulla diversità temporale tra i periodi scrutinati dalle due sentenze di condanna e sul diverso ruolo assunto dal ricorrente, ma ha evidenziato che, in base alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, è emerso che dopo l’arresto di C., avvenuto nell’anno 2015, F. dalla mera gestione di una piazza di spaccio era divenuto il principale attore dello smercio di cocaina nel … ed era diventato il fornitore delle piazze di spaccio, riuscendo con il tempo a diventare una sorta di monopolista nell’approvvigionamento e nella fornitura dello stupefacente.
Questa motivazione, che ha distinto tra le due organizzazioni criminali – aventi in comune il medesimo territorio ed, in parte, i partecipi, ma caratterizzate da un diverso vertice e da diverse modalità operative in concreto – è coerente con la giurisprudenza di legittimità che, in contesto di delitti associativi, ha escluso la sussistenza del bis in idem quando sia ritenuta “l’autonomia decisionale e operativa dei due sodalizi” (Sez. 6, n. 32058 del 11/09/2025, omissis, Rv. 288634 – 01). Essa, pertanto, nel valorizzare l’elemento
decisionale e le diverse modalità operative conseguenti ai rapporti privilegiati di F. con i fornitori che avevano consentito alla stessa di effettuare un salto di qualità nella gestione delle piazze di spaccio, non contiene fratture logiche, ed è scevra da elementi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Ne consegue che, anche su questo punto, l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.
2. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 14/01/2026





