Cass. pen., sez. II, 10/10/2025 (ud. 10/10/2025, dep. 23/10/2025), n. 34666 (Pres. Messini D’Agostini, Rel. Perrotti)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quale rimedio è esperibile ove il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell’indagato.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento di una richiesta di riesame proposta da una terza interessata, annullava un decreto di sequestro preventivo eseguito nei confronti di quest’ultima, disponendo al contempo la restituzione alla stessa dei beni appresi in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale, disposta oltre un anno dopo, dall’Ufficio del Pubblico ministero (EPPO).
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva in Cassazione il Procuratore europeo (Uffici di Bologna e Napoli) chiedendone l’annullamento per violazione di legge.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, «in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame, in quanto la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di validità della stessa […] anche se la individuazione dei beni non è avvenuta nel decreto di sequestro, ma in sede esecutiva» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 21515 del 20/03/2025; in precedenza vds. Sez. 3, n. 37465 del 25/05/2023; Sez. 3, n. 34602 del 31/03/2021, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017; Sez. 3, n. 38512 del 22/06/2016).
I risvolti applicativi
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora la misura riguardi beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell’indagato, il terzo può fare valere esclusivamente il giudizio di riesame per contestarne la titolarità o disponibilità, posto che tale disponibilità costituisce il presupposto di legittimità della misura, anche se l’individuazione dei beni avviene in sede esecutiva.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34666 Anno 2025
Presidente: MESSINI D’AGOSTINI PIERO
Relatore: PERROTTI MASSIMO
Data Udienza: 10/10/2025
Data Deposito: 23/10/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
Piero Messini D’Agostini – Presidente – Sent. n. 1768 sez.
Maria Daniela Borsellino CC – 10/10/2025
Giovanni Ariolli
Massimo Perrotti
Francesco Florit
– Relatore –
R.G.N. 24392/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
Procuratore europeo – Uffici di Bologna e Napoli
nei confronti di
C. A. A., nata in … il …, terza interessata,
nel procedimento a carico di
C. R., nato a … il …;
avverso la ordinanza del 08/07/2025 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 8 luglio 2025, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell’interesse di A. A. C., terza interessata, annullava il decreto di sequestro preventivo eseguito il 23 aprile 2025 nei confronti della terza interessata (oggi ricorrente), intestataria dei beni ritenuti nella disponibilità di fatto di R. C. e disponeva la restituzione alla stessa dei beni appresi in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 9 febbraio 2024, disposta oltre un anno dopo, in data 14 aprile 2025, dall’Ufficio del Pubblico ministero (EPPO) in relazione alle quote sociali, beni immobili, beni mobili registrati e conti correnti formalmente appartenenti o riconducibili alla moglie e alle tre figlie di R. C. e ritenuti, tuttavia, nella effettiva disponibilità di quest’ultimo.
R. C. era il destinatario del suddetto decreto di sequestro preventivo, in via diretta o per equivalente, finalizzato alla confisca delle somme costituenti profitto di numerosi reati, fra i quali autoriciclaggio e reati tributari.
Il Tribunale osservava che il Pubblico ministero aveva eseguito il sequestro sui beni di A. A. C. ritenendoli appartenenti all’indagato sulla base delle risultanze investigative trasfuse nell’annotazione della Guardia di Finanza di Piacenza del 7 aprile 2025 introdotte a indagini ormai concluse: non si trattava, dunque, di una mera esecuzione del sequestro preventivo disposto dal G.i.p. bensì di “un sequestro del tutto nuovo”.
Sulle nuove risultanze probatorie – come dedotto nella richiesta di riesame – non vi era stato alcun contraddittorio e vaglio giurisdizionale, “che non può essere bypassato operando un’estensione del sequestro originario a beni intestati a terzi, senza che sia stata compiutamente ricostruita la ritenuta intestazione fittizia”.
Inoltre, la documentata incapienza patrimoniale della resistente non poteva ritenersi indizio sufficiente della disponibilità in capo allo stesso dei valori formalmente intestati alla stessa resistente, dovendo anche doversi dimostrare, secondo la regola di giudizio propria della fase cautelare reale, che tali beni fossero riconducibili alla reale titolarità dell’imputato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore europeo (Uffici di Bologna e Napoli) chiedendone l’annullamento per violazione di legge.
Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della richiesta di riesame in quanto la difesa della terza interessata si era limitata a contestare che il sequestro non era stato preceduto da un vaglio giurisdizionale, senza addurre alcun elemento volto a sostenere che dei beni sequestrati fosse effettivamente titolare e proprietaria A. A. C..
La motivazione dell’ordinanza è mancante, non essendo state spiegate le ragioni per le quali i beni sequestrati siano da ritenere nella disponibilità non di R. C. ma della terza interessata.
Non ha alcun rilievo il tempo intercorso fra la pronuncia del decreto di sequestro preventivo e la esatta individuazione dei beni, considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la confisca, anche nella forma della confisca per equivalente, ben può essere disposta in fase esecutiva, anche se sullo specifico bene nulla abbia disposto la sentenza di cognizione.
3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta art. 611 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, indicate in epigrafe.
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.
2. Le deduzioni del Procuratore europeo non risultano condivisibili sotto vari aspetti, puntualmente evidenziati nel testo della requisitoria depositata dal Sostituto Procuratore generale di questa Corte.
2.1. Secondo il P.G., in primo luogo, «la circostanza che l’individuazione e apprensione dei beni venga riservata alla fase esecutiva del sequestro non può in alcun modo comportare compromissioni al diritto di difesa che gli stessi vantano nei confronti del provvedimento di sequestro del giudice e che non potevano impugnare prima che i suoi effetti fossero estesi in fase attuativa nei loro confronti».
Il rilievo è condivisibile, poiché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame, in quanto la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di validità della stessa […] anche se la individuazione dei beni non è avvenuta nel decreto di sequestro, ma in sede esecutiva» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 21515 del 20/03/2025, omissis, non mass.; in precedenza vds. Sez. 3, n. 37465 del 25/05/2023, omissis, non mass.; Sez. 3, n. 34602 del 31/03/2021, omissis, Rv. 282366 – 01, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017, omissis, Rv. 270066 – 01; Sez. 3, n. 38512 del 22/06/2016, omissis, Rv. 268086 – 01).
2.2. In secondo luogo, osserva il Collegio che non spettava alla difesa – come invece sostenuto nel ricorso – allegare “elementi volti a dimostrare la disponibilità dei beni” da parte dei terzi interessati, poiché l’onere di provare la effettiva disponibilità in capo all’indagato dei beni sequestrati, formalmente intestati alla ricorrente, era in capo al Pubblico ministero, non essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione della mancanza, per il terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del Pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all’indagato (vds. Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, omissis, Rv. 270798 – 01; Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015, dep. 10/09/2015, omissis, Rv. 264763 – 01; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11791 del 12/03/2025, omissis nonché Sez. 3, n. 1770 del 17/12/2024, dep. 2025, omissis, non massimate).
2.3. Inoltre, erroneamente il Procuratore europeo ha affermato che la difesa “non ha contestato la qualità di intestatari fittizi dei beni in sequestro dei terzi interessati e non ha rivendicato l’effettiva titolarità e la proprietà di detti beni, omettendo qualsivoglia argomentazione sul punto”.
Nella richiesta di riesame, infatti, dopo il motivo in rito sulla mancanza di un previo contraddittorio, ne era stato proposto uno specifico con il quale si erano rivendicate la proprietà e disponibilità esclusiva dei beni sequestrati in capo alla terza ricorrente, con precise argomentazioni sul punto.
2.4. Anche sulla base delle deduzioni difensive il Tribunale ha ritenuto che non risultasse «compiutamente ricostruita la ritenuta intestazione fittizia» e che «la documentata incapienza patrimoniale dei familiari di C. R. è circostanza che da sola non può costituire prova della disponibilità in caso al predetto» dei beni sequestrati ai terzi, richiamando il principio poc’anzi ricordato.
Detto principio non è stato contrastato nel ricorso, nel quale non è stata dedotta alcuna violazione di legge art. 325, comma 1, cod. proc. pen. rispetto alla motivazione con cui l’ordinanza ha escluso la prova circa l’intestazione fittizia dei beni sequestrati, in relazione alla quale il ricorrente non ha neppure richiamato gli elementi in ipotesi indicativi della disponibilità degli stessi in capo all’indagato.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 10/10/2025.






