Come va valutata l’idoneità degli atti ai fini del delitto tentato?

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Cass. pen., sez. I, 8/10/2025 (ud. 8/10/2025, dep. 18/12/2025), n. 40771 (Pres. Santalucia, Rel. Curami)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come debba essere valutata l’idoneità degli atti richiesta per la configurabilità del delitto tentato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, a seguito di giudizio abbreviato, riteneva l’imputato responsabile dei delitti di cui agli artt. 56, 110, 575 cod. pen..

Tuttavia, a seguito dell’impugnazione proposta nell’interesse dell’imputato, la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, previa riqualificazione dei fatti di cui sopra nel reato di cui agli artt. 582, 583 e 585 cod. pen., stimate le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti, rideterminava la pena inflitta in due anni di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Catanzaro il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge con riferimento agli artt. 56 cod. pen. e 192 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del delitto tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010).

I risvolti applicativi

L’idoneità degli atti ai fini del delitto tentato va valutata ex ante, considerando le circostanze e le modalità dell’azione, al fine di accertarne la concreta capacità causale di porre in pericolo il bene tutelato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 40771 Anno 2025

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE

Relatore: CURAMI MICAELA SERENA

Data Udienza: 08/10/2025

Data Deposito: 18/12/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta da

– Presidente –

MICAELA SERENA CURAMI CC – 08/10/2025

R.G.N. 19866/2025

MARCO MARIA MONACO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso Corte d’appello di Catanzaro

nel procedimento a carico di:

XXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

in cui è parte civile:

XXXXXXXXXXXXX nato il …

avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d’appello di Catanzaro

udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 17/06/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, a seguito di giudizio abbreviato, riteneva XXXXXXXXXXXXXXXX responsabile dei delitti, commessi in concorso con il figlio XXXXXXXX -separatamente giudicato -, di cui agli artt. 56, 110, 575 cod. pen., per avere, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di XXXXXXXXXXXXX (capo 1), e di cui agli artt. 61 comma 1 n. 2, 110, 612 comma 2 cod. pen., per avere minacciato XXXXXX di un male ingiusto (capo 2), fatti commessi in … il …; concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile nei termini di cui alla sentenza.

Nel pomeriggio del 28/07/2023, XXXXXXXXXXXXX, mentre si trovava nei suoi terreni, veniva aggredito da XXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX – ivi giunti a bordo di una Fiat Punto-, che lo tiravano a forza fuori dalla sua autovettura, e lo colpivano con un bastone alla testa nonché con calci e pugni sul corpo mentre già si trovava a terra, provocandogli lesioni consistite in un trauma cranio facciale, frattura lombare ulna e mano destra, da cui derivava una malattia giudicata guaribile in non meno di 40 giorni. Gli XXXXXXXXX, prima di andarsene sempre a bordo della loro vettura, minacciavano il XXXXXX di morte, nel caso avesse avvisato i Carabinieri di quanto accaduto.

I fatti si inserivano in un contesto di rapporti di vicinato tra gli XXXXXXXXX (XXXXXXX

e XXXXXXXX) e XXXXXXXXXXXXX, compromessi da tempo a causa delle recriminazioni da parte di quest’ultimo rispetto alle lamentate invasioni dei suoi terreni da parte degli animali degli XXXXXXXXX; precedenti denunce per aggressione, infatti erano state figlio.

2.A seguito dell’impugnazione proposta nell’interesse dell’imputato, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, previa riqualificazione dei fatti di cui al capo 1) nel reato di cui agli artt. 582, 583 e 585 cod. pen., stimate le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti, rideterminava la pena inflitta ad XXXXXXXXXXXXXXXX in due anni di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Riteneva in particolare la Corte come la finalità dell’aggressione, pacificamente posta in essere ai danni del XXXXXX da entrambi gli XXXXXXXXX, avesse una chiara valenza minatoria, come desumibile dal tenore della minaccia rivolta alla p.o. di non denunciare i fatti, e come confermato anche dalla circostanza che i due congiunti, pur essendo il XXXXXX ancora in vita, avessero arrestato la loro condotta. Doveva conseguentemente escludersi, in capo all’imputato, il dolo omicidiario alternativo o eventuale, ed i fatti di cui al capo 1) dovevano pertanto essere riqualificati come lesioni gravi, aggravate dall’uso di arma (il bastone).

3. Avverso detta sentenza, ricorre il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, che solleva un unico articolato motivo con il quale deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 56 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.

La Corte territoriale è giunta alla censurata riqualificazione del fatto di cui al capo 1) sulla base di due soli elementi (le minacce di morte rivolte alla vittima per evitare che si rivolgesse alle Forze dell’ordine, e l’interruzione dell’aggressione nonostante la vittima fosse ancora in vita), pretermettendo di condurre una compiuta analisi che comprendesse tutte le altre circostanze della condotta, e, quindi, omettendo di effettuare la necessaria analisi globale ed unitaria del fatto.

