Cass. pen., sez. VI, 4/02/2026 (ud. 4/02/2026, dep. 5/03/2026), n. 8675 (Pres. Giordano, Rel. D’Arcangelo)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel reato di corruzione propria, la nozione di «altra utilità» comprenda anche prestazioni di natura non patrimoniale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l’imputato dal reato ascrittogli, ossia il delitto di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., perché il fatto non sussiste.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, il quale deduceva la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata (primo motivo) e l’errata applicazione degli artt. 110, 319, 321 cod. pen. (secondo motivo).
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo quale, con riferimento al reato di corruzione propria, nella nozione di «altra utilità» rientrano anche le prestazioni di natura non patrimoniale, assumendo rilievo, quale oggetto della dazione o promessa, qualsiasi vantaggio materiale o morale, che costituisca la controprestazione posta a base dell’accordo corruttivo e si trovi in un rapporto di «proporzionale corrispettività» rispetto all’esercizio dei poteri o della funzione, ovvero al compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio (Sez. 6, n. 10084 del 08/01/2021, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che erroneamente era stata ritenuta la sussistenza del reato di corruzione per il solo fatto che un professore universitario avesse ricevuto un incarico professionale da parte di un ente di natura pubblica e, in concomitanza con tale fatto, era stato conferito un incarico di insegnamento universitario, a titolo gratuito, al Presidente del consiglio di amministrazione del predetto ente, senza che fosse ravvisabile alcun rapporto di proporzionalità nell’ipotizzato scambio di utilità fra i predetti soggetti).
I risvolti applicativi
Nel reato di corruzione propria, la nozione di «altra utilità» comprende anche prestazioni non patrimoniali, includendo ogni vantaggio materiale o morale proporzionato all’esercizio dei poteri o al compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8675 Anno 2026
Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO
Data Udienza: 04/02/2026
Data Deposito: 05/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso Corte d’appello di Catanzaro
nel procedimento a carico di:
B. E., nato a … il …
avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d’appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Crotone in data 8 aprile 2023 ha richiesto il rinvio a giudizio di E. B. per il delitto di cui agli artt. 110, 319-ter, in relazione agli artt. 319, 321 cod. pen., commesso, in concorso con G. B. e F. T., a Crotone in data 1 e 2 aprile 2021.
Secondo l’ipotesi di accusa, l’imputato avrebbe remunerato due ispettori del lavoro, G. B. e F. T., pubblici ufficiali dotati dei poteri di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recatisi presso la sua azienda per eseguire un controllo, mediante la consegna di una cassa di pesce ciascuno, per aver archiviato la pratica nonostante avessero rilevato ben tre violazioni alla disciplina antinfortunistica (e, segnatamente, l’inidoneità dell’impianto elettrico di un box utilizzato come officina di lavoro, la mancata nomina del medico competente e la mancata visita medica di uno dei lavoratori).
2. L’imputato ha chiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato in udienza preliminare e il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Crotone, con sentenza emessa in data 1 luglio 2025, ha dichiarato l’imputato responsabile del reato, riqualificato ai sensi degli artt. 110, 319, 321 cod. pen., e riconosciute le attenuanti di cui agli artt. 323-bis, primo comma, cod. pen. e 62-bis cod. pen. e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
3. La Corte di appello di Catanzaro, con la pronuncia impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l’imputato dal reato perché il fatto non sussiste, in quanto le cassette di pesce consegnate dall’imputato avevano un valore di circa 65,00 euro ciascuna e, dunque, costituivano donativi di modesta entità ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
4. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi.
Con il primo motivo il Procuratore generale ha dedotto la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e, con il secondo motivo, l’errata applicazione degli artt. 110, 319, 321 cod. pen.
Il Procuratore generale ha premesso che la Corte di appello, pur confermando la ricostruzione delle condotte operata dal giudice di primo grado, ha escluso la rilevanza penale del fatto, in quanto ciascuna cassetta di pesce consegnata da B. ai pubblici ufficiali aveva un valore di circa 65,00 euro e, dunque, a fronte di un corrispettivo complessivo di centotrenta euro, il reato di corruzione sarebbe stato insussistente.
