In tema di contestazione a catena, la retrodatazione ex art. 297, co. 3, c.p.p. opera anche per i fatti risultanti dagli atti anteriori al rinvio a giudizio nel procedimento della prima ordinanza cautelare?

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Cass. pen., sez. V, 27/02/2026 (ud. 27/02/2026, dep. 19/03/2026), n. 10621 (Pres. Romano, Rel. Morosini)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di “contestazione a catena”, quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.[1] operi per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza formale anche con riguardo all’allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Catania rigettava un appello cautelare proposto avverso un’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva respinto un’istanza ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere eseguita il 27 giugno 2025 in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., nonché ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 T.U. stup., 2 e 7 legge n. 895 del 1967, 23 legge n. 110 del 1975, tutti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’indagato il quale, con un unico motivo, deduceva inosservanza degli artt. 297, comma 3 e 303, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata “desumibilità degli atti al momento dell’emissione della seconda ordinanza di custodia cautelare”.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di “contestazione a catena”, quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006).

I risvolti applicativi

In tema di contestazione a catena, la retrodatazione ex art. 297, co. 3, c.p.p. opera, in presenza di connessione qualificata tra procedimenti, per i fatti desumibili dagli atti anteriori al rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare.

[1]Ai sensi del quale: “Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 10621 Anno 2026

Presidente: ROMANO MICHELE

Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

Data Udienza: 27/02/2026

Data Deposito: 19/03/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

L. A. C. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 05/12/2025 del Tribunale di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l’appello cautelare proposto da A. C. L. avverso l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva respinto l’istanza presentata dal predetto indagato ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere eseguita il 27 giugno 2025 in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., nonché ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 T.U. stup., 2 e 7 legge n. 895 del 1967, 23 legge n. 110 del 1975, tutti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.

Secondo la parte istante la decorrenza della custodia cautelare doveva essere retrodatata al momento di adozione di una precedente ordinanza cautelare (4 dicembre 2023) relativa a reati concernenti le armi, con conseguente inefficacia della misura per superamento dei termini massimi. Ciò in quanto i reati, oggetto dei due provvedimenti, erano legati da connessione qualificata ai sensi dell’art. 12, lett. b), cod. proc. pen. e gli elementi idonei a integrare la gravità indiziaria di delitti contestati nel presente procedimento erano nella disponibilità dell’accusa già al tempo dell’emissione della prima ordinanza cautelare.

2. Avverso l’indicato provvedimento ricorre l’indagato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia inosservanza degli artt. 297, comma 3 e 303, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata “desumibilità degli atti al momento dell’emissione della seconda ordinanza di custodia cautelare”.

Il ricorrente evidenzia di essere stato colpito da due ordinanze di custodia cautelare:

– la prima è stata emessa il 7/12/2023, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, nell’ambito del proc. pen. n. … R.G.N.R., n. … R.G.G.I.P., per il reato di illecita detenzione di armi, commesso in Catania in data 4/12/2023; il fatto è stato giudicato con sentenza di condanna di primo grado pronunciata in data 15/3/2024, “riformata in appello dalla” sentenza emessa in data 10/1/2025 (il processo è tutt’ora pendente presso la Corte di cassazione);

– la seconda ordinanza di custodia cautelare (ancora in corso) è stata emessa il 18/6/2025, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, nell’ambito del proc. pen. n. … R.G.N.R., n. … R.G.G.I.P., per i reati di illecita detenzione di armi, nonché per i delitti di cui agli artt. 416 bis cod. pen., 73 e 74 T.U stup., commessi sino al gennaio 2024.

In tale situazione, ai fini della retrodatazione della misura, è decisiva, secondo la difesa, la considerazione che tutte le condotte delittuose (afferenti a fatti avvinti da connessione qualificata ex art. 12, lett. b, cod. proc. pen. come riconosciuto dal Tribunale del riesame) sono state commesse anteriormente alla prima ordinanza di custodia cautelare.

L’intero compendio captativo, utilizzato a carico del ricorrente nel secondo procedimento, è stato acquisito in epoca antecedente rispetto all’emissione, nel primo procedimento, di decreto di giudizio immediato, datato 11/1/2024, a cui è seguita l’ammissione al giudizio abbreviato del 23/02/2024 da parte del giudice per le indagini preliminari “di tal che l’Ufficio della Procura avrebbe potuto esercitare l’azione penale in quel momento storico”.

Sul punto l’ordinanza impugnata sarebbe viziata, posto che, come è scritto in ricorso: “le ulteriori intercettazioni aventi quale protagonista l’odierno ricorrente (il quale manteneva i contatti all’esterno del carcere per il tramite di un cellulare, nel periodo dicembre 2023 – gennaio 2024) così come le dichiarazione del c.d.g. P. S. S., vanno ad aggiungersi ad un quadro indiziario già sostanzialmente completo e cristallizzato e del quale l’Ufficio della Procura aveva ampia contezza, non avendo tali successivi elementi aggiunto alcunché di nuovo in relazione alla specifica positio iuris del L. in relazione alle condotte di reato a lui contestate con l’ordinanza cautelare emessa in data 18/6/2025”.

Il ricorrente denuncia, poi, come la modifica del termine di permanenza del reato di cui all’art. 74 T.U. stup., inizialmente ancorato al mese di novembre 2023 e poi spostato al 17 gennaio 2024, sia frutto di una arbitraria, e quindi inammissibile, scelta della Procura.

3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, pur presentando alcuni profili di inammissibilità.

