La sistematica diffusione a terzi di informazioni provenienti da fonti riconducibili a un gruppo terroristico integra il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo?

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Cass. pen., sez. V, 3/03/2026 (ud. 3/03/2026, dep. 19/03/2026), n. 10616 (Pres. Pistorelli, Rel. Scarlini)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se integri il delitto di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo la condotta dell’agente volta alla sistematica diffusione verso terzi di informazioni provenienti da fonti riferibili al gruppo terroristico e attinenti alla vita di questo.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Brescia, sezione per il riesame, in riforma di un provvedimento del Gip del medesimo Tribunale, diversamente qualificata la condotta ascritta all’indagato – da quella ritenuta nell’ordinanza genetica ai sensi dell’art. 414, commi 3 e 4, cod. pen. a quella punita dall’art. 270 bis, comma 2, cod. pen. (già ipotizzata dal pubblico ministero in sede di richiesta di applicazione della misura) – applicava al medesimo la misura cautelare della custodia in carcere, disponendo, tuttavia, che la stessa rimanesse sospesa fino alla definitività del provvedimento.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione di legge ed in particolare dell’art. 270 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale integra il delitto di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo, di cui all’art. 270-bis cod. pen., la condotta dell’agente volta alla sistematica diffusione verso terzi di informazioni provenienti da fonti, anche di accesso limitato, sicuramente riferibili al gruppo terroristico e attinenti alla vita di questo, in quanto sintomatica dello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione (Sez. 6, n. 26374 del 03/06/2025).

I risvolti applicativi

Integra il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo ex art. 270-bis c.p.[1] la sistematica diffusione a terzi di informazioni provenienti da fonti, anche ad accesso riservato, riferibili al gruppo terroristico e concernenti la sua attività, in quanto indice dello stabile inserimento dell’agente nella compagine associativa.

[1]Ai sensi del quale: “Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego”.

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