In particolare, la derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di lesioni gravi aggravate deriva dalla valorizzazione della condotta intimidatoria di cui al capo 2), che tuttavia è da tenere distinta dal fatto contestato al capo 1), dal momento che le minacce di morte alla vittima sono state profferite allorché la brutale aggressione nei suoi confronti si era già perfezionata.

Osserva, quindi, il Procuratore ricorrente come la condotta realizzata dall’imputato integri pienamente la fattispecie di tentato omicidio, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo.

Quanto al profilo oggettivo, vanno evidenziate le concrete modalità e circostanze del fatto, con particolare riferimento a: 1) i mezzi utilizzati (un bastone e violentissimi calci e pugni); 2) la pluralità e reiterazione dei colpi sferrati, anche allorché la vittima giaceva ormai esanime a terra; 3) le parti del corpo attinte, ossia il cranio ed il viso; 4) la oggettiva gravità delle lesioni riportate con concreto pericolo di vita e con prognosi inizialmente riservata e superiore ai 40 giorni; 5) la causale dell’aggressione, identificabile in pregressi, consolidati ed esacerbati motivi di astio, rancore ed esasperata conflittualità; 6) le condizioni di tempo e di luogo nonché la concreta dinamica della feroce aggressione perpetrata dai due correi che hanno agito congiuntamente in superiorità numerica rispetto alla vittima: XXXXXXXXXXXXX, all’epoca sessantaseienne, era stato trascinato a forza fuori dell’abitacolo della sua macchina, e selvaggiamente percosso con un bastone di legno e poi, quando era a terra esanime e sanguinante, attinto da plurimi, reiterati e violentissimi calci e pugni alla testa ed al viso.

La condotta posta in essere dall’imputato era quindi idonea ed univocamente diretta (sotto il profilo oggettivo) a cagionare la morte della persona offesa.

Sul piano soggettivo essa era assistita dall’animus necandi, ossia della consapevolezza e volontà dell’evento morte quale conseguenza della sua azione, quantomeno nella forma del dolo alternativo.

Il ragionamento, ipotetico ed assiomatico, condotto dalla Corte territoriale è stato sviluppato ed argomentato ex post, dopo che l’evento morte non si è verificato; i Giudici d’appello hanno infatti desunto la mancanza di animus necandi in capo all’imputato dalla circostanza che il medesimo avesse interrotto aggressione in itinere; l’analisi doveva tuttavia essere effettata ex ante, dovendosi fare riferimento alla situazione concreta in cui ha operato l‘agente al momento della condotta.

In sintesi, secondo il Procuratore ricorrente, la Corte catanzarese avrebbe desunto l’insussistenza del dolo omicidiario da una asserita, ma in realtà inesistente, desistenza volontaria ex art. 56 comma 3 cod. pen; la desistenza volontaria, tuttavia, può ricorrere solo nell’ambito del c.d. tentativo incompiuto, e non è pertanto neppure configurabile nel caso come il presente, in cui il tentativo era già stato realizzato.

4.Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.

5. La parte civile XXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore, ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso proposti dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, ed ha depositato nota spese.

6.Il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXX ha depositato una memoria con la quale chiede che il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro venga dichiarato inammissibile, o rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, incentrato esclusivamente sulla contestata riqualificazione giuridica del fatto ascritto all’imputato di cui al capo 1) nell’alveo della fattispecie tipica delle lesioni personali gravi e aggravate dall’uso dell’arma (anziché in quella di tentato omicidio, ritenuta dal primo giudice), è fondato e va, pertanto, accolto.

2.Occorre premettere che, in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell'”animus necandi” assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata “ex post” ma con riferimento alla situazione che si presentava “ex ante” all’imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso e alle peculiarità intrinseche dell’azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza; fra gli indicatori sintomatici del dolo di omicidio sono, in particolare, annoverati, a titolo esemplificativo, il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi, la gravità delle lesioni inferte (fra molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275012; Sez. 1, n. 30466 del 7/7/2011, omissis, Rv. 251014); l’apprezzamento dell’idoneità dell’azione in concreto non deve essere, naturalmente, condizionato dagli effetti realmente raggiunti, dovendosi diversamente l’azione ritenersi sempre inidonea, per non aver conseguito l’evento (Sez. 1, n. 39293 del23/9/2008, omissis, Rv. 241339).

Va, inoltre, rammentato che, nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo diretto, rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell’evento come scopo finale dell’azione (Sez. 5, n. 23618 dell’11/4/2016, omissis, Rv. 266915); anche il dolo alternativo, quale forma di dolo diretto, è, quindi, compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 43250 del 13/4/2018, omissis, Rv. 274402).

