Il giudice della cautela può fondare la sua decisione su fatti diversi da quelli contestati dal PM?

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Cass. pen., sez. II, 20/03/2026 (ud. 20/03/2026, dep. 24/03/2026), n. 11155 (Pres. Pellegrino, Rel. Cersosimo)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il giudice della cautela possa elaborare autonome ricostruzioni fondate su fatti diversi da quelli contestati dal Pubblico ministero.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Fermo restando che la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio un’ordinanza con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato una richiesta di riesame proposta avverso la citata ordinanza cautelare, questo stesso Tribunale, quale giudice di rinvio, nuovamente rigettava il riesame proposto e, per l’effetto, confermato l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel procedimento cautelare vige il principio di immutabilità del fatto contestato, inteso come accadimento storico sul quale l’indagato è chiamato a difendersi; ne consegue che il giudice della cautela non può elaborare autonome ricostruzioni fondate su fatti diversi da quelli contestati dal Pubblico ministero, spettando esclusivamente a quest’ultimo il potere di modificare la contestazione, anche nel corso dell’udienza di riesame (Sez. 2, n. 10255 del 26/02/2019; Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019; Sez. 3, n. 37939 del 30/09/2025).

I risvolti applicativi

Nel procedimento cautelare, il principio di immutabilità del fatto contestato implica che il giudice della cautela non può fondare la propria decisione su fatti diversi da quelli contestati dal PM, spettando esclusivamente a quest’ultimo modificare la contestazione anche in sede di riesame.

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