2. La retrodatazione ─ richiesta dell’indagato ma respinta dai giudici di merito ─ chiama in causa i seguenti provvedimenti cautelari adottati nei confronti di A. C. L.:

– (prima) ordinanza applicata in sede di convalida di arresto in data 4 dicembre 2023 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, nell’ambito del proc. pen. n. … RGNR, per delitti attinenti alla detenzione illegale di “diverse armi da fuoco, anche clandestine”; la data del fatto coincide con quella dell’arresto. Per tale condotta l’azione penale è stata esercitata mediante richiesta di giudizio immediato; il giudizio è stato disposto con decreto del 11 gennaio 2024; il processo pende, secondo quanto afferma il ricorrente, presso la Corte di cassazione;

– (seconda) ordinanza eseguita il 27 giugno 2025, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, nell’ambito del proc. pen. n. … R.G.N.R., in ordine a: reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen., commesso dal giugno 2021 a novembre 2022 (capo 1); reato di associazione di narcotraffico ex art. 74 T.U. stup., aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1. cod. pen., commesso da dicembre 2021 sino al 17 gennaio 2024 (capo 3); reato di commercio continuato di sostanze stupefacenti ex artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 73 T.U. stup., aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., commesso da dicembre 2021 sino al 17 gennaio 2024 (capo 4); reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., commesso il 19 aprile 2022 (capo 8); reato di cui all’art. 23, comma terzo, legge n. 110 del 1975, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., commesso il 27 settembre 2022 (capo 20).

Il Tribunale del riesame ha ravvisato, a differenza del giudice per le indagini preliminari, un legame di connessione ex art. 12 lett. b), cod. proc. pen. tra i fatti oggetto della prima ordinanza e quelli oggetto della seconda, tuttavia ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. sul rilievo che: come risulta dalle intercettazioni svolte, l’adesione dell’indagato all’associazione di narcotraffico si è protratta sino al 17 gennaio 2024, quindi quel delitto e quelli di cui agli artt. 73 T.U. stup. si sono consumati in epoca successiva all’emissione della prima ordinanza; mentre gli elementi integranti la gravità indiziaria rispetto ai delitti di associazione mafiosa e violazione legge armi, commessi prima della prima ordinanza, sono stati acquisiti in epoca successiva.

Tale conclusione, secondo la difesa, sarebbe erronea per le ragioni sintetizzate nel “ritenuto in fatto”.

3. La censura difensiva è infondata.

3.1. Occorre individuare i parametri ermeneutici di riferimento elaborati dalla consolidata giurisprudenza rispetto alla situazione in rassegna caratterizzata da: ordinanze emesse in procedimenti diversi, per fatti connessi ex art. 12 lett. b), cod. proc. pen.

Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta fino a dopo l’emissione della prima ordinanza (cfr. per tutte Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, omissis, Rv. 235910 – 01).

In tema di “contestazione a catena”, quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 dep. 2007, omissis, Rv. 235909 – 01).

3.2. Nella specie il Tribunale del riesame, con motivazione immune da cadute logiche, ha chiarito che la condotta del ricorrente di partecipazione all’associazione di narcotraffico di cui al capo 3) si è protratta sino al 17 gennaio 2024, dunque fino a data successiva all’emissione della prima ordinanza (4 dicembre 2023).

A differenza di quanto sostenuto in ricorso, la conclusione non fa leva sul mero dato formale indicato nel capo di incolpazione, ma valorizza gli esiti delle intercettazioni da cui emergeva che L. riceveva dal sodalizio assistenza economica in carcere e comunicava all’esterno le proprie direttive sul narcotraffico attraverso un cellulare abusivo o tramite colloqui in carcere con la compagna.

Valutazioni con cui il ricorso evita di confrontarsi.

Pertanto, per il capo 3), l’assenza di anteriorità della condotta osta, di per sé, all’operatività dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

3.3. Occorre precisare che il Tribunale applica, erroneamente, il medesimo criterio anche a tutti i delitti di cui agli artt. 73, T.U. stup., i quali, invece, avendo carattere istantaneo, non seguono ovviamente la regola del reato permanente. Discende che per gli episodi di spaccio commessi successivamente al 4 dicembre 2023 vale quanto appena esposto, mentre per quelli anteriori la decisione riposa su quanto rilevato nei sottoparagrafi successivi.

3.4. Il reato di associazione mafiosa (cessato a novembre 2022), alcuni di quelli previsti dall’art. 73, T.U. stup., i reati concernenti la violazione legge armi risultano commessi prima del 4 dicembre 2023 e pertanto, per essi, occorre indagare l’altro requisito: la desumibilità dei gravi indizi di colpevolezza dagli atti acquisiti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza (11 gennaio 2024).

Al riguardo il Tribunale del riesame afferma che alla data dell’11 gennaio 2024 non era stata ancora depositata l’ultima comunicazione notizia di reato del secondo procedimento n. … RGNR, acquisita dal Pubblico ministero solo il 3 maggio 2024.

A fronte di tale affermazione, le censure svolte in ricorso si rivelano generiche, poiché, per un verso, evitano di contrastare l’affermazione del Tribunale circa i contenuti decisivi della comunicazione notizia di reato acquisita il 3 maggio 2024 e, per altro verso, si limitano a sostenere che tutte le intercettazioni sono state acquisite prima dell’11 gennaio 2024, senza specificare a quali intercettazioni si intenda fare riferimento, di cosa trattino le conversazioni e quali elementi forniscano.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 27/02/2026

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