I giudici di appello, tuttavia, avrebbero applicato erroneamente al caso di specie la regola enunciata dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’inoffensività della retribuzione, in misura esigua, del pubblico agente nei casi di istigazione alla corruzione impropria susseguente.
La Corte di appello avrebbe, infatti, erroneamente applicato ad un caso di corruzione impropria susseguente (e, dunque, ad un reato di danno), una regola di giudizio elaborata dalla giurisprudenza in tema di offensività per le ipotesi di istigazione alla corruzione, un reato di pericolo.
Nell’istigazione alla corruzione impropria susseguente, infatti, il patto non è concluso e l’attività del pubblico ufficiale è conforme ai doveri di ufficio; nel caso di specie, invece, per quanto accertato dai giudici di appello, il dono ricevuto dai pubblici ufficiali rappresentava la remunerazione dell’attività di ufficio dagli stessi svolta in modo non conforme ai doveri istituzionali.
I pubblici ufficiali T. e B. hanno, infatti, archiviato la pratica inerente il controllo svolto presso l’azienda di B., quando, invece, sarebbe stato necessario elevare specifiche contestazioni nei suoi confronti.
La giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai casi di corruzione propria, ammette i donativi d’uso solo nel caso di regalie svincolate dallo svolgimento delle funzioni pubbliche e non già nel caso in cui le stesse siano esercitate in modo antidoveroso.
5. Con memoria depositata in data 15 gennaio 2026 l’avvocato P. C. ha chiesto il rigetto del ricorso e ha rilevato che la Sesta Sezione penale, con sentenza n. 30350 del 12 settembre 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero del Tribunale di Crotone avverso l’ordinanza
del Tribunale del riesame di Catanzaro, che in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’indagato G. B., ha riqualificato l’originaria imputazione da concorso, unitamente al collega F. T., in corruzione in atti giudiziari (artt. 110, 319-ter cod. pen.) in abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.).
Il difensore ha rilevato che, anche per le ipotesi di corruzione propria, il principio di proporzionalità o il nesso di corrispettività tra le prestazioni assurge ad elemento discretivo tra condotte penalmente rilevanti e condotte suscettive di censura sotto il profilo meramente disciplinare.
Nel caso di specie si sarebbe al cospetto di un atto di spontaneo favoritismo, non stimolato dal beneficiario, né richiesto dai pubblici ufficiali e, dunque, difetterebbe la prova del dolo necessario per integrare il delitto di corruzione.
6. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 20 gennaio 2026, il Procuratore generale, Perla Lori, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto i motivi proposti sono fondati.
2. Con il primo motivo il Procuratore generale ha dedotto la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e, con il secondo motivo, l’errata applicazione degli artt. 110, 319, 321 cod. pen.
3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro connessione, sono entrambi fondati.
3.1. La Corte di appello di Catanzaro, nell’escludere la rilevanza penale del fatto, in ragione del valore asseritamente irrisorio delle utilità erogate dall’imputato ai pubblici ufficiali per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, ha erroneamente posto a fondamento della propria pronuncia i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’offerta di somme di danaro di modesta entità nell’istigazione alla corruzione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’offerta di una somma di denaro di modesta entità integra il delitto di istigazione alla corruzione se, tenuto conto delle condizioni dell’offerente, nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca, sia non irrisoria e idonea a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 32345 del 08/07/2024, omissis, Rv. 286855 – 01, in
motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione sulla irrisorietà non deve essere operata in astratto, ma rapportata alla incidenza economica dell’atto contrario richiesto come contropartita al pubblico ufficiale; cfr. anche Sez. 6, n. 46494 del 23/10/2019, omissis, Rv. 277680 – 01).
3.2. Questi principi di diritto, affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla fattispecie di istigazione alla corruzione, non possono, tuttavia, essere trasposti nella distinta fattispecie di corruzione propria susseguente.