Va poi richiamato il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell’agente sia alla differente potenzialità dell’azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata nonché dalle modalità dell’atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 5/4/2022, omissis, Rv. 283390; vedi anche, tra le decisioni precedenti conformi, Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, omissis, Rv. 257881).

3.Alla luce dei richiamati principi, deve giudicarsi incompleta e carente la motivazione sulla base della quale, essendo incontestati i fatti come ricostruiti, la Corte di appello è pervenuta alla qualificazione giuridica censurata dal Procuratore ricorrente.

Ed invero, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dell’animus necandi in capo all’XXXXXXXXX, ed è pervenuta alla riqualificazione del fatto sub capo 1) in lesioni gravi aggravate dall’uso di arma, valorizzando esclusivamente i due elementi costituiti dalle minacce dirette alla p.o. una volta conclusasi l’aggressione, e dell’interruzione dell’aggressione da parte dei due correi, quando la vittima era ancora in vita.

Coglie allora nel segno la censura mossa dalla parte pubblica ricorrente laddove lamenta, quanto al primo profilo, come la condotta minatoria posta in essere dall’imputato ai danni della persona offesa, sia intervenuta in un momento logicamente e cronologicamente successivo alla conclusione della violenta aggressione perpetrata ai danni del XXXXXX: l’analisi in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo in capo all’imputato andava condotta invece con riferimento al momento dell’aggressione.

Parimenti, concettualmente errato appare, come giustamente evidenziato dal Procuratore ricorrente, il ragionamento della Corte territoriale, laddove, con ragionamento esclusivamente ex post, inferisce la mancanza dell’animus necandi in capo all’imputato, dalla circostanza che il medesimo, unitamente al correo, abbia interrotto l’aggressione, benchè la vittima fosse ancora in vita.

È infatti principio consolidato e noto che l’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del delitto tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, omissis, Rv. 248305-01). Ed ancora va ricordato come la desistenza non sia configurabile nei casi di «tentativo compiuto», ossia quello in cui l’azione si sia perfezionata, pur senza provocare l’evento per ragioni non dipendenti dall’agente. Non è configurabile la desistenza, che presuppone un tentativo incompiuto, quando gli atti posti in essere, da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, integrano già gli estremi del tentativo (Sez. 1, n. 43036 del 23/10/2012, omissis, Rv. 253616-01; Sez. 1, n. 42749 del 02/10/2007, omissis, Rv. 238112-01).

4.Ebbene, la Corte Catanzarese non ha fatto buon governo dei citati principi, e, trascurando i criteri dettati in sede di legittimità, ha omesso di dar conto di tutti gli indicatori da analizzare (efficacemente riassunti dal Procuratore in sede di ricorso, e riportati supra),

alla stregua dei quali avrebbe dovuto valutare la sussistenza, nel caso di specie, del contestato delitto, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo.

E così, in primo luogo, i giudici dell’appello non hanno dato conto della integrale sequenza dell’azione aggressiva; in particolare, per come emerge dalla pacifica descrizione del fatto, XXXXXX, di età avanzata, veniva colto, dall’odierno ricorrente e dal figlio XXXXXXXX, mentre si trovava nella propria autovettura, dalla quale veniva estratto con forza per poi essere colpito reiteratamente, con un bastone, oltre che con calci e pugni, in zone del corpo sede di organi vitali, anche quando si trovava inerme riverso a terra.

Nè è stata valutata dalla Corte di merito la gravità delle condizioni di salute di XXXXXX dopo l’aggressione, documentate dal referto medico rilasciato dalla struttura ospedaliera presso la quale XXXXXX era stato ricoverato, che attestava un «trauma cranio facciale con frattura osso temporale in politrauma, altra frattura chiusa del cranio con traumatismo intracranico di altra e non specificata natura con perdita di coscienza di durata compresa tra 1 ora e 24 ore», con prognosi inizialmente riservata.

Infine, i giudici dell’appello hanno ingiustificatamente omesso di valutare, alla luce delle circostanze di fatto pacificamente emerse e poc’anzi riassunte, se, nel caso in esame, potesse ravvisarsi, quanto meno, la sussistenza del dolo alternativo, che, come noto, ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro (nella specie: lesioni o morte del soggetto passivo) come conseguenza della sua condotta (fra molte, Sez. 1, n. 9663 del 3/10/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 259465).

5.Per le esposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro che provvederà a colmare le carenze motivazionali rilevate onde pervenire a una qualificazione giuridica dei fatti conforme ai criteri ermeneutici sopra richiamati.

6.Al giudice del rinvio si rimette anche la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità

Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Così è deciso, 08/10/2025

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