Cass. pen., sez. I, 12/12/2025 (ud. 12/12/2025, dep. 19/03/2026), n. 10550 (Pres. De Marzo, Rel. Grieco)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la valutazione stabilita dall’art. 203 cod. pen. costituisca compito esclusivo del giudice.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza de l’Aquila rigettava un appello proposto avverso un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara che, a sua volta, all’esito del riesame della pericolosità ex art. 208 cod. pen. e 679 cod. proc. pen., disponeva la proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata in regime residenziale per la durata di ulteriori quattro mesi.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale deduceva, con un unico motivo, deduceva l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge, nonché la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere ignorato la valutazione della mancanza di pericolosità del ricorrente con la perizia disposta dal Magistrato di sorveglianza di Pescara.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la valutazione stabilita dall’art. 203 cod. pen. costituisce compito esclusivo del giudice, il quale non può abdicarvi in favore di altri soggetti, né rinunciarvi, pur dovendo tener conto dei dati relativi alle condizioni mentali dell’imputato ed alle implicazioni comportamentali eventualmente indicate dagli esperti che si siano pronunciati in merito: pertanto, egli deve ritenere sussistente o persistente la pericolosità sociale ove accerti l’emersione del pericolo della commissione da parte del reo di nuovi reati mediante autonoma valutazione che deve tener conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale del soggetto, nonché sulla base di ogni altro parametro desumibile dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023; Sez. 1, n. 40808 del 14/10/2010; Sez. 1, n. 4094 del 07/01/2010).
I risvolti applicativi
La valutazione della pericolosità sociale ex art. 203 cod. pen. integra un apprezzamento discrezionale esclusivo del giudice, non delegabile né rinunciabile, il quale, pur considerando gli esiti peritali sulle condizioni psichiche e comportamentali dell’imputato, deve autonomamente accertare il rischio di reiterazione del reato alla luce della personalità del soggetto e dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.[2].
[1]Secondo cui: “Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133”.
[2]Ai sensi del quale: “Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo”.