Nella fattispecie di istigazione alla corruzione passiva la valutazione di tenuità del danaro o dell’utilità non dovuta offerta al pubblico ufficiale è, infatti, volta ad accertate la sussistenza e la serietà della promessa in rapporto all’esercizio della funzione, o all’omissione o al ritardo dell’atto o del compimento dell’atto contrario
ai doveri di ufficio. Nel diverso reato di corruzione propria susseguente, ciò che, invece, rileva è la dimostrazione della correlazione tra il compenso ricevuto dal pubblico agente e la contrarietà dell’atto al dovere di ufficio, al fine di accertare la sussistenza del patto illecito.
3.3. Sul tema della proporzione tra la prestazione del privato e l’atto posto in essere dal pubblico agente nei reati di corruzione si è, peraltro, registrato un mutamento di orientamento della giurisprudenza.
Anteriormente alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), la giurisprudenza di legittimità negava che la proporzione tra le prestazioni dell’accordo corruttivo rilevasse nel reato di corruzione propria, a differenza di quello di corruzione impropria.
Le Sezioni unite di questa Corte, con riferimento a quell’assetto della disciplina, hanno statuito che, in tema di corruzione, il concetto di proporzione – da intendersi nel senso di mancanza di sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale – riguarda soltanto la corruzione impropria prevista dall’art. 318 cod. pen., che si riferisce alla «retribuzione non dovuta» per il compimento di un atto dell’ufficio, e non pure la corruzione propria, prevista dall’art. 319 stesso codice, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio, in cui non si fa riferimento al concetto di «retribuzione», essendo sufficiente che la dado sia correlata all’atto contrario ai doveri di ufficio che il pubblico ufficiale, per l’accordo intervenuto, deve compiere o ha compiuto (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, omissis, Rv. 203972 – 01).
Muovendo dal mancato richiamo nell’art. 319 cod. pen. al concetto di «retribuzione», che invece, era espressamente menzionato nell’art. 318 cod. pen., quale connotato del danaro o dell’utilità indebita, la giurisprudenza riteneva, dunque, che qualsiasi dazione o promessa, a prescindere dall’accertamento di un rapporto di proporzione con l’atto del pubblico agente, potesse integrare il reato di corruzione propria.
L’accettazione di piccole regalie d’uso poteva escludere soltanto la configurabilità del reato di corruzione per il compimento di un atto d’ufficio, giammai quello di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, poiché solo nel primo caso era possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non avesseavuto influenza nella formazione dell’atto (cfr., ex plurimis: Sez. 6, n. 237765 del 22/04/2009, omissis, Rv. 244361 – 01; Sez. 6, n. 2804 del 13/02/1995, omissis, Rv. 201001 – 01; Sez. 6, n. 6984 del 10/04/1986, omissis, Rv. 173313 – 01).
3.4. In seguito alla riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione del 2012, tuttavia, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto è mutato, superando gli automatismi che connotavano la precedente interpretazione.
Essendo, infatti, venuto meno nella disposizione di cui all’art. 318 cod. pen. il riferimento esplicito alla «retribuzione», nel nuovo contesto di disciplina la proporzione (nel senso di non manifesta sproporzione tra le due prestazioni del sinallagma, come precisato da Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, omissis Rv. 203972 – 01) assume rilievo, quale elemento indiziario, al fine di accertare se via sia stato o meno un accordo corruttivo.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di corruzione per l’esercizio della funzione, che benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato, l’irrisorietà dell’utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell’atto amministrativo compiuto, rileva sul piano probatorio dell’esistenza del nesso sinallagmatico con l’esercizio della funzione, il cui mercimonio integra il disvalore del fatto punito dall’art. 318 cod. pen. (Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, omissis, Rv. 281158 – 02, in motivazione, la Corte ha precisato che la verifica della corrispettività si impone come elemento discretivo tra le condotte penalmente rilevanti e quelle che possono assumere mero rilievo disciplinare).
