Cass. pen., sez. II, 15/05/2026 (ud. 15/05/2026, dep. 11/06/2026), n. 21681 (Pres. Pellegrino, Rel. Bifulco)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato integra una nullità assoluta e insanabile.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il difensore dell’imputato ricorreva per Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, con cui si chiedeva che venisse annullata con rinvio la gravata decisione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all’udienza («mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen.»: Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018).
I risvolti applicativi
L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p., una nullità assoluta e insanabile ove abbia determinato la sua mancata partecipazione all’udienza.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2
Num. 21681
Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: BIFULCO DANIELA
Data Udienza: 15/05/2026
Data Deposito: 11/06/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P. G., nato a …, il …
avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d’appello di Napoli
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, con cui si è chiesto pronunciare l’annullamento con rinvio della gravata sentenza; udito l’Avv. S. R., del foro di Torre Annunziata, in difesa del ricorrente, che si è riportato ai motivi del ricorso, di cui ha chiesto l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito illustrate.
2. Dall’esame diretto degli atti processuali (cui questa Corte ha legittimo accesso, in ragione della natura processuale dell’eccezione sollevata: sul punto, v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, omissis, Rv. 220092 – 01), risulta che, nel verbale di identificazione dell’imputato e di nomina del difensore, recante data 21 maggio 2019, l’odierno ricorrente indicava, quale difensore di fiducia, l’Avv. S. R., asseritamente del Foro di …, con studio legale sito in …, alla via …; l’elezione di domicilio indicava l’indirizzo di residenza anagrafica del ricorrente (vico …, …).
2.1. Sebbene l’indicazione del foro di Napoli sia imprecisa ‒ appartenendo il difensore dell’imputato ricorrente al foro di Torre Annunziata, non già al foro di Napoli ‒, essa non può, tuttavia, considerarsi ostativa rispetto a quanto fondatamente dedotto dalla difesa, avendo l’imputato, nel verbale di identificazione sopra citato, fatto corretto riferimento all’indirizzo dello studio (Napoli, via Toledo n.228) del suo legale di fiducia, inequivocabilmente collegato alla persona del medesimo difensore, correttamente individuato con il suo nome e cognome. Come indicato nel ricorso, infatti, l’omonimo avvocato del foro di Napoli, cui era notificato, per errore della cancelleria, il decreto di citazione per il giudizio d’appello, era iscritto all’Albo di … ed aveva la sede di studio in tutt’altro luogo (…, corso …; indirizzo pec: …).
2.2. Il ricorrente ha inoltre adeguatamente dimostrato come, per l’intera durata del procedimento di primo grado, egli si fosse avvalso del patrocinio dell’Avv. S. R. del foro di Torre Annunziata, all’indirizzo p.e.c. (…) del quale venivano regolarmente inviate le comunicazioni di cancelleria. È pertanto certamente fondato quanto osservato, nel motivo in esame, a proposito della pregressa conoscenza, in capo agli uffici giudiziari, del corretto nominativo del difensore costituito, del luogo di ubicazione del suo studio legale, nonché dell’esatto indirizzo di posta elettronica certificata (…).
Ciononostante, il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva inviato, per errore, all’indirizzo di posta elettronica certificata …, come attestato dalla copia della ricevuta di avvenuta consegna della notifica, presente negli atti processuali consultati da questo Collegio.
2.3. Per tali ragioni, deve ritenersi frutto di un mero refuso quanto indicato, nell’incipit della sentenza avversata, circa l’avvenuta lettura delle conclusioni delle parti, non risultando, in effetti, nel fascicolo processuale, alcuna memoria conclusiva a firma del difensore che firma il presente ricorso e che aveva assistito l’imputato fin dal primo grado, altresì sottoscrivendo l’allegato atto d’appello. Ciò è confermato, del resto, dal verbale di udienza del 29 settembre 2025, in cui si dà atto delle mancate conclusioni scritte della difesa (Avv. S. R., espressamente citato nel verbale stesso) dell’imputato.
2.4. Deve, dunque, ritenersi fondata la censura difensiva, atteso il principio, incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all’udienza («mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen.»: Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, omissis, Rv. 273199 – 01).
3. Per le ragioni fin qui illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così è deciso, 15/05/2026