Con riferimento al reato di corruzione propria, questa Corte ha, inoltre, precisato che nella nozione di «altra utilità» rientrano anche le prestazioni di natura non patrimoniale, assumendo rilievo, quale oggetto della dazione o promessa, qualsiasi vantaggio materiale o morale, che costituisca la controprestazione posta a base dell’accordo corruttivo e si trovi in un rapporto di «proporzionale corrispettività» rispetto all’esercizio dei poteri o della funzione, ovvero al compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio (Sez. 6, n. 10084 del 08/01/2021, omissis, Rv. 281502 – 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che erroneamente era stata ritenuta la sussistenza del reato di corruzione per il solo fatto che un professore universitario avesse ricevuto un incarico professionale da parte di un ente di natura pubblica e, in concomitanza con tale fatto, era stato conferito un incarico di insegnamento universitario, a titolo gratuito, al Presidente del consiglio di amministrazione del predetto ente, senza che fosse ravvisabile alcun rapporto di proporzionalità nell’ipotizzato scambio di utilità fra i predetti soggetti).
Il rapporto di non manifesta sproporzione tra la prestazione del privato e l’atto del pubblico ufficiale può, dunque, costituire un indizio della sussistenza di un accordo illecito, che ben può essere provato ricorrendo anche ad altri elementi indiziari.
Per converso, la percezione di un vantaggio, di assoluta modestia rispetto all’entità degli interessi in gioco, può ragionevolmente far propendere per l’inesistenza di un accordo illecito avente ad oggetto atti contrari a doveri d’ufficio.
Perché sussista la fattispecie di corruzione propria, occorre, tuttavia, che sia dimostrato che l’atto contrario ai doveri di ufficio abbia rappresentato lo scopo e la causa della dazione del danaro o dell’utilità da parte del privato in favore del pubblico agente.
Qualora, dunque sia dimostrata la corrispettività, intesa quale nesso di causa ed effetto, tra la dazione del privato e l’atto del pubblico agente, sussiste il delitto di corruzione, indipendentemente dal modico valore del danaro o dell’utilità erogata dal privato (e, dunque, anche se le prestazioni siano sproporzionate e se il pubblico agente abbia venduto la funzione “per poco”).
3.5. La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, chiarito, che la dazione di regali che sia correlata alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale “regalia d’uso” idonea a legittimarne, ove anche sia di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000 (Sez. 6, n. 44357 del 23/09/2024, omissis, Rv. 287308 – 01; Sez. 6, n. 49524 del 03/10/2017, omissis, Rv. 271496 – 01).
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, infatti, consente i regali di piccolo valore, ma solo a condizione che non costituiscano il corrispettivo di attività del pubblico dipendente; i pagamenti per l’esercizio della funzione o per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, infatti, non sono consentiti, anche se modici.
Il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dunque, non legittima le corruzioni di modesta entità, ma, regolando un ambito applicativo esterno a quello delle fattispecie di corruzione, ha inteso disciplinare la ricezione di “regalie d’uso” per i pubblici dipendenti, al fine di evitare opacità e comportamenti inappropriati.
L’art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012 sancisce, del resto, «per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia».
3.6. Il principio di diritto invocato dalla Corte di appello di Catanzaro risulta, dunque, errato in diritto, in quanto è affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ad una fattispecie diversa da quella ritenuta sussistente nel caso di specie, e la sua applicazione ha reso manifestamente illogica la motivazione.
I giudici di appello hanno, infatti, escluso la rilevanza penale di una fattispecie di corruzione propria susseguente, in ragione dell’asserito valore modesto dell’utilità erogata dal privato ai pubblici ufficiali, ancorché abbiano ritenuto dimostrato che l’imputato ha consegnato le cassette di pesce ai pubblici ufficiali proprio in ragione del compimento di un atto contra legem.
Il rapporto di non manifesta sproporzione tra le due prestazioni del sinallagma contrattuale, tuttavia come sopra precisato, non costituisce un requisito implicito della fattispecie della corruzione, in mancanza del quale il reato di cui all’art. 319 cod. pen. non sussiste, ma rileva come elemento indiziario significativo per accertare l’avvenuta conclusione del patto illecito.
Ove, pertanto, sia ritenuto comprovata la conclusione del patto corruttivo la rilevanza penale della condotta non può essere esclusa in ragione della ritenuta modestia dell’utilità percepita dal pubblico agente.
4. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che, nel decidere dell’atto di appello, si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2026.





